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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 2 marzo 2010 n. 261
Giuseppe Romeo – Presidente, Giovanni Iannini – Estensore
Papaianni Energia s.r.l. (avv. S. De Santis) c. Comune di Bisignano (avv. R. Barone)


Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Organo collegiale chiamato a pronunciarsi – Art.10-bis, l. n.241 del 1990 – Non appare applicabile

In tema di preavviso di rigetto, l’art.10-bis, l. 7 agosto 1990 n.241, non appare applicabile allorché sull’istanze debba pronunciarsi un organo collegiale quale un consiglio comunale; infatti, in tal caso la determinazione di diniego non è frutto della sintesi delle risultanze degli accertamenti e delle valutazioni effettuate in sede istruttoria, ma discende dall’attuazione dei meccanismi decisionali propri degli organi collegiali.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 666/2009, proposto da

Papaianni Energia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Stanislao De Santis ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Madonna dei Cieli n. 32, presso lo studio dell’avv. Emilio Martucci;

contro



il Comune di Bisignano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Barone ed elettivamente domiciliato in Catanzaro, via De Filippis n. 106;

per l'annullamento



della deliberazione n. 20 del 30 marzo 2009 del Consiglio comunale di Bisignano, con la quale il Comune ha deciso di “non accogliere la proposta di realizzazione della centrale cogenerativa a biomasse, avanzata dalla società Papaianni Energia S.r.l., nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi comprese le richiamate deliberazioni consiliari n. 44 del 22/12/2008 (avente ad oggetto “norme tecniche di attuazione del PRG – Indirizzi agli Uffici in ordine alla tutela ambientale al fine di inibire attività che comportino rischi per la salute, la sicurezza ambientale e l’igiene pubblica”) e n. 53 del 28/9/2007 (avente ad oggetto adesione del Comune di Bisignano all’Associazione Comuni virtuosi).

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisignano;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 gennaio 2010 il Cons. Giovanni Iannini ed uditi, altresì, i difensori delle parti, come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato al Comune di Bisignano il 29 maggio 2009, depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 12 giugno, la Papaianni Energia S.r.l., premesso di avere presentato proposta progettuale per la realizzazione di centrale termoelettrica cogenerativa a biomasse, da ubicare su terreni di proprietà della Papaianni Renato & C. S.r.l. e della Aurora S.r.l., ha impugnato la deliberazione n. 20 del 30 marzo 2009 del Consiglio comunale di Bisignano, con la quale il Comune ha deciso di non accogliere la proposta di realizzazione della centrale in questione. La stessa ha, altresì, impugnato le deliberazioni consiliari n. 44 del 22/12/2008 (avente ad oggetto “norme tecniche di attuazione del PRG – Indirizzi agli Uffici in ordine alla tutela ambientale al fine di inibire attività che comportino rischi per la salute, la sicurezza ambientale e l’igiene pubblica”) e n. 53 del 28/9/2007 (avente ad oggetto adesione del Comune di Bisignano all’Associazione Comuni virtuosi), richiamate nella deliberazione del 2009.
A sostegno del ricorso parte ricorrente ha dedotto:
1) Violazione dell’art. 10/bis della legge n. 241/1990.
Sarebbe stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
2) Violazione e falsa applicazione della l.r. 29 dicembre 2008 n. 42, All. sub 1, capo 1 – Eccesso di potere per assoluto difetto di motivazione.
Il Comune, ai sensi della l.r. n. 42/2008, avrebbe dovuto esaminare se la proposta della società odierna ricorrente risultasse o meno in linea con i criteri generali fissati dalla Regione in relazione all’installazione di impianti da fonti rinnovabili e dare riscontro negativo solo nel caso in cui tale riscontro avesse dato esito negativo ovvero nel caso in cui fossero emerse controindicazioni dirimenti e specifiche, fornendo al riguardo adeguata motivazione.
3) Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per contraddittorietà e perplessità nel procedere, per travisamento dei fatti e per sviamento della causa e dal pubblico interesse – Violazione dell’art. 1 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.
La deliberazione sarebbe stata assunta in difetto di istruttoria, mancando qualsiasi dato tecnico riguardo alle caratteristiche dell’impianto ed alla natura ed entità delle emissioni. sarebbero stati presi in considerazione i soggettivi apprezzamenti dell’assessore al ramo, espresse in forma dubitativa e perplessa.
Il Consiglio comunale avrebbe operato un palese travisamento dei fatti, considerando inquinante un impianto progettato nel massimo rispetto dei valori ambientali.
Il provvedimento sarebbe inficiato da evidente sviamento, giacché il provvedimento, lungi dall’essere sorretto da oggettive ragioni di interesse pubblico, sembrerebbe dettato da motivi di ostilità personale o politica.
4) Ulteriore eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà con precedenti manifestazioni della medesima P.A. e sviamento.
Il Comune, probabilmente per ragioni legate anche alle imminenti consultazioni elettorali, nel respingere la proposta formulata dalla società ricorrente, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione la valenza squisitamente ambientalista del progetto in questione ed avrebbe omesso di considerare che in alternativa il fabbisogno energetico del-l’Azienda continuerà ad essere assicurato da caldaie a metano, alimentate da una fonte non rinnovabile.
5) Incompetenza – Violazione del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).
Laddove si ritenesse che in base alla norma di cui alla l. r. 29 dicembre 2008 n. 42 sia demandata al predetto organo una valutazione dell’iniziativa sotto il profilo della compatibilità ambientale, la impugnata deliberazione sarebbe viziata da evidente incompetenza, atteso che la stessa legge prevede che a garanzia dell’ambiente si esprimeranno in sede di conferenza di servizi, indetta dal Dip. Attività Produttive gli enti preposti alla verifica degli impianti, demandando poi le opportune verifiche e monitoraggi in fase di esercizio della centrale a biomasse, all’ARPACAL e alla Provincia per le rispettive competenze.
La ricorrente ha concluso richiedendo l’annullamento degli atti impugnati.
Si è costituito il Comune di Bisignano, deducendo l’infondatezza delle censure esposte in ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso.
Le parti hanno prodotto memorie.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO



1. La proposta progettuale della Papaianni Energia prevede la realizzazione di una centrale termoelettrica cogenerativa a biomasse di potenza termica nominale pari a 49,5 MW a servizio dell’attività dell’Azienda Agricola Papaianni Renato & C. S.r.l., esercente attività di coltivazione e commercializzazione di fiori. L’operazione di recupero energetico tende, infatti, all’utilizzazione dell’energia termica prodotta dalla centrale per coprire il fabbisogno delle serre ed al recupero della CO2 contenuta nei fumi di combustione a sussidio dei processi di fotosintesi delle piante in serra, con immissione in rete dell’energia elettrica prodotta.
Per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quali le centrali a biomasse, l’art. 12, terzo comma, del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, prevede che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
La l.r. 29 dicembre 2008 n. 42, al punto 4.2, lettera i) dell’Allegato sub 1) prevede che la domanda di costruzione ed esercizio degli impianti di potenza superiore ad 500 kWe deve essere corredata la delibera del Consiglio comunale sul cui territorio insiste l’impianto produttivo, in cui si attesti, con espressa indicazione delle particelle interessate, l’accoglimento della proposta di realizzazione.
Con delibera n. 20 del 30 marzo 2009 il Consiglio comunale di Bisignano ha deliberato di non accogliere la proposta di realizzazione della centrale termoelettrica cogenerativa a biomasse avanzata in data 2 febbraio 2009 dalla Papaianni Energia S.r.l., odierna ricorrente.
Nella delibera viene richiamata, tra l’altro, la relazione dell’assessore all’ambiente, che ha evidenziato i gravi danni che potrebbero derivare alla salute pubblica ed i rischi per l’ambiente derivanti dalle emissioni di una centrale termoelettrica e che ha ribadito la scelta politica della maggioranza di non volere ciminiere sul territorio comunale e le scelte dell’Amministrazione in materia ambientale, già espresse con le delibere consiliari n. 53/2007 e n. 44/2008. Nella relazione, inoltre, è stato evidenziato l’obbligo dell’Amministrazione di salvaguardare l’ambiente, il territorio e la salute pubblica, soprattutto in ragione della posizione politica tesa a difendere la vocazione agricola del territorio ed a privilegiare lo sviluppo dell’artigianato, del turismo religioso, della cultura, dell’agricoltura e del piccolo commercio.

2. Come rilevato nell’esposizione in fatto, la ricorrente deduce, innanzi tutto, la violazione del’art. 10 bis della legge n. 241/1990, rilevando il mancato invio di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
La censura è priva di fondamento.
È noto che l’art. 10 bis prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.
Va, innanzi tutto, rilevato che la norma in questione non appare applicabile allorché sull’istanze debba pronunciarsi un organo collegiale quale un consiglio comunale. In tal caso, infatti, la determinazione di diniego non è frutto della sintesi delle risultanze degli accertamenti e delle valutazioni effettuate in sede istruttoria, ma discende dall’attuazione dei meccanismi decisionali propri degli organi collegiali.
Ciò significa che prima della deliberazione non è maturata alcuna decisione in ordine all’oggetto della stessa, di talché non risulta possibile preannunciare i motivi alla base di un eventuale diniego.
D’altra parte, la delibera del Consiglio comunale non costituisce il provvedimento conclusivo del procedimento, giacché essa rappresenta solo uno dei passaggi che conducono al provvedimento finale, che è l’autorizzazione unica, di competenza regionale.
Non appare configurabile l’obbligo di preavviso di rigetto in relazione a ciascuna delle determinazioni previste nel corso del procedimento, anche se esse assumano rilievo determinante in relazione all’esito del procedimento.
A tacer d’altro, ne risulterebbe un aggravamento del procedimento contrario ai principi posti dalla stessa legge n. 241/1990.

3. Con il secondo motivo parte ricorrente osserva che la direttiva della Regione Calabria per l’installazione da fonti rinnovabili si propone di:
“a) agevolare il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione delle fonti rinnovabili secondo l’impegno assunto dal Governo italiano, con la delibera CIPE 137/98, con il fine di ridurre l’emissione di gas a effetto serra;
b) favorire il corretto inserimento degli impianti nel territorio. La regione nel riconoscere l’importanza delle fonti di energia rinnovabile come strumento per favorire lo sviluppo sostenibile nel territorio, persegue politiche di diffusione delle fonti più idonee al proprio contesto territoriale con l’obiettivo-esigenza di:
- ridurre l’inquinamento connesso alla produzione di energia ed in particolare l’emissione di gas a effetto serra;
- ridurre al minimo gli inconvenienti di natura ambientale per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili mediante un’attenta applicazione della normativa vigente”.
Secondo la ricorrente il Comune si sarebbe potuto esprimere negativamente soltanto nel caso in cui la proposta dell’odierna ricorrente fosse risultata non in linea con detti criteri generali ovvero nel caso di controindicazioni specifiche e motivando adeguatamente al riguardo.
Con il terzo motivo la ricorrente mette in rilievo che la determinazione negativa è stata adottata sulla sola base della relazione dell’assessore all’ambiente, in assenza di qualsiasi istruttoria, non essendo stato acquisito alcun dato tecnico in ordine alle caratteristiche dell’impianto, alla natura ed all’entità delle emissioni inquinanti.
Si sarebbero ritenuti sufficienti i soggettivi apprezzamenti dell’assessore, espressi, peraltro, in forma dubitativa e perplessa.
Le censure richiamate, incentrate essenzialmente sul difetto di motivazione e di istruttoria, sono fondate.
Appaiono, infatti, evidenti i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria che affliggono il provvedimento impugnato.
Sono stati riportati i contenuti, quali risultanti dal testo della deliberazione, della relazione dell’assessore all’ambiente, sulla cui base è stata adottata la determinazione negativa in ordine al progetto. In essa si rinvengono solo generici riferimenti ai gravi danni che potrebbero derivare alla salute pubblica, ai rischi per l’ambiente a causa delle emissioni di una centrale termoelettrica, alla decisione della maggioranza di non volere ciminiere sul territorio ed all’obbligo di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica.
Non una parola viene spesa riguardo alle caratteristiche della centrale ed all’esistenza di elementi specifici che, anche in correlazione con gli obiettivi ed i criteri fissati a livello regionale, rendano inopportuno l’insediamento dell’impianto.
E ciò è evidente conseguenza del fatto che non risulta effettuata alcuna valutazione in ordine ai dati tecnici risultanti dagli elaborati progettuali ed in ordine alla collocazione dell’impianto nell’ambito del territorio.
Si rinvengono solo generiche affermazioni riguardo a possibili danni per la salute e per l’ambiente derivanti dalla centrale termoelettrica e nessuno specifico argomento, basato su adeguata istruttoria, relativo alle caratteristiche tecniche dell’impianto ed ai caratteri del territorio, i grado di supportare la determinazione negativa assunta.
Eppure, come rileva la ricorrente, l’impianto progettato è, almeno sulla carta e salva prova contraria, in linea con gli obiettivi nazionali di diffusione delle fonti rinnovabili richiamati nelle direttive della Regione Calabria.
Né a diverse conclusioni possono condurre le difese esplicate dal Comune in sede di giudizio, in quanto esse risultano incentrate su considerazioni di carattere generale sui pericoli per la salute delle sostanze contenute nelle emissioni e, soprattutto, come evidenziato in memoria, dei metalli pesanti e delle diossine.
Si tratta, come detto, di considerazioni di carattere generale e non di argomenti atti a supportare la determinazione negativa in ordine ad un determinato impianto con specifiche caratteristiche tecniche.
Risulta, invece, infondata la censura, di cui allo stesso terzo motivo di ricorso, di eccesso di potere per sviamento.
La ricorrente prospetta la possibilità che alla base della determinazione vi siano motivi di ostilità personale o politica. Essa, tuttavia, non fornisce alcuna prova in ordine all’effettiva deviazione rispetto agli scopi di pubblica utilità in funzione dei quali la norma contempla il potere esercitato.
È noto al riguardo che la giurisprudenza ha precisato che la censura di eccesso di potere per sviamento deve basarsi su concreti e concordanti elementi di prova, non essendo sufficienti semplici supposizioni o indizi che non conducano alla dimostrazione dell’illegittima finalità in concreto perseguita (da ultimo, Cons. St., sez. V, 15 ottobre 2009 n. 6332).

4. La ricorrente ha impugnato, altresì, le deliberazioni consiliari n. 44 del 22/12/2008, avente ad oggetto “norme tecniche di attuazione del PRG – Indirizzi agli Uffici in ordine alla tutela ambientale al fine di inibire attività che comportino rischi per la salute, la sicurezza ambientale e l’igiene pubblica”) e n. 53 del 28/9/2007, avente ad oggetto adesione del Comune di Bisignano all’Associazione Comuni virtuosi.
Tali deliberazioni, tuttavia, pur richiamate nella deliberazione n. 20 del 30 marzo 2009, non esplicano alcuna efficacia lesiva nei confronti della ricorrente.
Per tale parte, pertanto, il ricorso risulta inammissibile.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte, con conseguente annullamento della deliberazione n. 20 del 30 marzo 2009. Lo stesso ricorso deve essere dichiarato inammissibile nella parte in cui sono impugnate le deliberazioni consiliari n. 44 del 22 dicembre 2008 e n. 53 del 28 settembre 2007.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Prima, accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 20 del 30 marzo 2009 e per il resto lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 29 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori Magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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