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1. Il ricorrente principale vanta un interesse all’esame del suo ricorso, pur in presenza di un ricorso incidentale paralizzante e pur in presenza di una procedura di gara cui hanno preso parte più di due imprese, qualora miri alla declaratoria dell’illegittimità della sua estromissione alla gara pronunciata dopo un primo vaglio di bontà della sua offerta.
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2. – L’aggiudicazione provvisoria si ha soltanto una volta effettuati gli eventuali riscontri che la P.A. ritenga di effettuare per appurare la bontà di un’offerta non convincente e cioè dopo che siano state effettuate le attività di cui agli artt. 86 – 88 d. lgs. 163/2006.
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3. – Qualora in un’offerta ci sia intrinseca contraddizione, la stessa viene esclusa per incongruenza e contraddittorietà e non per motivi relativi all’anomalia.
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4. – L’omessa produzione a corredo di un’offerta delle giustificazioni dei prezzi non può comportare l’esclusione automatica dell’impresa dalla gara.
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5. - L’omessa produzione a corredo di un’offerta delle giustificazioni dei prezzi rileva e costituisce motivo di esclusione qualora l’offerta risulti anomala e da sottoporre a scrutinio di congruità.
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