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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 2 marzo 2010 n. 3219
Pres. Riggio - Est. Scala
Soc Sannino Fruits S.r.l. (Avv. Franco) c/ Ministero delle Attività Produttive (Avv. dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici definitivi o provvisori - Revoca - Fatto imputabile al beneficarlo – Controversia – G.O. – Sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in materia di revoca dei contributi pubblichi per fatto imputabile al beneficiario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 7297 del 2005, proposto da:

Soc. Sannino Fruits S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Martino Franco, con cui é domiciliata elettivamente presso lo studio dell’avv. Claudio Marcone in Roma, via della Camilluccia, 19;

contro



il Ministero delle Attivita' Produttive – ora dello sviluppo economico, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di



Soc San Paolo Imi S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Pastore Carbone, con cui é domiciliata elettivamente presso lo studio dell’avv. Dario Martella in Roma, via Valadier, 53;

per l'annullamento



del decreto n. B2/RC/9/ prot. n. 3630 in data 24.02.2005 e notificato il 05.05.2005 di revoca delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 488/1992 concesse in via provvisoria con i dd.mm. n. 54310 del 14.08.1998 e n. 86953 del 21.09.2000;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Attivita' Produttive e di Soc San Paolo Imi Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2009 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con decreti n. 54310 del 14.08.1998 e n. 86953 del 21.09.2000, il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) concedeva alla società Soc. Sannino Fruits S.r.l., in via provvisoria, un contributo in conto impianti di € 2.664.142,91 a fronte di spesa assistibile di € 11.070.000.000, contributo erogato a titolo di anticipazione garantita da polizza fidejussoria per l’importo di € 888.047,64.
Con il ricorso in epigrafe la società Soc. Sannino Fruits S.r.l. ha impugnato il decreto ministeriale n. 3630 in data 24 febbraio 2005, con cui è stata disposta la revoca del decreto di concessione provvisoria, ed è stato disposto, altresì, il recupero della somma anticipata, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento alla stregua dei seguenti motivi:
Violazione dell’art. 97 della Costituzione, della legge19.12.1992, n. 488, del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 e s.m.i. con riferimento agli artt. 8 e 10, violazione delle circolari tutte, eccesso di potere, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, violazione del principio di imparzialità della P.A., carenza dei presupposti, violazione delle norme del cod.civ. in tema di cessione pro soluto e sulla solidarietà tra condebitori solidali.
Violazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 e s.m.i., eccesso di potere, mancata adeguatezza e ponderazione dell’azione amministrativa, carenza e/o incongruità motivazione sulle osservazioni dalla ricorrente.
Sotto altro profilo: violazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8, nonché degli artt. 9, 10 e 11 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 e s.m.i., violazioni di circolari, eccesso di potere, mancata adeguatezza e ponderazione dell’azione amministrativa, carenza e/o incongruità motivazione sulle osservazioni dalla ricorrente, inesistenza e/o difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, violazione del principio di affidamento del cittadino.
Infine, sotto altro profilo: violazione del comma 1 sia dell’art. 10, e sia dell’art. 11 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 e s.m.i., eccesso di potere, mancata adeguatezza e ponderazione dell’azione amministrativa, carenza e/o incongruità motivazione sulle osservazioni dalla ricorrente, manifesta ingiustizia, contraddittorietà.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate; con l’ordinanza collegiale n. 4930/2005 del 31 agosto 2005 l’adito Tribunale ha respinto l’incidentale istanza cautelare per mancanza di fumus boni juris; con ordinanza 1601/2006 del 31 marzo 2006 il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha invece accolto l’istanza cautelare in ragione della prevalenza del periculum in mora sull’impresa, sospendendo il disposto recupero.
Alla Pubblica Udienza del 15 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Rileva il Collegio, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Osserva il collegio che, nell’ipotesi di revoca di contributi per fatto imputabile al beneficiario (rappresentato, nella specie, dalla rilevata mancato perfezionamento dell’aumento di capitale entro il termine di ultimazione dell’intervento assistito), sussiste in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva (Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2008 n. 28041; 10 luglio 2006 n. 15618; Cons.Stato, VI Sez., 22 marzo 2007 n. 1375; 5 novembre 2007 n. 5700; 5 dicembre 2007 n. 6195; 16 gennaio 2008 n. 210; 15 aprile 2008 n. 1741).
Ciò in quanto il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l'interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117; 12 febbraio 1999 n. 57; 7 luglio 1988 n. 4480; 28 maggio 1986 n. 3600; Cons. Stato, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384; 1 aprile 2004 n. 1822; VI Sez., 3 novembre 2003 n. 6826; 20 giugno 2003 n. 7659; 9 maggio 2002 n. 2539).
Ed invero, l’erogazione del contributo – sia in via provvisoria che definitiva - crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.
Con riferimento al caso in controversia, si discute della legittimità del provvedimento con cui il competente Dicastero ha revocato il contributo già concesso, avendo rilevato irregolarità sostanziale in merito al conseguimento delle agevolazioni, alla piena e definitiva espansione del diritto già riconosciuto alla ricorrente per un preteso inadempimento nell’ambito del rapporto concessorio.
Il “petitum” e la “causa pretendi” attengono, pertanto, all’esecuzione dell’investimento imprenditoriale ammesso a contributo, in relazione alla disciplina regolante il rapporto concessorio, e, dunque, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla individuazione del Giudice avente giurisdizione per la odierna controversia, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Donatella Scala, Consigliere, Estensore
Rosa Perna, Primo Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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