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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 2 marzo 2010 n. 3229
Pres. Riggio - Est. Perna
Società Terni Ena S.p.a. c/ Ministero delle Attività Produttive (Avv. dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici – Annullamento – Vizio originario - Colpa beneficiario – Controversia - G.A. – Sussiste - Ragioni

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, nell’ipotesi di autoannullamento di una precedente delibera di concessione di contributi pubblici, in cui l’Amministrazione ha fatto ricorso avendo riscontrato un vizio di legittimità che inficiava ab initio il procedimento concessorio da parte della beneficiaria, in data antecedente alla presentazione del modulo di richiesta delle agevolazioni finanziarie. Nei confronti dell’Autorità concedente la beneficiaria vanta una posizione di interesse legittimo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 10687 del 2005, proposto da:

 

Società Terni Ena S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Le Pera, con domicilio eletto presso Studio Dell'Anno in Roma, via Umberto Saba, 54 Sc C;

contro



Ministero delle Attivita' Produttive, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di



Società Unicredit Banca S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa prima dall'avv. Mario Rampini e, poi, dagli avv.ti Andrea Zanetti e Maurizio Brizzolari, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via della Conciliazione, 44;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 maggio 2005, che dispone la revoca delle agevolazioni finanziarie concesse alla ricorrente ai sensi della legge n. 488/1992 e il recupero dell’importo di euro 2.008.821,09 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, con particolare riferimento alla circolare ministeriale n. 90315 del 14 luglio 2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Attivita' Produttive e della Società Unicredit Banca Spa Perugia e di Unicredit Banca di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti costituite a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il I ref. Rosa Perna e uditi l’avv. Le Pera per la ricorrente e, ai preliminari, l’avvocato dello Stato V. Russo per l’Amministrazione statale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con il ricorso n. 10687/05 in epigrafe la società Terni Ena s.p.a. impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto emesso dal Ministero delle Attività Produttive in data 30.5.2005, che revocava le agevolazioni finanziarie già concesse alla medesima, in via provvisoria, con decreto n. 100714 del 10 luglio 2001 - per la realizzazione, nel Comune di Terni, di un programma nell’ambito della propria unità produttiva ubicata a Terni – e disponeva il recupero di euro 2.008.821,09.
Il decreto gravato veniva adottato su proposta della Banca concessionaria in quanto la data di avvio dell’investimento agevolato risultava antecedente alla data di presentazione del modulo di domanda di ammissione alla agevolazione in questione (31.1.2001).
Questi i motivi dedotti nel ricorso:
1)Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancanza dei presupposti; difetto di motivazione; erronea applicazione del Regolamento adottato con il d.m. Industria 20 ottobre 1995, n. 527;
2)Difetto di motivazione per perplessità e mancanza dei presupposti;
3)Violazione di legge (art. 3, legge 241/1990); assenza di motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale all’adozione del provvedimento impugnato.
Il Ministero intimato si costituiva in giudizio per resistere al ricorso e ne chiedeva la reiezione siccome infondato nel merito.
Si costituiva altresì Unicredit Banca di Roma s.p.a., che pregiudizialmente eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso nel merito.
Con ordinanza collegiale della Sezione n. 7291 del 15 dicembre 2005, veniva respinta la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.
Con successiva ordinanza istruttoria n.1509 del 15 ottobre 2009, la Sezione chiedeva all’Amministrazione intimata una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riguardo alle spese ritenute non ammissibili all’agevolazione, al fine di definire il giudizio nel merito.
La richiesta istruttoria veniva ottemperata dal predetto Dicastero con il deposito, in data 28 gennaio 2010, di una relazione - corredata della relativa documentazione - già anticipata via fax alla Segreteria del Tribunale il 12 gennaio 2010.
Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



Il Collegio deve preliminarmente esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sollevata dalla difesa di Unicredit Banca di Roma, essendo questione che attiene alla stessa sussistenza del potere-dovere del Collegio di trattazione e decisione della causa e pertanto pregiudiziale alla disamina del merito.
A sostegno della suddetta eccezione, l’odierna controinteressata richiama l’orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, secondo cui già dall’atto di concessione, qualificata come provvisoria, discenderebbe un credito dell’impresa al contributo, da adempiersi senza margini di discrezionalità dall’amministrazione erogante, sussistendo già un diritto dell’impresa al finanziamento sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso.
L’eccezione deve essere disattesa.
Osserva il Collegio che nel caso in esame non si controverte della revoca, in senso proprio, di contributi concessi in via provvisoria, a seguito dell’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo, con conseguente perdita del diritto soggettivo, già acquisito, alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario (Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117; 12 febbraio 1999 n. 57; 7 luglio 1988 n. 4480; 28 maggio 1986 n. 3600; Cons.Stato, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384; 1 aprile 2004 n. 1822; VI Sez., 3 novembre 2003 n. 6826; 20 giugno 2003 n. 7659; 9 maggio 2002 n. 2539). La fattispecie all’esame del Collegio concreta, piuttosto, un’ipotesi di autoannullamento della precedente delibera di concessione, cui l’Amministrazione ha fatto ricorso avendo riscontrato, seppure in sede di rendicontazione finale, un vizio di legittimità che inficiava ab initio il procedimento concessorio, vale a dire l’avvio dell’investimento agevolato, da parte della beneficiaria, in data antecedente alla presentazione del modulo di richiesta delle agevolazioni finanziarie. Nei confronti dell'Autorità concedente la beneficiaria vanta, pertanto, una posizione di interesse legittimo, per la cui tutela ha giurisdizione il Giudice Amministrativo.
Venendo all’esame del merito, occorre premettere che il decreto di revoca impugnato è scaturito dall’istruttoria condotta da Unicredit Banca di Roma, cui spettava la conferma della agevolabilità dell’iniziativa al termine dell’investimento. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che il programma era stato avviato in data antecedente a quella in cui è stata presentata la domanda di ammissione ai benefici dalla società ricorrente, vale a dire il 31 gennaio 2001; in particolare, alcuni titoli di spesa, rendicontati nell’ambito del programma dall’impresa, riportavano fatture di acconto antecedenti alla suddetta data del 31 gennaio, seppure rilevate soltanto successivamente, in sede di rendicontazione finale.
Con il primo motivo la deducente lamenta la falsa applicazione del D.M. 14 luglio 2000 richiamato nella circolare n. 90315/2000, cui il Ministero ha inteso dare applicazione, sostenendo in primo luogo che entrambi tali atti non includerebbero tra i casi di revoca del finanziamento le irregolarità contestate alla ricorrente.
In secondo tempo, contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione, il D.M. 14 luglio 2000 non prevede l’ammissibilità alle agevolazioni delle spese inerenti alla attività finanziata solo ed esclusivamente se inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda.
La doglianza è infondata in entrambi i suoi profili.
Sotto il primo aspetto, invero, non può farsi a meno di rilevare che la “revoca” del finanziamento è conseguenza diretta ed immediata della accertata inammissibilità “ab origine” della domanda, sicchè appare evidente che ad una richiesta inammissibile non può che corrispondere la decadenza dai benefici economici conseguiti, senza che sia necessaria una esplicita previsione normativa in proposito.
Sotto il secondo aspetto va chiarito che la censura è frutto di un evidente equivoco.
La ricorrente, infatti, si riferisce (come comprovato anche dal documento n. 7 dalla stessa allegato) al D.M. del 14 luglio 2000 avente ad oggetto “fissazione dei termini di presentazione della domanda di agevolazione di cui alla legge 488/1992, validi per il bando del 2000 per il settore dell’industria relativo alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia”.
Invece il decreto 14 luglio 2000 richiamato dalla anzidetta circolare, riguarda “Le misure massime consentite relative alle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla L. n. 488/1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia” in cui nel preambolo si afferma (terz’ultimo considerato) che le domande presentate sono agevolabili “esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione delle domande medesime…”.
Tale prescrizione recepisce pedissequamente la decisione della Commissione europea resa in data 12 luglio 2000, come esattamente precisato al punto 3.9 della impugnata circolare n. 900315/2000 che si è limitata a richiamare l’anzidetto decreto ministeriale.
Parimenti privo di fondamento è l’ulteriore rilievo secondo cui nella specie la normativa sopra specificata non potrebbe trovare applicazione, poiché riguarderebbe soltanto le domande di agevolazione relative alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Al riguardo, è sufficiente osservare che il più volte citato D.M. 14 luglio 2000 contiene due distinte norme: al primo comma del suo articolo unico sono stabilite, per le suindicate regioni, le misure massime delle agevolazioni consentite per il periodo 2000 – 2006; al secondo comma è invece stabilita l’ammissibilità delle spese solo se successive alla presentazione della domanda con norma del tutto distinta da quella precedente e non limitata alle regioni stesse.
Con il secondo mezzo la ricorrente assume che il controverso decreto di revoca sarebbe viziato da eccesso di potere per difetto di motivazione.
Sul punto va rilevato che il provvedimento in questione, come più sopra precisato, si è riportato agli accertamenti svolti dalla Banca – accertamenti espressamente richiamati nell’atto medesimo – che evidenziava la non ammissibilità della domanda alle agevolazioni finanziarie in argomento.
Per tale ragione risulta esaustivo il richiamo alle risultanze dell’attività istruttoria effettuata dalla banca concessionaria, cui l’autorità decidente ha mostrato di aderire (Cons. Stato, Sez. III, 20.11.2000, n. 2727).
Privo di pregio appare anche il terzo motivo, con cui si censura il difetto di motivazione sull’interesse pubblico all’adozione dell’atto gravato.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che la revoca del contributo costituisce un vero e proprio dovere per l’amministrazione per cui non sussiste un obbligo specifico di motivazione, atteso che l’interesse pubblico all’adozione dell’atto è “in re ipsa” allorchè si verifica un indebito esborso di denaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato (da ultimo C. di S., Sez. VI, 5.12.2007, n. 6188).
L’emissione del provvedimento revocatorio era dunque un atto dovuto, per l’Amministrazione intimata, che legittimamente ha revocato il precedente decreto di ammissione della società Terni alle agevolazioni in questione, avendone rilevato, sia pure ex post, la non ammissibilità in radice.
Pertanto, palesandosi infondate le censure dedotte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 (quattromila), di cui euro 2.000,00 (duemila) in favore del resistente Ministero ed euro 2.000,00 (duemila) in favore di Unicredit Banca di Roma S.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Italo Riggio, Presidente
Donatella Scala, Consigliere
Rosa Perna, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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