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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2010 n. 958
Pres. Bianchi – Rel. Graziano
Società Franco Barberis spa (avv.ti Ferrarsi, Caliandro) c. ASL AT (avv.
Casavecchia) e Società Ruscalla spa ed altri (avv.ti Barosio, Dell’Anna)


1. – Contratti p.a. – Appalto – Consorzi stabili – Indicazione fondamento normativo della loro costituzione nella ragione sociale – Esclusione.

 

2. - Contratti p.a. – Appalto – Consorzio stabile – Mancato perseguimento fine di lucro – Irrilevanza.

 

3. - Contratti p.a. – Appalto – Consorzio stabile – Affidamento segmenti attività a singole consorziate – Legittimità.

 

4. - Contratti p.a. – Appalto – Società ingegneria – Esecuzione attività realizzazione accanto a quella di progettazione – Perdita natura – Esclusione.

 

5. - Contratti p.a. – Appalto – Società ingegneria – Iscrizione nel registro Autorità – Valore costitutivo – Esclusione.

 

6. - Contratti p.a. – Appalto – Consorzi stabili – Dimostrazione di avere svolto servizi progettazione – Spetta alle singole consorziate.

1. – La legge non richiede che i consorzi stabili riportino nella loro ragione o denominazione sociale il fondamento normativo ai sensi del quale sono stati costituiti.

 

2. – Non è incompatibile con la figura del consorzio stabile la circostanza che lo stesso non persegua lo scopo di lucro, essendo sufficiente l’esistenza dell’autonoma comune struttura di impresa.

 

3. – Un consorzio stabile può legittimamente affidare a singole sue società componenti, la realizzazione di specifici segmenti di attività oggetto di appalto, potendo partecipare all’appalto nell’interesse solo di alcune delle imprese consorziate.

 

4. – La normativa sugli appalti pubblici non prevede che nel caso in cui una società esegua attività di realizzazione accanto a quella di progettazione, non possa essere considerata come società di ingegneria.

 

5. – L’iscrizione nel casellario delle società di ingegneria, tenuto dall’Autorità di Vigilanza, ha valore dichiarativo e non costitutivo della natura delle società.

 

6. – Per diventare affidatari di incarichi di progettazione, sono le singole società componenti il consorzio a dovere dimostrare di avere svolto servizi inerenti l’architettura e l’ingegneria per almeno cinque anni e non il Consorzio.


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