REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 11771 del 2006, proposto da:
Soc Kinoroma Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Adolfo Mario Balestreri e Alessandro Giussani, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza Cavour, 17;
contro
Fondazione Musica Per Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
nei confronti di
Soc Pino Chiodo Engineering Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata del servizio di allestimento sale cinematografiche, fornitura tecnologie e assistenza per la manifestazione “Cinema Festa Internazionale di Roma del 13/21 ottobre 2006, oltre al risarcimento danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Musica Per Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2010 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, con lettera di invito dell’8 maggio 2006, veniva invitata a partecipare alla procedura informale indetta dalla Fondazione Musica per Roma per l’affidamento del servizio di allestimento sale cinematografiche, fornitura tecnologie e assistenza per la manifestazione “Cinema Festa Internazionale di Roma del 13/21 ottobre 2006.
Presentava quindi la propria offerta in data 29 maggio 2006 e veniva informata, in data 17 luglio 2006, dell’affidamento del servizio alla società oggi contro interessata in ragione delle migliori condizioni tecnico economiche proposte.
Con il ricorso in epigrafe ha quindi impugnato il provvedimento di affidamento del servizio, assumendone l’illegittimità in ragione del mancato espletamento di una gara secondo le regole dell’evidenza pubblica.
Lamenta in particolare l’insussistenza dei presupposti per il ricorso al sistema della trattativa privata, considerato, per un verso, l’obbligo in capo alla Fondazione procedente, in quanto organismo di diritto pubblico, di rispettare le regole dell’evidenza pubblica, e per altro verso il valore complessivo dell’appalto, superiore alla soglia comunitaria.
La Fondazione Musica per Roma si è costituita in giudizio per resistere al gravame, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.
Alla pubblica udienza del giorno 27 gennaio 2010 la causa è stata rimessa in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile .
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, è inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto allo scopo di contestare la mancata indizione di una pubblica gara da parte di società ricorrente che, inclusa nell’elenco dei soggetti invitati a partecipare ad una trattativa privata o ad una procedura negoziata non procedimentalizzata, abbia presentato una offerta e partecipato al procedimento senza esprimere alcuna specifica riserva, prestando così acquiescenza al metodo negoziato di contrattazione scelto dalla stazione appaltante.
Tale acquiescenza è da considerarsi, a tenore del consolidato orientamento richiamato, causa di inammissibilità del gravame (cfr.: Cons. Stato VI, 22.10.2008; n. 5177; Cons. Stato V, 9.10.2003 n. 6072; idem V, 17.9.2002 n. 4725; idem VI, 8.7.1995 n. 703; T.A.R. Liguria II, 29.8.2001 n. 899).
Non va peraltro sottaciuto il fatto che i soggetti ammessi alla trattativa privata non subiscono, in ragione della scelta del metodo negoziato, un danno concreto ed attuale, considerato che la restrizione della concorrenza implicata dalla mancata pubblicazione di un bando di gara si risolve, per i soggetti invitati alla procedura non formalizzata, in un vantaggio consistente in una maggiore possibilità di conseguire l’affidamento dell’appalto.
La società ricorrente, come sopra rilevato, è stata invitata a presentare offerta per l’affidamento del servizio de quo e ha presentato la propria offerta senza esprimere alcuna riserva in ordine al metodo procedimentale adottato dalla stazione appaltante.
Peraltro, il ricorso è affidato ad un’unica censura volta proprio a lamentare l’illegittimità del metodo adottato per asserita violazione delle regole dell’evidenza pubblica.
Da quanto esposto emerge quindi l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse in capo all’odierna ricorrente.
Considerata la definizione della controversia sul piano dell’inammissibilità, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)