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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 1 marzo 2010 n. 3217
Pres. Di Giuseppe Est. Orsola Spiezia
Bernardini (Avv. Merlani) c/ Asl 109 Viterbo ( Avv. Scalzini)


Giurisdizione e competenza – Dipendenti della P.A. – Rapporto di lavoro – Dirigenti –Conferimento e revoca incarico – Controversia – G.O. - Sussiste –Ragioni

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative sia lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione sia all’assunzione al lavoro, al conferimento e dalla revoca degli incarichi dirigenziali. Tale giurisdizione sussiste in quanto si tratta sia di un rapporto di lavoro dirigenziale e , come nel caso di specie, sia di una modifica del rapporto di lavoro in atto.


N. 03217/2010 REG.SEN.
N. 11225/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



ai sensi dell’art. 9 legge 205/2000

 

Sul ricorso numero di registro generale 11225 del 2009, proposto da:

 

Rolando Bernardini, Ada Taratufolo e Daniela Fiorucci, rappresentati e difesi dall'avv. Marina Merlani, con domicilio eletto presso Federico Hernandez in Roma, via Antonio Gramsci, 14;

contro



Asl 109 - Viterbo, rappresentato e difeso dagli avv. Elaine Bolognini, Alessandra Scalzini, con domicilio eletto presso Paolo Borioni in Roma, via Caposile, 10;

nei confronti di
Anna Federici e Roberto Riccardi, non costituiti;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
delibera 181/09 del 29.09.2009 con cui il Commissario straordinario dell’Azienda USL di Viterbo ha disposto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato in materia di personale precario, nonché delibera Commissario straordinario suddetto 29.09.2009 n.178 avente ad oggetto l’accordo di concertazione con le OO.SS. della Dirigenza del 29.09.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 109 - Viterbo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 il dott. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe sono impugnate le deliberazioni del Commissario straordinario Azienda USL di Viterbo con le quali il Commissario suddetto, da un lato, ha recepito l’accordo di concertazione con le OO.SS. della Dirigenza in tema di stabilizzazione del personale della Dirigenza, mentre, dall’altro, ha disposto che entro il 30 settembre 2009 avrebbe immesso in ruolo – tra gli altri – i dirigenti di professione sanitaria dr.Riccardi Roberto e dott.ssa Federici Anna, facenti parte del personale vincitore di procedure selettive cui fosse stato conferito un incarico prima del 31 dicembre 2008.
I tre ricorrenti, tutti in servizio presso l’Azienda USL di Viterbo, in possesso di diploma di laurea ed inquadrati nella categoria DS (con oltre cinque anni di servizio nella categoria D), hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, delle suddette deliberazioni censurandole per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili (con due articolati motivi).
Si è costituita in giudizio l’Azienda USL di Viterbo che, preliminarmente eccepita l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e carenza di interesse, nel merito ne ha peraltro chiesto il rigetto.
Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2010, i difensori presenti sono stati informati che la controversia, ai sensi dell’art.9 della legge n.205/2000, poteva essere decisa direttamente nel merito, con sentenza in forma semplificata, ravvisandosene i presupposti.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto preliminarmente l’Azienda USL di Viterbo ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sia per difetto di giurisdizione sia per carenza di interesse.
In primo luogo va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, che appare fondata.
Infatti la controversia all’esame concerne le delibere con cui i due controinteressati, dipendenti dell’Azienda USL di Viterbo con incarico dirigenziale a termine, sono stati inseriti nell’organico, trasformando il loro rapporto di lavoro in altro a tempo indeterminato con l’impegno a stipulare i relativi contratti con decorrenza dal 1 ottobre 2009.
Pertanto, poiché il presente giudizio riguarda non l’instaurazione del rapporto di lavoro, ma la modifica del medesimo (quanto alla durata), nel caso di specie non può trovare applicazione il comma 4 dell’art.63 del D.lgs. n. 165/2001, che riserva al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, bensì il comma 1 del suddetto articolo che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, sia (per regola generale) tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sia quelle relative (in particolare) all’assunzione al lavoro, al conferimento e dalla revoca degli incarichi dirigenziali.
2.1. Quindi, secondo la consolidata giurisprudenza di questo TAR Lazio (vedi, ex multis, sezione 3^ quater 14 novembre 2007 n.1239), la controversia all’esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario per un duplice ordine di ragioni, in quanto si tratta di un rapporto di lavoro dirigenziale ed in quanto la vicenda, comunque, concerne la modifica di un rapporto di lavoro in atto.
2.2. In disparte e per completezza, peraltro, il collegio rileva che, comunque, i ricorrenti non hanno interesse ad impugnare le delibere in epigrafe in quanto in realtà – a differenza di quanto asserito – non posseggono i requisiti per accedere alle procedure concorsuali da indire per la copertura del posto di dirigente del servizio assistenza infermieristica e del posto di dirigente del servizio didattico delle professioni sanitarie.
Infatti (secondo quanto ha eccepito l’Azienda sanitaria senza replica di parte ricorrente) il ricorrente Bernardini ha conseguito la laurea magistrale in “Educatore professionale coordinatore dei Servizi”, che non afferisce alla Facoltà di Medicina (ma a quella di Scienze della Formazione); in analoga situazione si trova anche la ricorrente Taratufolo, che possiede la laurea magistrale in”Educazione degli adulti,” mentre la ricorrente Fiorucci possiede una laurea magistrale in “Scienze biologiche”, che non è ricompresa tra i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie specificati dal Ministero dell’Istruzione e Università con D.M. 8 gennaio 2009.
Quindi i ricorrenti non potrebbero partecipare ad un eventuale concorso per le qualifiche dirigenziali, a cui si riferisce la censurata trasformazione a tempo indeterminato degli incarichi dirigenziali a termine conferiti ai due controinteressati dall’Azienda USL di Viterbo.
3. Concludendo, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile innanzitutto per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la materia controversa è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, fermo restando che vengono comunque conservati gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta innanzi a questo TAR Lazio (vedi Corte Costit.le sent.77/2007).
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti in relazione a non risalenti incertezze giurisprudenziali; nulla si statuisce con riguardo ai contro interessati non costituito in giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza quater, preliminarmente dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese di lite compensate tra le parti costituite, nulla per i contro interessati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2010



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