Giuseppa Tripodi, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Lolli, Massimo Morando, Bettina Spada, con domicilio eletto presso Marcello Mencoboni in Genova, corso B. Aires, 10/10;
contro
F.I.L.S.E. Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Lavatelli, Pier Paolo Traverso, con domicilio eletto presso Ernesto Lavatelli in Genova, via XX Settembre 37/1;
per l'annullamento
del provvedimento decisione n. 806 del 26.6.09 emesso dal Direttore Generale della F.I.L.S.E. S.p.A. nella parte in cui ha escluso dalle agevolazioni concesse al panificio Leone Bruno di Tripodi Giuseppa ai sensi del Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 - Periodo 2000 – Misura 1.2 – “Aiuti agli investimenti” - Sottomisura B2 “sostegno a piccoli investimenti” le spese relative a costruzione o ristrutturazione di fabbricati, opere murarie ed assimilate, indicate nella Tabella All. 1 ammontanti a complessivi €. 29.690,00;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di F.I.L.S.E. Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2010 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato l’8 ottobre 2009 Giuseppa Tripodi impugnava, chiedendone l’annullamento, la mancata ammissione ai contributi di cui in epigrafe relativi ai lavori di ristrutturazione del suo panificio in Taggia, a causa dell’asserita assenza del timbro di avvenuta presentazione in Comune, della data e delle firme nella d.i.a. e nella comunicazione di fine lavori allegate alla domanda.
Venivano dedotti i seguenti motivi:
1.Violazione e falsa applicazione degli art. 10 e 10bis L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/05. Difetto di istruttoria. Il diniego non è stato preceduto da alcuna comunicazione dei motivi di esclusione dalle agevolazioni richieste e quindi la ricorrente non ha potuto esercitare il proprio diritto di far pervenire osservazioni scritte.
2.Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/05. Mancata richiesta di regolarizzazione. La F.I.L.S.E. era tenuta a richiedere la regolarizzazione dei documenti esibiti, né il bando conteneva specifiche prescrizioni restrittive che impedissero tale passaggio.
3.Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 n. 6 del Bando regionale, Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 - Periodo 2000 – Misura 1.2 – “Aiuti agli investimenti” - Sottomisura B2 “sostegno a piccoli investimenti” di cui alla deliberazione n. 1183 del 26.09.08 della Giunta regionale. Difetto di presupposto. L’art. 11 del bando prevede espressamente la necessità di presentare a corredo dalla domanda copia dei titoli autorizzativi per le opere edili, ma non indica specifiche prescrizioni inerenti le forme di ricevuta comunali. Dunque, essendovi dubbi su detta necessità, il procedente doveva interpretare il bando in modo da favorire l’ammissione alla procedura, anche perché il ricorrente aveva tempestivamente fornito documentazione idonea ad attestare inizio e fine delle opere: tra l’altro è stato ammesso a contributo l’investimento relativo all’acquisto di un nuovo forno, per la cui installazione le opere in questione erano assolutamente connesse.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La FILSE si è costituita in giudizio, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata notifica alla Regione Liguria è infondata.
L’oggetto delle censure proposte dalla ricorrente Tripodi riguarda infatti esclusivamente l’attività istruttoria e decisionale della F.I.L.S.E. sulla sua domanda di ammissione ai contributi di cui al bando relativo al Documento unico di Programmazione Obiettivo 2, ma non riguarda il bando medesimo emesso dalla Regione.
Il ricorso è comunque infondato nel merito.
La mancata ammissione ai contributi in parola è stata determinata dall’assenza del timbro di avvenuta presentazione in Comune, della data e delle firme nella d.i.a. e nella comunicazione di fine lavori allegate alla domanda, concernenti i lavori di ristrutturazione del panificio per i quali la ricorrente aveva richiesto i finanziamenti.
Il bando per il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000 – 2006) aveva stabilito all’art. 11 che le domande dovessero essere corredate a pena di inammissibilità senza ammissione di integrazioni, di copia dei titoli autorizzativi definitivi per l’esecuzione delle opere edili; tale formulazione non può essere tacciata di genericità e non può che significare la necessità della produzione di copia degli atti abilitativi alla realizzazione dei lavori edili da ammettere a finanziamento.
Ora può ritenersi titolo abilitativo - o autorizzativo - quel documento presentato al Comune - denuncia di inizio attività – con date di presentazione e timbri di ricevimento, elementi fondamentali per la sua efficacia: la d.i.a. è atto tipicamente recettizio nei confronti della P.A. e l’assenza di timbri di ricevimento impedisce di discernere la sua presentazione agli uffici comunali e quindi l’avvenuta decorrenza dei termini di legge, elemento che abilita appunto l’interessato a procedere ai lavori. In breve una copia di denuncia di inizio attività esibita senza data di presentazione e di accettazione non può ritenersi tale.
Le considerazioni sin qui svolte assorbono le ulteriori censure proposte con il terzo motivo, concernenti la non necessarietà dell’esibizione del titolo edilizio definitivo e la possibilità di sostituzione con documenti equipollenti ed inoltre quanto rappresentato nel secondo motivo di ricorso, concernente l’eventualità di una richiesta di integrazione da parte della F.I.L.S.E.: l’art. 11 del bando include l’esibizione in parola tra i documenti il cui corredo alla domanda è obbligatorio e non integrabile.
Appare infondato, per concludere, il primo motivo riguardante il mancato avviso alla ricorrente in sede di comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 della possibilità di produrre il documento in questione.
La clausola richiamata inerente l’impossibilità di ulteriori integrazioni sarebbe già di per sé utile al superamento della censura, ma il Collegio ritiene opportuno affermare nuovamente quanto già ritenuto relativamente all’erogazione dei finanziamenti gestiti da Filse s.p.a., circa l’esclusione dell’applicazione dell’art. 10 – bis l. 241/90, data la consistenza di “procedura concorsuale” di tale tipo di procedimento.
Il Collegio ritiene di non doversi discostare da quanto già considerato nella propria giurisprudenza, atteso che l’erogazione dei finanziamenti avviene secondo la procedura cosiddetta “a sportello” che si caratterizza per la prevalenza nell’ammissione a finanziamento delle richieste pervenute in un momento cronologicamente anteriore rispetto a quelle pervenute successivamente. Ne consegue che una competizione tra i candidati, sia pure limitata al profilo temporale della presentazione delle richieste di finanziamento, esiste (da ultimo TAR Liguria, 2^, 5 novembre 2009 n. 3125).
Per le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sez.2^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della F.I.L.S.E liquidandole in complessivi €. 2.000,00 (duemila/00) oltre a i.v.a. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Enzo Di Sciascio, Presidente
Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore
Oreste Mario Caputo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)