T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 25 febbraio 2010 n. 144
P. G. Lignani – Presidente; S. Fantini - Estensore
M. M. (avv.ti F. Amici ed A. Mariani Marini) c/ Comune di Monteleone
di Spoleto (avv. C. Calvieri) |
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1. Giustizia amministrativa – Motivi di impugnazione – Genericità – Quando sussiste.
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2. Atto amministrativo – Motivazione – Integrazione postuma – Illegittimità - Fattispecie
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3. Edilizia e urbanistica – Piano di lottizzazione – Efficacia decennale – Ultrattività – Portata
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4. Edilizia e urbanistica – Piano di lottizzazione – Attuazione – Accorpamento dei lotti – In carenza di prescrizioni ostative – E’ ammissibile – Rispetto delle distanze dal confine – Non è esigibile
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1. L’inammissibilità dell’impugnazione può essere pronunciata solo quando il giudice non sia posto in grado di comprendere quali vizi il ricorrente deduca per sostenere l’invalidità del provvedimento impugnato, nonché le norme od i principi di cui si lamenta la violazione
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2. Incorre nel divieto di motivazione postuma in sede giudiziale, la difesa del Comune che, in presenza della motivazione di un diniego di permesso di costruire, fondata nell’elencazione di (supposte) difformità rispetto al piano di lottizzazione - nel tacito presupposto che esso sia tuttora la fonte delle regole per l’edificazione del comparto -, eccepisca che la domanda di edificazione non avrebbe potuto comunque essere accolta perché il piano di lottizzazione è decaduto ed il terreno, per ciò solo, non è più edificabile
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3. In tema di efficacia dei piani attuativi ad iniziativa privata, con il decorso del termine di dieci anni diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano di lottizzazione che non hanno avuto concreta attuazione, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del piano attuativo, che per questa parte ha efficacia ultrattiva, in linea con il carattere di tendenziale stabilità di tutti i piani attuativi, cui si deve la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata. Ne discende che, fino ad una nuova regolamentazione urbanistica generale difforme, le previsioni del piano di lottizzazione restano attuabili
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4. In tema di attuazione delle previsioni di un piano di lottizzazione, in assenza di uno specifico divieto non appare precluso l’accorpamento dei lotti e la realizzazione sulla relativa superficie complessiva della corrispondente volumetria secondo gli indici prefissati, non sussistendo una rigida corrispondenza tra volumetria realizzabile e superficie del singolo lotto; ne discende che, laddove il piano di lottizzazione prevede solamente le dimensioni minime del lotto, e non anche quelle massime, non è possibile richiamare la disciplina dei distacchi dal confine, in quanto un confine (dal quale, nella specie, si pretendeva il rispetto della distanza di sei metri) non è individuabile all’interno di un unico lotto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5 del 2005, proposto da:
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M. M., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Amici ed Alarico Mariani Marini, presso i quali è elettivamente domiciliato in Perugia, via Mario Angeloni, 80/B;
contro
Comune di Monteleone di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Calvieri, presso il quale è elettivamente domiciliato in Perugia, via Bartolo, 43;
per l'annullamento
- della comunicazione prot. n. 3918/03 datata 12 ottobre 2004 con la quale il responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia ha reso noto il diniego della Commissione Edilizia del Comune di Monteleone di Spoleto emesso nella seduta del 6 maggio 2004, con il quale quest’ultima non ha accolto la richiesta di rilascio di permesso di costruire per l’ampliamento di un villino unifamiliare da adibire a rimessa ed abitazione presentata dal ricorrente in data 5 dicembre 2003, prot. n. 3918;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, inclusi, ove occorra, la nota prot. n. 3918 del 27 dicembre 2003 con la quale lo Sportello medesimo ha richiesto una integrazione della documentazione al ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteleone di Spoleto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2009 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di avere richiesto al Comune di Monteleone di Spoleto il permesso di costruire per l’ampliamento di un villino unifamiliare.
La Commissione Edilizia comunale ha espresso parere negativo, e il diniego è stato comunicato con nota in data 12 ottobre 2004 del responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia.
L’interessato impugna il diniego. Egli premette di essere proprietario di due particelle (fg. 21, partt. 252 e 253) in località Le Vallate, oggetto di un piano di lottizzazione convenzionata approvato dal Comune di Monteleone in data 23 maggio 1980; le norme di piano non individuano singoli lotti, la cui definizione è stata riservata agli attuatori, ma prevedono soltanto che ogni lotto ricavato debba avere una superficie non minore di 1.000 mq.
In entrambe le particelle sono presenti manufatti di proprietà del ricorrente: una villetta sulla particella n. 254, ed una rimessa sulla particella n. 253.
Espone di avere presentato in data 5 dicembre 2003 un progetto riferito alle due particelle considerate come un unico lotto, ove è previsto l’ampliamento del villino unifamiliare esistente in uno di esse e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, congiunto da una parte con il villino e dall’altro con la rimessa, in modo da realizzare un’unica costruzione posta sulla superficie di entrambi i terreni di sua proprietà. Il tutto nei limiti della cubatura consentita dall’indice di edificabilità del piano.
Il provvedimento impugnato non ha approvato il progetto, giudicandolo : a) non rispondente alle caratteristiche tipologiche e di omogeneità della lottizzazione; b) contrastante con le norme della lottizzazione medesima che indicano in sei metri la distanza dal confine del lotto; c) contrastante con la prescrizione che vieta la fabbricazione di edifici separati da quello principale.
Il ricorrente contesta il corredo motivazionale del diniego deducendo, con riferimento al primo motivo, che le norme del piano di lottizzazione non prevedono affatto caratteristiche “tipologiche e di omogeneità” dei fabbricati da erigere nei lotti, e che il progetto è del tutto conforme alle prescrizioni volumetriche e di altezze poste dalle norme tecniche di attuazione del piano stesso; assume poi, con riguardo al secondo motivo, l’inesistenza di un contrasto con la prescrizione del piano di lottizzazione che impone la distanza di almeno sei metri “dai confini con gli altri lotti”, in quanto il piano di lottizzazione non ha individuato la specifica conformazione e dimensione massima di ciascun lotto, essendosi limitato ad indicare le dimensioni “minime” di ciascuno di essi (pari a 1000 mq.), con la conseguenza che nulla impedisce di utilizzare la cubatura consentita su due particelle dello stesso proprietario in modo da formare un unico lotto per realizzare un intervento edilizio su una superficie maggiore dei 1000 mq.; errato è anche il terzo motivo di diniego, in quanto i piani urbanistici non vietano costruzioni separate da quella principale, ma contengono solamente il divieto di “accessori distaccati dall’edificio principale”, ipotesi non prevista nel progetto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Monteleone di Spoleto, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità, oltre che per carenza di interesse, e comunque la sua infondatezza nel merito.
All’udienza del 4 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Devono essere preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte sotto il profilo della genericità e della carenza di interesse.
Quanto alla genericità dei motivi, osserva il Collegio che l’inammissibilità dell’impugnazione può essere pronunciata, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, solo quando il giudice non sia posto in grado di comprendere quali vizi il ricorrente deduca per sostenere l’invalidità del provvedimento impugnato, nonché le norme od i principi di cui si lamenta la violazione (ex multis Cons. Stato, Sez IV, 17 febbraio 2009, n. 912; Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3856).
Nella vicenda in esame invece le ragioni della contestazioni sono del tutto chiare: il Comune ha respinto il progetto edilizio sostenendo che esso è in contrasto con talune prescrizioni degli strumenti urbanistici e in particolare del piano attuativo; il ricorrente sostiene argomentatamente che nessuna prescrizione è violata, e più precisamente che il Comune invoca regole che in realtà non esistono ovvero hanno altro significato di quello supposto nell’atto impugnato.
Si ha, dunque, materia più che sufficiente per comprendere le rispettive posizioni e per giudicare quale delle due parti abbia ragione.
L’eccezione di “genericità” va dunque respinta.
1.1 - La carenza di interesse, eccepita dal Comune, andrebbe ravvisata nel fatto che il progetto si riferisce ad una convenzione di lottizzazione risalente al maggio del 1980, e dunque scaduta per decorso del termine decennale di efficacia.
Ne consegue, secondo la difesa del Comune, che il richiesto titolo abilitativo postulerebbe una previa variante idonea a restituire al terreno l’edificabilità perduta per effetto della decadenza della lottizzazione.
Il Collegio osserva che tale eccezione è di dubbia ammissibilità, stante il ben noto principio per cui la motivazione dell’atto impugnato non può essere integrata con nuovi motivi esposti per la prima volta in sede di difesa giudiziale. E questo sembra essere il caso in esame, giacché la motivazione dell’atto impugnato consiste nella elencazione di (supposte) difformità rispetto al piano di lottizzazione, nel tacito presupposto che esso sia tuttora la fonte da cui desumere le regole per l’edificazione del comparto. La tesi ora avanzata dalla difesa del Comune – e cioè che il piano di lottizzazione è decaduto e che il terreno per ciò solo non è più edificabile – è dunque totalmente estranea alla motivazione del provvedimento impugnato e, come tale, non è ora ammissibile.
In ogni caso detta tesi è chiaramente infondata.
Occorre tenere distinta la valenza urbanistica del piano attuativo dall’efficacia della relativa convenzione, in conformità, del resto, con quanto stabilito dall’art. 17 della legge urbanistica fondamentale (legge 17 agosto 1942, n. 1150) con riferimento ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica, cui sono equiparati i piani di lottizzazione (in termini, da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 30 aprile 2009, n. 2768; Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 851).
Ciò comporta che con il decorso del termine di dieci anni diventano inefficaci unicamente le previsioni del piano di lottizzazione che non hanno avuto concreta attuazione, salva la possibilità di ulteriori costruzioni coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del piano attuativo, che per questa parte ha efficacia ultrattiva, in linea con il carattere di tendenziale stabilità di tutti i piani attuativi, cui si deve la concreta e dettagliata conformazione della proprietà privata.
Ne discende che, fino ad una nuova regolamentazione urbanistica generale difforme, le previsioni del piano di lottizzazione restano attuabili.
2. - Procedendo ora alla disamina del merito del ricorso, occorre tenere conto dei singoli motivi posti a fondamento del diniego gravato.
L’assunto motivazionale secondo cui il progetto proposto non risponde «a quelle che sono le caratteristiche tipologiche e di omogeneità della lottizzazione in cui si sarebbe andata ad inserire l’opera» viene specificato negli scritti difensivi con riferimento all’asserita impossibilità di realizzare nuovi corpi di fabbrica mediante l’accorpamento di due lotti singoli; ciò comporterebbe altresì, ad avviso dell’Amministrazione, la violazione della prescrizione delle norme tecniche di attuazione che impone la distanza di sei metri “dai confini con gli altri lotti”.
La tesi appare invero priva di pregio.
Essa appare formulata in base al presupposto che i lotti fossero già individuati e definiti dal piano attuativo. Solo in questo caso, infatti, avrebbe senso parlare di “accorpamento di due lotti in uno” – e resterebbe ancora da verificare se un simile accorpamento sia consentito oppure vietato.
Ma si è già detto che il piano attuativo non individua i lotti, rimettendo la loro individuazione e delimitazione alla fase esecutiva, vale a dire al momento della progettazione dei singoli interventi. A questo fine, poi, il piano attuativo pone un unico limite, che è quello della dimensione minima del lotto (1000 mq); nulla vieta, quindi, che si formi un lotto con una superficie più estesa, eventualmente anche doppia rispetto alle dimensioni di un lotto medio.
3. Peraltro, anche volendo supporre che la configurazione dei lotti sia in qualche modo desumibile dal piano attuativo, sta di fatto che non vi è alcuna prescrizione che vieti di accorparli, con la conseguenza che, in virtù del principio secondo cui deve ritenersi consentito tutto ciò che non è vietato, tale possibilità è ammessa, con il limite, beninteso, del rispetto degli indici di volumetria (in termini T.A.R. Campania, Sez. VIII, 16 ottobre 2006, n. 8574).
Si intende dire che, in assenza di uno specifico divieto, non appare precluso l’accorpamento dei lotti e la realizzazione sulla relativa superficie complessiva della corrispondente volumetria secondo gli indici prefissati, non sussistendo una rigida corrispondenza tra volumetria realizzabile e superficie del singolo lotto.
4. Giova rilevare al riguardo che il piano di lottizzazione prevede solamente le dimensioni minime del lotto, e non anche quelle massime, con la conseguenza che non è possibile richiamare la disciplina dei distacchi dal confine, in quanto un confine (dal quale pretendere il rispetto della distanza di sei metri) non è individuabile all’interno di un unico lotto.
5. Al contempo, non appare configurabile la violazione della prescrizione che vieta la realizzazione di edifici separati da quello principale, in quanto nel caso di specie l’obiettivo progettuale è esattamente il contrario, e cioè quello di realizzare un manufatto comprensivo dell’abitazione e della rimessa, che sfrutti l’intera cubatura del sedime di proprietà del ricorrente.
La nuova costruzione, in altri termini, risulta realizzata in appoggio ai fabbricati esistenti, venendone a costituire, mediante ampliamento, parte integrante.
6. - Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
La soccombenza comporta la condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole in euro 3.000 oltre agli accessori di legge (fra i quali il rimborso del contributo unificato versato) e alle spese successive che occorrano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2010
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