T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 24 febbraio 2010 n. 2977
Pres. Giovannini Est. Caponigro
Tratta ed altri ( Avv. Santonocito) c/ Corte dei Conti ( Avv. dello Stato) |
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Pubblico impiego – Indennità giudiziaria - Personale – Supporto funzioni giurisdizionali – Mancanza - Non spettanza - Ragioni
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L’indennità giudiziaria, ai sensi dell’ art. 2 della L. 221/1988, spetta al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte di Conti, dell’Avvocatura di Stato e dei tribunali militari, la stessa è dovuta in tutti i casi in cui soggetti, anche se appartenenti ad altra amministrazione, siano stati impiegati in attività tipiche di supporto della funzione giurisdizionale. Nel caso di specie ai ricorrenti, militari in servizio presso il nucleo Carabinieri ubicato presso la Corte di Conti, non gli è stata riconosciuta l’indennità in quanto non hanno svolto attività tipiche di supporto alle funzioni giurisdizionali.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5845 del 2002, proposto da:
Trotta Mario, Alagna Andrea, Angelucci Leonardo, Avallone Pasquale, Barbato Giovanni, Berardi Antonio, Briscia Alessandro, Capozzi Gennaro, Cerino Gaetano, Cito Vito, Corsica Carmine, D'Amico Elizio Maurizio, D'Autilia Salvatore, De Mauro Donato, Di Raffaele Emanuele, Ferraro Antonio, Fiorucci Gaetano, Follo Francesco, Giacomini Giovannenzo, Iavagnilio Antonio, La Torre Pasquale, Lattanzi Benedetto, Laurenza Lucio, Leone Massimo, Lombardo Rocco, Maldera Francesco, Mancini Antonio, Manoni Alessandro, Me Pier Mario, Miccoli Marco, Miceli Domenico Antonio, Montecolle Luigi, Nonnis Mario Efisio, Oppini Fabio, Pacucci Sabino, Pampana Luciano, Pellegrini Alfredo, Polito Antonio, Puglisi Giuseppe, Puzzo Vincenzo, Rossi Stefano, Santoprete Aldo, Simeone Paolo, Varone Pasquale, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Valerio Santonocito presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni, 52
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Corte dei Conti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la declaratoria del diritto ad ottenere l’indennità c.d. giudiziaria con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti espongono di essere appartenenti all’Arma dei Carabinieri e di prestare servizio presso la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio, con compiti di mansioni e di collaborazione con il personale di magistratura, funzioni di vigilanza e assistenza ai dibattimenti nonché di tutti gli altri compiti di ausilio al predetto personale, ma di non percepire l’indennità giudiziaria.
Richiamano una cospicua giurisprudenza dalla quale deducono il loro diritto alla corresponsione della predetta indennità, concludendo per l’accoglimento del ricorso e per la conseguente condanna delle amministrazioni a corrispondere l’indennità c.d. giudiziaria con interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato una relazione del Segretariato Generale della Corte dei Conti sui fatti di causa, con cui è stato chiesto alla detta Avvocatura di eccepire la prescrizione del diritto e, nel merito, di chiedere il rigetto del ricorso in quanto infondato.
I ricorrenti hanno depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2010, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.
La giurisprudenza ha costantemente risolto la questione dell’attribuibilità della c.d. indennità giudiziaria di cui all’art. 2 l. 221/1988, estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1989, al personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell’Avvocatura di Stato e dei tribunali militari dall’art. 1 l. 51/1989, ritenendo che la stessa sia dovuta in tutti i casi in cui i soggetti, anche se appartenenti ad altra amministrazione, siano stati impiegati in attività tipiche di supporto della funzione giurisdizionale (ex multis: Cons. St., IV, 18 settembre 2007, n. 4852).
Nel caso di specie, sebbene nel ricorso sia stato indicato che i ricorrenti prestano servizio presso la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per il Lazio, con compiti di mansioni e di collaborazione con il personale di magistratura, il Segretariato generale della Corte dei Conti, con nota del 17 aprile 2003 depositata il 9 dicembre 2009, ha evidenziato che “i militari ricorrenti sono in servizio presso il Nucleo Carabinieri ubicato presso la Corte dei conti e non sono in servizio presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio … svolgono presso l’Istituto, ed anche quindi presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti, funzione di assistenza e vigilanza, anche durante i dibattimenti, in conformità alle funzioni istituzionali dell’Arma”.
Ne consegue, non essendo stato dimostrato che i ricorrenti siano stati impiegati in attività tipiche di supporto alle funzioni giurisdizionali, che gli stessi non hanno titolo alla attribuzione della c.d. indennità giudiziaria.
3. Motivi di equità inducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministratuvo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2010
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