T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 25 febbraio 2010 n. 143
C.L. Cardoni – Presidente f.f.; P. Ungari – Estensore
M. E. (avv.ti L. Calzoni e L. Medugno) c/ Università degli Studi di Perugia
(Avv. Distr. St.); nei confronti di P. P., E. C., F. D. B., A. P., I. C., G. P |
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1. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Commissione giudicatrice – Inosservanza termini – Decadenza della Commissione e del singolo commissario – Art. 4, co. 11, D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 - Interpretazione
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2. Concorsi pubblici – Cattedra universitaria – Commissione giudicatrice – Decadenza del commissario – Art. 4, co. 11, D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117 - Condizioni
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1. In tema di funzionamento di commissioni di concorso universitario, l’art. 4, comma 11, D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, col prevedere che nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilisce che la decadenza dell’intera commissione è la “norma” (e non abbisogna che venga positivamente dimostrata la responsabilità di alcuno, o di tutti collettivamente), mentre la decadenza del singolo è l’“eccezione”, che richiede che la responsabilità dell’interessato risalti con nettezza e sia dimostrata in modo in equivoco.
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2. In tema di funzionamento di commissioni di concorso universitario, al fine di disporre la decadenza del commissario, ai sensi dell’art. 4, comma 11, D.P.R. 23 marzo 2000 n. 117, non è indispensabile dimostrare che il comportamento dilatorio del singolo sia stato intenzionale o addirittura doloso né che si possano addebitare al singolo atti reiterati o una condotta costante, ma è sufficiente anche un unico atto, a condizione però che esso abbia avuto una rilevanza esclusiva e determinante nella causazione del ritardo; laddove, invece, si tratti di un atto isolato che da solo non sarebbe stato idoneo a provocare la scadenza del termine, se non vi avessero concorso (vuoi prima, vuoi durante o dopo) i comportamenti negligenti di altri, allora non sarà possibile colpire con la decadenza il singolo, salvando gli altri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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M. E., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lietta Calzoni e Luigi Medugno, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Università degli Studi di Perugia, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti di
P. P., E. C., F. D. B., A. P., I. C., G. P.;
per l'annullamento
* con il ricorso principale:
- del D.R. n. 1106 del 3 giugno 2009 (comunicato con nota del 10.6.2009, successivamente pervenuta), con il quale, mediante sostituzione del ricorrente con il prof. Pietro Perlingieri, è stata “ricostituita la Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa” (...) “per la copertura di un posto di professore associato per il settore disciplinare IUS /01- diritto privato- presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (per le esigenze del corso di laurea Interfacoltà in Scienze Motorie e Sportive)” dell’Università degli Studi di Perugia, nonché di ogni altro atto preordinato e conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso a quello di cui sopra;
** con il ricorso per motivi aggiunti:
- del D.R. n. 1430 del 10 luglio 2009 con il quale, previa sostituzione del Prof. Perlingeri, è stato nominato componente della suddetta commissione giudicatrice il Prof. Francesco Donati Busnelli, nonchè di ogni altro atto preordinato e conseguente e, comunque, coordinato e/o connesso a quello di cui sopra;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Perugia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, ha fatto parte, fin dall’inizio della relativa procedura di valutazione comparativa, della commissione giudicatrice per la copertura di un posto di professore associato per il settore disciplinare IUS/01 – diritto privato - presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (per le esigenze del corso di laurea Interfacoltà in Scienze Motorie e Sportive) dell’Università degli Studi di Perugia.
1.1. La procedura era stata indetta con decreto rettorale n. 2157 in data 3 ottobre 2005.
Dopo gli avvicendamenti di alcuni commissari, con nota prot. 3703 in data 23 gennaio 2009, il Rettore, constatato che i lavori non erano stati conclusi nel semestre decorrente dalla nomina della commissione nella sua ultima composizione, aveva concesso, in applicazione dell’articolo 4, comma 11, del d.P.R. 117/2000, una proroga di quattro mesi per l’ultimazione delle operazioni concorsuali.
Il termine prorogato scadeva il 1° giugno 2009.
1.2. Il presidente della commissione, nel corso di una prima riunione (telematica) in data 8 aprile 2009, ha concordato con gli altri commissari di calendarizzare le operazioni concorsuali per i giorni 20 (apertura dei plichi e valutazione dei titoli), 21 (discussione delle pubblicazioni) e 22 (svolgimento del tema) maggio 2009 .
1.3. In data 18 maggio 2009, il ricorrente ha informato l’Università che, “a causa di gravi problemi familiari” era impossibilitato a partecipare ai lavori previsti per tali date; contestualmente, faceva presente di rimanere “a disposizione per la fissazione del nuovo calendario dei lavori”.
Il presidente della commissione, con nota in data 19 maggio 2009 (prot. in entrata dell’Università 23155 in data 20 maggio 2009) ha comunicato che, a seguito di tale impedimento, sarebbe stato “necessario l’aggiornamento del calendario”.
Il Rettore ha riscontrato detta nota con lettera prot. 23095 in data 19 maggio 2009, nella quale ha ribadito ai commissari la necessità di concludere la procedura entro il termine del 1° giugno, precisando di restare “in attesa di avere quanto prima comunicazione del nuovo calendario che assicuri il completamento dei lavori della Commissione entro la suddetta data” e ricordando, per l’ipotesi che ciò non avvenisse, il disposto dell’articolo 4, comma 11, del d.P.R. 117/2000.
Dopo che gli altri commissari (eccettuato il ricorrente) avevano formalmente espresso, con lettere di identico contenuto, la propria “disponibilità a partecipare ai lavori della commissione in qualsiasi data utile”, il presidente della commissione, con lettera in data 22 maggio 2009 (prot. in entrata dell’Università 23862), ha rilevato l’impossibilità di concludere i lavori entro il termine ed ha rimesso gli atti al Rettore “per i provvedimenti di competenza”.
1.4. Con decreto n. 1106 in data 3 giugno 2009, il Rettore, in applicazione del succitato articolo 4, comma 11, ritenendo che il mancato rispetto del termine fosse “oggettivamente imputabile” al ricorrente, ha provveduto alla ricostituzione della commissione, sostituendo (soltanto) il ricorrente ed assegnando un nuovo termine di sei mesi per il completamento dei lavori.
2. Il ricorrente impugna il decreto di sostituzione, prospettando articolate censure di:
- violazione e falsa applicazione degli articoli 7 ss. della legge 241/1990 e, segnatamente, di ogni forma di garanzia partecipativa all’adozione del provvedimento discrezionale di sostituzione;
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, comma 11, del d.P.R. 117/2000, nonché eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità di comportamento, carenza di motivazione; sviamento di potere, in quanto il ritardo non era imputabile al ricorrente in misura maggiore di quanto non lo fosse agli altri commissari;
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, comma 11, citato, e sviamento di potere, in quanto, nel contesto complessivo delle vicende del concorso, la sostituzione del più incolpevole tra i commissari appare ispirata dall’intento di interferire ab externo nei processi di formazione della volontà collegiale.
3. Per l’Università degli Studi di Perugia, resiste, controdeducendo puntualmente, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
4. Con motivi aggiunti, il ricorrente ha esteso l’impugnazione al decreto n. 1430 in data 10 luglio 2009, con cui è stato sostituito il nuovo commissario.
5. Il Tribunale, con ordinanza 3 dicembre 2009, n. 42 :
- ha rilevato che, qualora risultassero fondati alcuni dei profili di censura prospettati dal ricorrente, in esito all’accoglimento del ricorso, l’applicazione dell’articolo 4, comma 11, del d.P.R. 117/2000 dovrebbe comportare la sostituzione dell’intera commissione;
- ha perciò individuato come controinteressati tutti i commissari, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato ed attualmente, in carica;
- ha, conseguentemente, assegnato al ricorrente un termine per l’integrazione del contraddittorio.
Il ricorrente ha adempiuto.
6. Il ricorso è fondato e pertanto dev’essere accolto, nei sensi e limiti appresso indicati.
6.1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 11, del d.P.R. 117/2000 (“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”): «Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori».
6.2. E’ evidente la ratio acceleratoria dell’ultimo periodo della disposizione riportata, volto appunto a garantire una sollecita conclusione della procedura concorsuale.
Ciò, sia direttamente: attraverso la rimozione dei soggetti che abbiano determinato i ritardi; sia indirettamente, attraverso l’incentivazione dei commissari ad impegnarsi per svolgere tempestivamente l’incarico assegnatogli (ovvero, se si preferisce, attraverso la disincentivazione di comportamenti dilatori).
Peraltro, la disposizione si scinde in due ipotesi diverse, l’una principale e l’altra subordinata. Verificandosi la prima ipotesi, la conseguenza giuridica (dovuta e vincolata) è la rimozione e la sostituzione dell’intera commissione; verificandosi la seconda, la conseguenza giuridica è la rimozione e la sostituzione “solo” di quel componente o di quei componenti ai quali il ritardo sia “imputabile”.
Una attenta analisi della disposizione conduce a ritenere che la diversità fra le due ipotesi non è solo di ordine quantitativo (nella prima la rimozione riguarda tutti i componenti, nella seconda solo alcuni). La diversità è anche di ordine strutturale, poiché il profilo della “imputabilità” del ritardo viene in rilievo solo nella seconda ipotesi.
In sostanza, le conseguenze derivanti dall’applicazione della norma possono essere chiarite come segue.
L’infruttuosa decorrenza del termine già prorogato comporta, di norma, la decadenza ope legis dell’intera commissione e la sua sostituzione. Non rileva l’imputabilità del ritardo, ma solo la sua obiettiva verificazione. La commissione, che si è dimostrata obiettivamente incapace di portare a termine i suoi lavori pur dopo avere ottenuto una proroga, viene sostituita. Intuitivamente l’efficacia di “deterrenza” da comportamenti dilatori è massima.
Una disposizione così drastica potrebbe tuttavia avere anche effetti perversi, nella misura in cui consentisse a taluno dei membri della commissione di provocare intenzionalmente la decadenza della commissione “sabotandone” i lavori. Se questo accadesse, non solo si avrebbe un esito iniquo, ma paradossalmente i comportamenti ostruzionistici verrebbero premiati e dunque incentivati.
E’ in questa luce che si comprende l’intenzione del legislatore. Avendo considerato detto possibile inconveniente, vi ha posto rimedio prevedendo l’ipotesi subordinata. Se si hanno elementi di fatto che consentono di scindere le posizioni dei membri della commissione, individuandone uno o più ai quali soli “imputare” la causa del ritardo, allora la decadenza colpirà solo questi ultimi e non gli altri.
E’ chiaro però, in questo contesto, che la decadenza dell’intera commissione è la “norma” (e non abbisogna che venga positivamente dimostrata la responsabilità di alcuno, o di tutti collettivamente) mentre la decadenza del singolo è la “eccezione” e richiede che la responsabilità dell’interessato risalti con nettezza e sia dimostrata in modo inequivoco.
Non sarà indispensabile dimostrare che il comportamento dilatorio del singolo sia stato intenzionale o addirittura doloso; e non sarà indispensabile che si possano addebitare al singolo atti reiterati o una condotta costante. Potrà essere sufficiente anche un unico atto, a condizione però che esso abbia avuto una rilevanza esclusiva e determinante nella causazione del ritardo. Quando invece si tratti di un atto isolato che da solo non sarebbe stato idoneo a provocare la scadenza del termine, se non vi avessero concorso (vuoi prima, vuoi durante o dopo) i comportamenti negligenti di altri, allora non sarà possibile colpire con la decadenza il singolo, salvando gli altri componenti.
6.2.1. Non contrasta con quanto esposto l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i termini in questione hanno natura ordinatoria, con la conseguenza che il loro inutile decorso non rende illegittimi gli atti compiuti (cfr. T.A.R. Toscana, I, 16 luglio 2009, n. 1288; T.A.R. Veneto, I, 11 agosto 2004 , n. 2658; Cons. Stato, VI, 29 luglio 2009, n. 4708). Infatti, la persistenza in carica della commissione e l’efficacia degli atti da essa compiuti fino alla sostituzione – contrariamente a quello che sostiene l’Amministrazione nella presente controversia - non implicano il carattere discrezionale del potere; si spiegano invece agevolmente alla luce della indicata esigenza di consentire che il concorso si concluda comunque, senza le ulteriori dilazioni che deriverebbero dalla vanificazione dell’attività svolta (sia pur tardivamente rispetto alla scadenza del termine assegnato).
6.2.2. D’altro canto, quanto esposto è coerente anche con l’orientamento secondo il quale la sostituzione dei componenti che hanno dato causa al ritardo non va configurata come sanzione per un comportamento contra legem, bensì quale rimedio obiettivo diretto a superare un impedimento alla prosecuzione dei lavori della commissione giudicatrice (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III, 20 febbraio 2006, n. 1290, nella quale si afferma, in particolare, che “l'imputabilità va intesa quale mera riferibilità oggettiva della causa di ritardo alla situazione personale di uno o più commissari ed il relativo giudizio non richiede perciò l'accertamento di una condotta dolosa o negligente, bensì il riscontro della sussistenza di situazioni ostative che abbiano precluso al commissario il tempestivo espletamento dei propri compiti, sicché la sua sostituzione si configura non come sanzione, ma come rimedio obiettivo diretto a superare l'impedimento”; nello stesso senso, anche Cons. Stato, II, 27 settembre 2000, n. 979).
Del resto, in via generale, il concetto di “imputabilità” prescinde da un giudizio di disvalore sul comportamento attivo o sull’inerzia del soggetto cui si riferisce, potendo discendere anche da un mero rapporto eziologico del ritardo con la situazione personale del soggetto.
6.3. Venendo alla specifica vicenda al centro della controversia, la scadenza del termine, per quanto esposto circa la natura vincolata del potere ed i suoi presupposti, comportava l’applicazione dell’articolo 4, comma 11.
Resta da stabilire se nel procedimento fossero (anche) emerse cause di “imputabilità” specificamente riferibili a qualche commissario, tali da comportare la sua sostituzione (e non quella degli altri).
Ad avviso del Collegio, se è vero che il ricorrente ha compiuto un atto che, sia pure non intenzionalmente, è stato la “causa prossima” del superamento del termine, è anche vero che quell’atto non sarebbe stato idoneo a produrre quell’esito senza un concorso di “cause remote” e di “concause” a lui non imputabili, ma imputabili anche agli altri commissari.
6.3.1. L’impossibilità di espletare le prove di esame nei giorni prestabiliti è certamente dipesa dall’indisponibilità del ricorrente.
Inoltre, tra il 22 maggio (venerdì) ed il 1° giugno 2009 (data di scadenza del termine) intercorrevano soltanto cinque giorni lavorativi, tempo assai limitato, che, anche ipotizzando la disponibilità di tutti i commissari, rendeva comunque problematico effettuare gli adempimenti strumentali (a cominciare dalla convocazione dei candidati) all’espletamento delle operazioni concorsuali.
Occorre poi sottolineare che l’impedimento (di carattere familiare) è stato rappresentato dal ricorrente soltanto due giorni prima della data stabilita per l’inizio delle operazioni concorsuali. E che, peraltro – come si evince dalla documentazione medica versata in atti – la causa cui viene riferito l’impedimento non appare, dagli atti, né improvvisa, né contingente (la documentazione medica acquisita al fascicolo processuale si riferisce in parte ai mesi precedenti, in parte alle settimane precedenti; l’ultimo documento riguarda la prescrizione di un trattamento farmacologico ed è datata 6 maggio 2009), e tale invece da protrarsi nel tempo; di modo che, se detta causa ha impedito la disponibilità del ricorrente nelle date da tempo prefissate, ragionevolmente potrebbe impedirla anche in futuro.
Non può dunque ritenersi che mancasse il nesso eziologico tra indisponibilità del ricorrente e mancata conclusione nel termine, e con ciò un valido presupposto per la sostituzione del ricorrente.
6.3.2. Ciò, è bene sottolinearlo, a prescindere da qualsiasi apprezzamento critico del comportamento del ricorrente; il quale, anzi (insieme ad un altro commissario) è l’unico componente della commissione originaria resosi sempre disponibile per tutto il (non breve) periodo trascorso dall’indizione del concorso. Può ricordarsi che il concorso ha registrato, dapprima una sopravvenuta causa di ineleggibilità di un commissario – cfr. d.r. 18 aprile 2006, n. 735; poi, le dimissioni di altri componenti, per ragioni non desumibili dagli atti di causa – cfr. d.r. 28 settembre 2006, n. 1846; 12 luglio 2007, n. 1467; 5 ottobre 2007, n. 2042; 14 luglio 2008, n. 1454, oltre a quelli impugnati.
6.3.3. Il ricorrente, con il primo ordine di censure, lamenta che non gli sia stata data la possibilità di partecipare al procedimento concluso con la sua sostituzione.
Ma il provvedimento di sostituzione consegue alla comunicazione del Rettore in data 19 maggio 2009 prot. 23095 ed al verificarsi della condizione (mancata conclusione del concorso nel termine prefissato) ivi esplicitata.
Peraltro, se anche dovesse ritenersi che detta comunicazione non abbia integrato la previsione dell’articolo 7 della legge 241/1990, la supposta omissione, stante la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento vincolato, ai sensi dell’articolo 21-octies, non potrebbe inficiare il provvedimento finale.
6.3.4. A ben vedere, il ricorrente, sostiene sì che mancherebbe il nesso eziologico tra la sua indisponibilità per i giorni 20, 21 e 22 maggio 2009 ed il mancato completamento dei lavori nel termine prefissato.
E tale tesi, si è già detto, non è condivisibile.
Ma poi (in via implicitamente subordinata) argomenta più diffusamente che un’analoga responsabilità sarebbe attribuibile agli altri commissari, ed in particolare al presidente della commissione.
Questa prospettazione appare al Collegio convincente.
Se si tiene conto che – dopo la infruttuosa decorrenza di oltre sei mesi dalla nomina della commissione nella sua ultima composizione - il termine ultimo improrogabile era stato fissato fin dal 23 gennaio 2009, e che, ciononostante, alla calendarizzazione delle prove si è provveduto soltanto l’8 aprile 2009 (due mesi e mezzo dopo) e per delle date successive di ben un altro mese e mezzo e soprattutto poste a ridosso (dieci giorni prima) della scadenza del termine, sembra evidente che l’impossibilità di concludere il concorso nel termine ultimo sia stata dovuta anche (e soprattutto) ad una organizzazione non adeguata dell’attività.
In casi del genere, ragioni di elementare prudenza consigliano di lasciare discreti margini rispetto alla scadenza finale, in modo da avere ipotesi di riserva in caso di impedimenti o difficoltà sopravvenute, che la comune esperienza fa prevedere tutt’altro che improbabili.
Tanto più nel contesto del concorso in questione, che si protraeva da più di tre anni.
Quanto alla responsabilità (imputabilità) di tale inadeguata organizzazione, non sembra dubbio che essa dovesse anzitutto ricadere su chi aveva il compito di organizzare i lavori, e non avrebbe stabilito né proposto (a quanto risulta dagli atti) una tempistica adeguata. Ma anche sugli altri commissari, dei quali non risulta alcuna iniziativa collaborativa volta a conseguire il predetto risultato, anche sotto forma di richiesta di fissazione di date più ravvicinate o di formulazione di perplessità in ordine alla tempistica che si andava delineando.
Quanto sopra appare evidente anche nell’ultima fase del concorso. Allorché il ricorrente ha comunicato il proprio impedimento, mancavano pochi giorni alla scadenza del termine, ma ciò non consentiva di postulare un’assoluta impossibilità di completare le operazioni nei pochi (cinque) giorni disponibili. In questa prospettiva la “disponibilità” manifestata dagli altri commissari, non appare sostanzialmente diversa da quella con la quale il ricorrente aveva accompagnato la sua comunicazione. Era ancora possibile proporre o stabilire nuove date; e ciò, in relazione alla disponibilità concretamente dimostrata dai commissari, avrebbe condotto: o alla conclusione del concorso nel termine; oppure, ad una definitiva individuazione dell’imputabilità del ritardo (con eventuale legittima differenziazione delle posizioni dei singoli commissari).
Niente di tutto questo è avvenuto, posto che, come detto, il presidente della commissione, nonostante avesse ricevuto sia l’invito del Rettore a comunicare un nuovo calendario, sia le comunicazioni di disponibilità dai commissari, con la nota prot. 23862 in data 22 maggio 2009 ha concluso che la commissione era “impossibilitata a concludere i lavori entro il termine”.
6.4. Le considerazioni sopra esposte inducono il Collegio a ritenere che sussistessero i presupposti per la sostituzione dell’intera commissione di concorso, non potendosi ravvisare responsabilità imputabili a titolo esclusivo e determinante ad un singolo componente.
Il Rettore non ha provveduto in tal senso, ma ha ritenuto che il mancato rispetto del termine fosse “oggettivamente imputabile” al (solo) ricorrente, e ciò inficia il decreto rettorale n. 1106/2009, impugnato con il ricorso introduttivo.
Infatti, parte ricorrente ha precisato (anche nel corso delle discussioni in udienza) che il proprio interesse consisterebbe in primis nel mantenimento dell’incarico commissariale (ma questo risultato non può essergli accordato), ma anche nell’evitare comunque che la propria immagine e reputazione professionale e personale venga offuscata da una sostituzione che, in quanto limitata alla sua persona, presupporrebbe (o comunque lascerebbe intendere) l’esclusiva imputabilità della mancata conclusione del concorso.
E la situazione giuridica soggettiva del ricorrente merita tutela anche sotto tale ultimo limitato profilo, considerata l’importanza che assume lo svolgimento degli incarichi di commissario nei concorsi universitari.
Pertanto, non può negarsi al ricorrente di ottenere che, se deve essere (come deve essere) sostituito, lo sia insieme agli altri componenti della commissione, con i quali divide la responsabilità della mancata conclusione del concorso.
7. In conclusione, il decreto n. 1106/2009 merita di essere annullato.
Risulta viziata da illegittimità derivata, e merita parimenti di essere annullata, anche la successiva nomina disposta con il decreto n. 1430/2009, in quanto strettamente legata all’esigenza di sostituire il commissario subentrato al ricorrente e quindi decisa all’infuori di una considerazione complessiva dell’esigenza di rinominare l’intera commissione.
8. Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
9. Va aggiunto che il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta dell’Università di cancellazione delle frasi con cui il ricorrente prospetta la censura di sviamento di potere, in quanto non ritiene contengano espressioni ingiuriose, ma soltanto l’appassionata difesa dei propri diritti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi indicati in parte motiva, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/02/2010
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