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n. 3 -2010 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 15 febbraio 2010 n. 944
Pres. Bianchi – Rel. Lotti
Nunzi (avv.ti Icardi, Scaparone) c. Comune di Melazzo (avv.ti Greppi,
Monti, Fiore) e Provincia di Alessandria (avv.ti Sannazzaro, Fortuna) e
ASL 22


1. – Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – Divieto di installazione imprese moleste – Imprese insalubri – Sono ricompresse.

 

2. – Edilizia ed urbanistica – Art. 216 TU 1265/1934 - Industrie insalubri – Collocazione nelle campagne – Norma non più attuabile.

1. – Il concetto di impresa molesta è più ampio di quello di impresa insalubre e pertanto qualora una norma di piano regolatore vieti l’installazione di impresa moleste, il divieto vale anche per le imprese insalubri ai sensi dell’art. 216 TU 1265/1934.

 

2. – L’art. 216 TU 1265/1934, nella parte in cui impone alle industre insalubri di prima classe di essere isolate nelle campagne, non è più attuabile, posto che oggi non è più consentita la realizzazione di edifici anche industriali al di fuori delle zone destinate dai piani regolatori alle edificazioni.


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