T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Ordinanza 9 marzo 2010 n. 1121
Pres. Pugliese Est. Arzillo
R. Fiore (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Stato). |
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Elezioni – Consiglio Regionale – Liste - Pari rappresentanza dei sessi – Applicazione - Presidente – Non computabile.
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In materia elettorale, il rispetto del principio di pari rappresentanza dei sessi nelle liste di cui all’art. 3 della L. Regione Lazio n. 2/2005 si riferisce alle modalità di elezione dei membri del Consiglio regionale diversi dal Presidente della Regione, distintamente disciplinato dall’art. 2 della medesima legge. Pertanto i provvedimenti che escludono il candidato alla presidenza della Regione, ancorché capolista della lista regionale, dal computo ai fini del meccanismo della paritaria rappresentanza dei sessi sono legittimi.
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 2104 del 2010, proposto da:
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Gianguido Saletnich e Valentino Camponeschi, in qualità di delegati della lista regionale “Roberto Fiore Presidente”, e il Dott. Roberto Fiore, in qualità di candidato presidente della lista, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Principessa Clotilde, 2,
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
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| Corte di Appello di Roma - Ufficio Centrale Regionale per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale, in persona del legale rappresentante p.t.;
nei confronti di
Rete dei Cittadini - Cristiana Consalvi, in persona del legale rappresentante p.t.,
Comitato Renata Polverini Presidente, in persona del legale rappresentante p.t.,
e con l'intervento di
ad opponendum:
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Maria Cristina Perugia, Loredana De Petris, Angelo Fredda, Marco Furfaro, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Luca Di Raimondo, Luigi Conti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via della Consulta, 50;
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Iole Benoffi, Maria Teresa Iannelli e Silvia Bertoletti, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Luigi Medugno e Federico Freni, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Roma, via Panama, 58,
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della decisione del 2 marzo 2010 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma, che ha respinto il ricorso avverso l'esclusione della lista regionale "Roberto Fiore Presidente";
- del verbale dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Roma del 28 febbraio 2010, che ha disposto l’esclusione della lista stessa.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’intervento ad opponendum di Maria Cristina Perugia, Loredana De Petris, Angelo Fredda, Marco Furfaro;
Visto l’intervento ad opponendum di Iole Benoffi, Maria Teresa Iannelli e Silvia Bertoletti;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2010 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che l’art.1, comma 3, ultimo periodo, del D.L. 5 marzo 2010, n. 29, che appare costituire esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela giurisdizionale amministrativa, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, stabilisce - pur in assenza di una specifica disciplina della fase cautelare adeguata alle esigenze ordinamentali - che “Avverso la decisione dell’Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo”, e che questo Tribunale è tenuto a esaminare la presente impugnativa e la connessa domanda cautelare, presentata ai sensi dell’art. 21 della L. n. 1034/1971;
Considerato altresì che nel caso di specie acquista decisivo rilievo l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, in quanto:
- il rispetto del principio di pari rappresentanza dei sessi di cui all’art. 3 della L. n. 2/2005 si riferisce alle modalità di elezione dei membri del Consiglio regionale diversi dal Presidente della Regione (distintamente disciplinato dall’art. 2 della medesima legge);
- correttamente, quindi, i provvedimenti impugnati hanno escluso che il candidato alla presidenza della Regione, ancorché capolista della lista regionale, possa essere computato ai fini del meccanismo della paritaria rappresentanza dei sessi ai distinti fini di cui al menzionato articolo 3;
Considerato che questa ragione è da sola sufficiente ad assicurare la legittimità della disposta esclusione, nonostante la sussistenza di profili di fondatezza in ordine alla censura di cui al primo motivo di ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II – bis, respinge la domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Eduardo Pugliese, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/03/2010
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