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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 1 marzo 2010 n. 3216
Pres. Di Giuseppe Est. Orsola Spiezia
Di Giovanni ( Avv. Esposito) c/ Ater Roma ( Avv. Bravi)


Giurisdizione e competenza – Alloggi di edilizia popolari – Estinzione e risoluzione rapporto - Controversia – G.O. – Sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario , nelle controversie in materia di rilascio di alloggi di edilizia popolare concernenti cause sopravvenute di estinzione e di risoluzione del rapporto che, in virtù della diretta rilevanza della disciplina fissata per i rapporti tra ente ed assegnatario, corrispondono a posizioni di diritto soggettivo perfetto configurabili in capo al privato


N. 03216/2010 REG.SEN.
N. 11328/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 11328 del 2009, proposto da:

 

Sara Di Giovanni, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Borraccino, Giovanni Esposito, con domicilio eletto presso Antonio Borraccino in Roma, via Ruggero Bonghi, 11/B;

contro



Ater Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bravi, con domicilio eletto presso Gianluca Bravi in Roma, via F P De Calboli, 20 C/Avv Ater;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto 29 settembre 2009 con cui l’ATER di Roma ha intimato alla ricorrente il rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito a Roma, Via A. Manuzio n.97, scala 1, int. 28.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ater Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Con ricorso notificato all’ATER di Roma in data 1 dicembre 2009 Di Giovanni Sara ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del decreto 29 settembre 2009 con cui il direttore generale dell’ATER di Roma, ai sensi della legge Reg. Lazio 6.8.1999 n. 12, art.15, ha disposto nei confronti della ricorrente il rilascio dell’alloggio sito a Roma, Via Aldo Manuzio n.97, scala 1, int. 28, occupato senza titolo, entro 30 giorni dalla notifica del decreto medesimo (avvenuta il 12 ottobre 2009).
Con tre motivi di ricorso il decreto di rilascio è censurato per omesso avviso di avvio del procedimento, incompetenza – nullità del medesimo decreto, violazione della legge Regione Lazio n.12/1999 artt.12 e 15 ed eccesso di potere sotto più profili.
Si è costituita in giudizio l’ATER di Roma (già IACP) chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2009 il collegio ha, uditi gli avvocati presenti per le parti, comunicato loro che si riservava di decidere la controversia direttamente nel merito (ai sensi dell’art.9 della legge 205/2000 con pronuncia succintamente motivata.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto questo giudice, pur adito in sede cautelare, ritiene di poter decidere la controversia direttamente nel merito, poiché, per giurisprudenza ormai consolidata (anche se relativamente recente), le controversie in materia di rilascio di alloggi di edilizia popolare (come nel caso all’esame) rientrano nella giurisdizione ordinaria.
Infatti, (secondo l’orientamento tracciato di recente dalla suprema Corte Regolatrice) in tema di alloggi di edilizia economica e popolare il riparto della giurisdizione va ancorato alla tipologia della posizione soggettiva azionata in giudizio: quindi sono da attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti di assegnazione che, sottendendo il perseguimento di interessi pubblici, corrispondono a posizioni di interesse legittimo in capo al privato, mentre vanno ricondotte nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti cause sopravvenute di estinzione e di risoluzione del rapporto che, in virtù della diretta rilevanza della disciplina fissata per i rapporti tra ente ed assegnatario, corrispondono a posizioni di diritto soggettivo perfetto configurabili in capo al privato (vedi ex multis Cass.Civ. SS.U.U.. 14.06.2006 n.13687 e 24 maggio 2006 n.12215).
Inoltre, proprio in materia di rilascio di alloggi ATER, questa Sezione ha recepito l’orientamento della Corte Regolatrice con numerose pronunce in cui ha affermato che poiché l’ordine di rilascio dell’alloggio (così come la dichiarazione di decadenza dell’assegnazione) non comportano l’esercizio di potestà amministrativa di natura autoritativa, ma rientrano nella categoria diversa dell’accertamento circa la sussistenza o meno in capo al beneficiario del diritto soggettivo a godere dell’immobile, le relative controversie sono devolute al giudice ordinario (vedi ex multis TAR Lazio, 3^ quater, n. 8649/2009).
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia all’esame nell’ambito della giurisdizione ordinaria, fermo restando che (in conformità alla regola di diritto dettata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2007) vengono comunque conservati gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta innanzi a questo TAR.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, tenuto conto delle oscillazioni dell’orientamento giurisprudenziale circa il riparto di giurisdizione nella materia in controversia.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione 3^ quater, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese di lite compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2010

 

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