Sandra Bono, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via Roma 11/1;
contro
Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento 7 febbraio 2007 n. 4 di rigetto domanda di condono edilizio;
- del provvedimento 29 marzo 2007 n. 11 di rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria.
- di tutti gli atti connessi presupposti e conseguenti ed in particolare dei pareri della Commissione edilizia 27 luglio 2006 e 31 ottobre 2006.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2010 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 4 aprile 2007 al Comune di Ventimiglia e depositato il successivo 19 aprile 2007 successivo la sig.ra Sandra Bono, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento 7 febbraio 2007 n. 4 di rigetto domanda di condono edilizio.
Avverso il provvedimento impugnatioo la ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto, erroneamente l’amministrazione ha ritenuto non accoglibile l’istanza di condono edilizio in caso di avvenuta demolizione e successiva ricostruzione del manufatto;
2) violazione dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, in quanto il mero riferimento al parere dell’ufficio tecnico non integra una sufficiente motivazione del provvedimento, mentre, sotto altro profilo, tale parere sarebbe in contraddizione con quello, favorevole alla positiva definizione dell’istanza di condono, reso dalla Commissione edilizia in data 27 luglio 2006;
3) violazione degli artt. 3, 10 e 10 – bis l. 241/90, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, in quanto, pur avendo presentato la ricorrente controdeduzioni ai sensi dell’art. 10 – bis l 241/90,, l’amministrazione in luogo di confutarle analiticamente si è limitata a ritenerle non condivisibili.
La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Con atto notificato in data 10 maggio 2007 2007 successivo e depositato in data 16 maggio successivo 2007 la ricorrente impugnava con motivi aggiunti anche il provvedimento 29 marzo 2007 n. 11 di rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria, deducendo i seguenti motivi:
1) illegittimità derivata, in quanto il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria ripeterebbe i vizi del precedente provvedimento di diniego di condono;
2) violazione degli artt. 36 e 37 d.p.r. 380/01, violazione dell’art. 3 d.p.r. 380/2001, violazione del P.R.G. di Ventimiglia approvato con D.P.G.R. 22 maggio 1975 n. 1253, difetto di presupposto, travisamento, illogicità, in quanto le opere realizzate dalla ricorrente nel 1997 sono pienamente conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione e all’epoca della presentazione della domanda di sanatoria;
3) violazione dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’attività amministrativa, in quanto da un lato nel provvedimento impugnato non è menzionato alcun precedente proprio parere e dall’altro, ove il parere fosse quello della Commissione edilizia, il provvedimento sarebbe comunque illegittimo in quanto la normativa di piano sarebbe comunque applicabile agli edifici esistenti anche a prescindere dalla loro regolarità sotto il profilo urbanistico edilizio.
All’udienza pubblica del 28 gennaio 2010 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è in esame è rivolto avverso il diniego di condono edilizio e contro il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria.
Il diniego di condono edilizio è stato giustificato dall’amministrazione con riferimento alla circostanza che il manufatto nella pendenza della domanda di condono è stato demolito e successivamente ricostruito.
Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 32 d.l. 30 settembre 2003 n. 269, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto, erroneamente l’amministrazione ha ritenuto non accoglibile l’istanza di condono edilizio in caso di avvenuta demolizione e successiva ricostruzione del manufatto. In sostanza la tesi sostenuta dall’amministrazione è che in pendenza di istanza di condono ex art. 31 l. 47/1985 non sia possibile la demolizione e la successiva ricostruzione del manufatto abusivo. Tale tesi è contestata dalla ricorrente che adduce a suo sostegno alcuni precedenti giurisprudenziali.
In particolare sostiene la ricorrente che l’art. 32 d.l. 269/2003 come l’art. 39 l. 724/1994 e gli artt. 31 l. 47/1985 presuppongono bensì che il manufatto abusivo sia ultimato entro la data stabilita (per quanto interessa il 31 marzo 2003) ma non presuppongono che l’opera sia ancora esistente al momento della presentazione della domanda di condono né subordinano il rilascio del titolo alla persistenza dell’opera stessa.
In questo senso si sarebbe espressa la Corte costituzionale con le sentenze 29 marzo 1989 n. 167 e 31 marzo 1988 n. 369 nonché con l’ordinanza 29 aprile 1996 n. 137.
In tale ultima ordinanza la Corte costituzionale avrebbe espresso l’avviso che anche in materia di condono edilizio come già precedentemente affermato in relazione all’accertamento di conformità che la demolizione non costituisce un elemento discriminativo ed ostativo rispetto alla domanda di condono con pagamento dell’oblazione.
Inoltre la Corte costituzionale ha, con sentenza 23 giugno 2000 n. 238, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 settimo comma della legge regionale dell’Umbria 2 settembre 1974 n. 53 come modificato dalla legge regionale 21 ottobre 197 n. 31 nella parte in cui esclude i fabbricati oggetto di condono edilizio dalla ammissibilità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione che non comportino aumento di volumetria o di superficie o modifiche di sagoma o delle destinazioni d’uso.
La ricorrente inoltre cita inoltre alcuni precedenti giurisprudenziali tra i quali uno anche della sezione (TAR Campania, Napoli, III, 23 febbraio 2009, n. 1006, TAR Puglia, Bari, II, 7 aprile 2003 n. 1630, TAR Liguria, 4 aprile 1989 n. 240).
I precedenti giurisprudenziali citati affermerebbero il principio secondo il quale sarebbe ammessa la demolizione e la successiva ricostruzione fedele del manufatto in pendenza della domanda di condono edilizio.
La tesi non convince.
In via preliminare il Collegio dubita della stessa astratta ammissibilità, su immobili oggetto di domanda di condono non ancora esitata, di interventi edilizi che si spingano fino alla demolizione ed alla successiva ricostruzione.
In questo senso non soccorre la pronuncia della Corte costituzionale 23 giugno 2000 n. 238 atteso che la citata pronuncia sembra fare riferimento alle ipotesi in cui il procedimento di condono si è concluso, naturalmente in modo positivo. Il giudice delle leggi, infatti, espressamente afferma: “si tratta in ogni caso di edifici legittimamente esistenti e ovviamente regolarmente assentiti (fin dall’origine o con valido condono in sanatoria non oggetto di successivi intereventi repressivi o di annullamento) dal punto di vista urbanistico o sotto il profilo di speciali vincoli”
In questo senso, quindi, la pronuncia sembra avere avuto in considerazione esclusivamente quei manufatti in relazione al quale il procedimento di condono si era concluso.
E, in questo senso, la pronuncia appare condivisibile atteso che il provvedimento di condono immette nell’ordinamento giuridico, legittima un intervento altrimenti abusivo.
Da altro punto di vista la motivazione della sentenza è chiara nel riferirsi ad interventi “di manutenzione aventi quale unica finalità la tutela dell’integrità della costruzione e a conservazione della sua funzionalità senza alterare l’aspetto esteriore”.
In conclusione la Corte costituzionale ammette interventi su immobili condonati finalizzati esclusivamente alla tutela dell’integrità della costruzione e alla conservazione della sua funzionalità.
La situazione sottoposta all’attenzione del Collegio è affatto diversa.
Ci si trova in presenza di un immobile non ancora condonato che viene demolito e ricostruito asseritamente in modo fedele senza che tale intervento sia giustificato in alcun modo da esigenze di tutela dell’integrità e della funzionalità dello stesso.
In pendenza di condono le esigenze di tutela della proprietà legittimano solo interventi indispensabili alla tutela del manufatto, quali quelli di manutenzione e tra i quali, nella normalità dei casi non rientra, la demolizione e la successiva ricostruzione.
Da altro punto di vista il soggetto che si accinge a realizzare un intervento di tale entità su un manufatto oggetto di domanda di condono non ancora esitata deve necessariamente interloquire con l’amministrazione per rappresentare tali esigenze (e le ragioni per le quali simile intervento si rende necessario) onde consentire all’amministrazione di determinare con esattezza l’entità del manufatto abusivo al fine di verificarne la condonabilità e di accertare che la successiva ricostruzione sia effettivamente fedele al manufatto abusivo preesistente.
Nel caso di specie, invece, difettano anche gli elementi minimi per consentire all’amministrazione e conseguentemente al giudice di accertare la effettiva conformità del manufatto ricostruito a quello preesistente.
Da un lato, infatti, la domanda di condono non consente di determinare esattamente l’entità del manufatto abusivo oggetto di condono.
Per quanto il Collegio può evincere dalla documentazione versata in atti (sub doc. n. 1 delle produzioni della ricorrente 18 maggio 2007) la domanda di condono contiene solo una fotografia del manufatto (peraltro non chiara) e una dichiarazione estremamente sintetica in ordine al manufatto (“le opere per le quali si chiede il titolo abilitativio in sanatoria consistono in trasformazione di locali ad uso magazzino agricolo in alloggio residenziale formato da soggiorno con angolo cottura , camera servizio igienico e disimpegno per una superficie netta di mq 48.11”) e non reca alcuna planimetria dell’immobile abusivo.
Né appare attendibile la successiva documentazione allegata alla domanda di accertamento di conformità atteso che la stessa è stata redatta in un momento successivo all’intervento repressivo dell’amministrazione e quindi chiaramente finalizzata a ricondurre la vicenda nell’alveo della fedele ricostruzione dell’esistente.
In presenza di una simile documentazione la ricorrente prima di effettuare l’intervento di demolizione e ricostruzione avrebbe dovuto informare l’amministrazione affinché quest’ultima effettuasse un sopralluogo ovvero, in difetto, redigere perizia giurata dalla quale risultasse lo stato dell’immobile e le ragioni che giustificavano l’abbattimento e la successiva ricostruzione.
Peraltro, sempre da quanto è possibile accertare dalla documentazione in atti, neppure risulta che la ricostruzione operata dalla ricorrente sia stata effettivamente fedele.
Infatti, a fronte di una superficie oggetto di condono pari a mq 27,68, la ricorrente ha realizzato una struttura in calcestruzzo e cemento armato della superficie di mq. 40.
Ed anche a volere ammettere che l’originaria superficie del manufatto oggetto di condono fosse quella dichiarata dalla ricorrente (di mq 48,11) l’intervento realizza una superficie difforme, di talchè non può considerarsi di fedele ricostruzione del preesistente.
In conclusione il motivo deve ritenersi infondato.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, in quanto il mero riferimento al parere dell’ufficio tecnico non integra una sufficiente motivazione del provvedimento, mentre, sotto altro profilo, tale parere sarebbe in contraddizione con quello, favorevole alla positiva definizione dell’istanza di condono, reso dalla Commissione edilizia in data 27 luglio 2006.
Anche tale motivo si appalesa infondato.
Nessuna contraddizione emerge tra il provvedimento impugnato e il parere della commissione edilizia. Da quanto si può evincere dalla documentazione in atti la Commissione edilizia ha espresso il proprio parere in relazione al manufatto originario, manufatto che, tuttavia, è stato demolito e ricostruito. Il provvedimento impugnato si fonda sull’inammissibilità di tale intervento a prescindere dalla condonabilità del manufatto precedentemente in essere.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 3, 10 e 10 – bis l. 241/90, violazione del principio del giusto procedimento, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, in quanto, pur avendo presentato la ricorrente controdeduzioni ai sensi dell’art. 10 – bis l 241/90, l’amministrazione, in luogo di confutarle analiticamente, si è limitata a ritenerle non condivisibili.
Il motivo è infondato.
Le osservazioni che, ex art. 10 – bis l. 241/90, impongono una confutazione da parte dell’amministrazione devono presentare una minimo di specificità ed di analiticità.
Solo in presenza di tali caratteri nasce a carico dell’amministrazione un obbligo di confutazione.
Peraltro lLa confutazione delle osservazioni d’altra parte può essere desunta dal complesso del provvedimento.
Nel caso di specie la ricorrente riceveva la comunicazione ex art. 10 – bis l. 241/90 in data 13 dicembre 2004. In tale comunicazione si evidenziava come l’amministrazione avesse avuto contezza della demolizione e successiva ricostruzione del manufatto oggetto di condono per effetto di una domanda di accertamento di conformità presentata dalla stessa ricorrente e si precisava la posizione dell’amministrazione.
La ricorrente rispondeva con nota in data 21 dicembre 2006 in cui si evidenziava il difetto di motivazione della comunicazione ex art. 10 – bis l. 241/90 e si evidenziava una pretesa contraddittorietà con il parere della commissione edilizia e una precedente richiesta di integrazione documentale.
Di contro la motivazione della posizione dell’amministrazione appare chiara onde non era necessario alcuna ulteriore chiarificazione.
Quanto al profilo della contraddittorietà tra i pareri della commissione edilizia dall’esame del preambolo del provvedimento si evince come la stessa non sussista.
La commissione si è espressa nuovamente in data 31 ottobre 2006 avuto contezza della ‘avvenuta demolizione e ricostruzione del manufatto ed ha espresso “parere contrario alle condizioni dell’ufficio tecnico”, conformandosi in ciò al parere dell’ufficio tecnico.
Parimenti infondati appaiono i motivi aggiunti, con cui è stato impugnato il provvedimento 29 marzo 2007 n. 11 con cui è stata respinta la domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla ricorrente in relazione al manufatto di cui sopra.
Con il primo motivo si deduce illegittimità derivata, in quanto il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria ripeterebbe i vizi del precedente provvedimento di diniego di condono.
Il motivo è infondato per quanto sopra espresso.
Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 36 e 37 d.p.r. 380/01, violazione dell’art. 3 d.p.r. 380/2001, violazione del P.R.G. di Ventimiglia approvato con D.P.G.R. 22 maggio 1975 n. 1253, difetto di presupposto, travisamento, illogicità, in quanto le opere realizzate dalla ricorrente nel 1997 sono pienamente conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione e all’epoca della presentazione della domanda di sanatoria.
Il motivo è infondato.
L’art. 14 delle n.t.a. nel fare riferimento alle preesistenti volumetrie non può che avere ad oggetto gli immobili regolari ab origine ovvero abusivi ma per i quali il procedimento di condono si è già positivamente concluso.
Infatti il riferimento alla volumetria impone l’esistenza di un titolo edilizio che attesti l’entità della volumetria stessa. In assenza di titolo edilizio la norma non può trovare applicazione.
Quanto alla ristrutturazione mediante demolizione e successiva ricostruzione valgono le osservazioni in precedenza svolte che escludono tale possibilità.
Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 3 l. 241/90, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’attività amministrativa, in quanto da un lato nel provvedimento impugnato non è menzionato alcun precedente proprio parere e dall’altro ove il parere fosse quello della Commissione edilizia il provvedimento sarebbe comunque illegittimo in quanto la normativa di piano sarebbe comunque applicabile agli edifici esistenti anche a prescindere dalla loro regolarità sotto il profilo urbanistico edilizio.
La censura è infondata.
Dalla lettura del provvedimento si evince come il proprio parere sia quello, negativo all’accoglimento della domanda di accertamento di conformità, comunicato alla ricorrente ex art. 10 – bis l.l 241/90. In questo senso, trattandosi di preavviso di rigetto, correttamente il dirigente si è riferito all’avviso in esso contenuto come proprio parere. Non essendo pervenute osservazioni da parte della ricorrente correttamente il dirigente ha ritenuto di mantenere il proprio parere respingendo la domanda.
Iln conclusione il ricorso e gli accessivi motivi aggiunti devono essere respinti.
Non si fa luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso epigrafe e gli accessivi motivi aggiunti.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)