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n. 3 -2010 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2010 n. 957
Pres. Bianchi – Rel. Goso Gruppo Simet srl (avv. Bisio) c. Iride spa (avv.ti Bonini, Zambon) e
Marocco Elevators srl


1. – Contratti p.a. – Appalto – Dichiarazione condanne penali – Mancata dichiarazione – Esclusione.

 

2. – Contratti p.a. – Appalto – Aggiudicazione provvisoria – Riesame – Comunicazione avvio procedimento – Esclusione.

 

3. - Contratti p.a. – Appalto – Lex specialis – Aggiudicazione definitiva - Previsione aggiudicazione definitiva per silenzio assenso – Illegittimità.

 

4. - Contratti p.a. – Appalto – Sanzioni di esclusione/incameramento cauzione/segnalazione – Applicabilità – Difetto requisiti di ordine speciale.

 

5. - Contratti p.a. – Appalto – Requisiti ordine generale – Difetto – Esclusione dalla gara.

 

6. - Contratti p.a. – Appalto – Art. 75 c. 6 d.lgs. 163/2006 – Applicabilità – Difetto requisiti speciali.

1. – Qualora i partecipanti ad una gara siano tenuti a dichiarare tutte le condanne penali riportate, l’omessa dichiarazione comporta l’esclusione dalla gara anche se non si tratta di uno dei casi di cui all’art. 38 c. 1 lett. c) d.lgs. 163/2006.

 

2. – In caso di riesame dell’aggiudicazione provvisoria, la P.A. non è tenuta a comunicare l’avvio del procedimento.

 

3. – La lex specialis di gara non può prevedere legittimamente una clausola che colleghi la formazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva al decorso di un determinato spatium temporis da quella provvisoria, per contrasto con l’art. 2 l. 241/1990.

 

4. – L’irrogazione della triplice sanzione dell’esclusione dalla gara, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione all’Autorità di vigilanza, si riferisce alle sole irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui all’art. 48 d.lgs. 163/2006.

 

5. - In caso di carenza dei requisiti di ordine generale è applicabile soltanto l’esclusione del concorrente dalla gara.

 

6. – L’art. 75 c. 6 d.lgs. 163/2006 nella parte in cui prevede l’incameramento della garanzia per la mancata stipula del contratto non è applicabile al caso in cui la mancata stipula sia dovuta al mancato possesso dei requisiti di ordine generale.


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