T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 1 marzo 2010 n. 3204
Pres. Tosti Est. Rizzetto
Kamaldini ( Avv. Latronico) c/ Ministero dell’Interno ( Avv. dello Stato) |
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Giurisdizione e competenza - Protezione internazionale – Permesso di soggiorno - Controversia – G.O.- Sussiste
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Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale.
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N. 03204/2010 REG.SEN.
N. 02825/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2008, proposto da:
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Tchedre Kamaldini, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Latronico, con domicilio eletto presso Gaspare Latronico in Roma, via Nizza, 59;
contro
Questura di Rieti; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Questore di Rieti del 17.1.2008 concernente revoca del permesso di soggiorno per asilo politico.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente, premesso di essere cittadino del Togo, di essere entrato in Italia il 5.7.2007 e di aver immediatamente presentato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, ottenendo il relativo permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico, impugna, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, il decreto indicato in epigrafe con cui il Questore di Rieti – vista la decisione della Commissione territoriale per il diritto d’Asilo di Roma di non riconoscere lo “status di rifugiato politico” assunta nella seduta del 26.11.2007 – avverso la quale il ricorrente ha proposto ricorso davanti al giudice ordinario - , ha revocato il permesso di soggiorno predetto.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) Illegittimità per ingiustizia manifesta.
L’espulsione del ricorrente vanificherebbe la stessa possibilità di riconoscimento dello status di rifugiato, la cui spettanza deve ancora essere accertata dal GO, impedendo al ricorrente di difendersi nel giudizio davanti al giudice ordinario e compromettendo, in sostanza, di poter far valere il diritto di asilo politico riconosciuto dalla Costituzione , da Convenzioni internazionali e dai principi generali.
2) Mancata applicazione degli artt. 2 co. 6 del d.lov n. 286/98 nonché art. 3 co. 3 del dpr n. 394/1999.
Il Questore ha omesso di fornire al ricorrente una traduzione in lingua conosciuta, senza addurre alcuna motivazione al riguardo, impedendone anche in tal modo la difesa delle proprie posizioni.
Con ordinanza n. 2825 del 30.4.2008 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con memoria scritta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito.
All’udienza pubblica del 16.12.2009 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è volto ad ottenere l’annullamento del decreto della Questura di Rieti del 17.1.2008 con cui, a seguito del pronunciamento negativo della competente Commissione Territoriale in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato politico, è stato revocato il permesso di soggiorno per asilo politico rilasciato con scadenza al 15.1.2008.
Com’è noto, al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo “per richiesta asilo politico” finalizzato a consentire la permanenza nel Paese nelle more del procedimento per l’esame dell’istanza di riconoscimento dello speciale status da parte della competente Commissione, titolo che ha una durata limitata fino alla pronuncia della predetta Commissione, in base alla quale il Questore disporrà, con atto avente natura squisitamente vincolata, conformemente al deliberato di tale organo, il rilascio del permesso di soggiorno definitivo ovvero la “revoca” di quello provvisorio.
Tale ultimo provvedimento si auto qualifica come “revoca” impropriamente, in quanto trattasi di atto che non implica alcuna valutazione discrezionale, essendo in sé giustificato e dovuto a causa del venir meno del presupposto, ovvero “l’attesa” di una decisione della Commissione sull’istanza di riconoscimento dello status in contestazione.
Tanto chiarito, va in via preliminare esaminata la questione relativa al difetto di giurisdizione già rilevata d’ufficio dal Tribunale nell’ordinanza cautelare sopra richiamata, seppure sulla base di ora risalenti decisioni del Consiglio di Stato.
Il Collegio – richiamando la propria precedente pronuncia in termini (cfr. Sentenza T.A.R. Lazio Sez. II Quater 26/11/09 n. 11778) – ritiene che anche la presente controversia ricada nella giurisdizione del giudice ordinario.
Come già recentemente affermato dalla sezione (v. sentenze nn. 7166 e 7178 del 20.7.2009 e n. 7702 del 30.7.2009), in materia di rifiuto del permesso di soggiorno per motivi di protezione internazionale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò nella considerazione che la Suprema Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009, pronunciandosi espressamente su analoghi provvedimenti di diniego di permesso di soggiorno, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, precisando altresì la valenza della precedente ordinanza n. 7933/2008.
A tale conclusione la predetta Corte di Cassazione è pervenuta nella considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, di quella secondaria, nonché di quella umanitaria è attribuita alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale, il che porta ad “escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione” da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario anche in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Tali considerazioni sono pienamente applicabili anche nel caso di specie in cui il provvedimento della Questura è, sotto il profilo sostanziale, una mera “revoca” (nel senso sopra chiarito) di un permesso provvisorio “per richiesta asilo politico”, adottato sulla base di un diniego di status opposto dalla Commissione Centrale, anche sulla base della successiva e recentissima ordinanza n. 19393 del 9.9.2009, con cui la stessa Corte di Cassazione, sezioni unite, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario, non tanto ponendo l’accento sul potere discrezionale o meno della Questura, ma sul presupposto della “qualificazione della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario”, come di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali.
Tale situazione giuridica di diritto soggettivo, come precisato dalla menzionata Corte, “gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all’art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate (che, sulla base della giurisprudenza della corte di Strasburgo, dovrebbe escludersi nell'ipotesi in cui venga in considerazione il divieto di cui all'art. 27 Cost., comma 3, sostanzialmente corrispondente all'art. 3 CEDU), esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali”.
In altri termini le Sezioni unite, dopo le decisioni richiamate sembrano aver voluto porre un punto fermo sulla questione, incentrando il fulcro dell’attenzione sulla posizione soggettiva da tutelare più che sulle modalità di esercizio dell’attività amministrativa, anche al fine di individuare con certezza il giudice a cui il soggetto, che ritiene di aver diritto a protezione , più o meno gradata nei suoi contenuti, deve rivolgersi per contestare atti ritenuti lesivi dello status vantato.
La soluzione, oltre che sorretta da argomentazioni giuridiche pienamente condivise, appare anche ragionevole e coerente con i principi costituzionali in materia di giustizia, ove si consideri che al giudice ordinario è ormai pacificamente riconosciuta la giurisdizione in merito ai provvedimenti della Commissione territoriale o centrale, atti presupposti del rilascio o diniego del permesso di soggiorno, e che allo stesso giudice ordinario la legge attribuisce giurisdizione sull’ eventuale decreto di espulsione, conseguente al diniego opposto eventualmente dal questore sulla base delle decisioni fondamentali assunte in materia dalla speciale Commissione, sicchè non può che essere condivisa la concentrazione presso un unico giudice dell’intera vicenda, in cui gli spazi di discrezionalità sono destinati a recedere in presenza delle valutazioni degli organi deputati ad accertare l’esistenza dei presupposti per la concessione di una protezione umanitaria.
A tale stregua, anche nell’ipotesi di specie, in cui si è in presenza della “revoca” dovuta di un permesso temporaneo, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione del ricorrente, parimenti a quella di tutti i soggetti richiedenti il permesso di soggiorno per motivi umanitari, deve qualificarsi di diritto soggettivo.
Per quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.
L’accertato difetto di giurisdizione, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St,., V, 29 aprile 2009, n. 2713), anche di questa sezione (v. sentenze sopra richiamate) comporta l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il presente giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine decadenziale di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, così come stabilito dall’art. 59 della legge 16 giugno 2009 n. 69 in tema di decisioni sulla giurisdizione .
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente, tenuto conto del recente orientamento del giudice della giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese, diritti e onorari, compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2010
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