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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 23 febbraio 2010 n. 2796
Pres. Orciulo Est. Proietti
Pellè ( Avv. Brugnoletti) c/ Ministero della Difesa ( Avv. dello Stato)


Pubblica amministrazione - Procedimento amministrativo – Avvio - Comunicazione - Omissione – Irrilevanza – Condizioni

Ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2 , della legge n. 241 del 1990, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento è da ritenere irrilevante ove la partecipazione dell’interessato non possa assumere rilievo decisivo ai fini delle determinazioni che l ‘Amministrazione è chiamata ad assumere. Nel caso di specie il provvedimento del Ministero con cui ha disposto la cancellazione del ricorrente dai ruoli militari ha natura vincolante e, quindi , risulta infondata la censure con cui il ricorrente ha contestato la violazione dell’obbligo di comunicazione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 7074 del 2005, proposto da

Pellè Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni, 26/B;

contro



Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;


per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione dell’11.04.2005 con la quale il Capo del III Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha disposto la cancellazione del ricorrente, Maresciallo Ordinario dell’Arma dei Carabinieri, dai ruoli militari a decorrere dal 05.05.1998; della nota P052003/670/LACE del 02.05.2003 della Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di Appello, richiamata nel provvedimento indicato; della comunicazione del 26.05.2005, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha informato il ricorrente di aver avviato il procedimento per il recupero della somma di € 68.948,38; di ogni atto annesso, presupposto, preordinato, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2010 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori avv.to Maria Lucia Civello, con delega per parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Alessia Urbani Neri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue.
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, il ricorrente ha proposto ulteriori doglianze, sia sotto il profilo della violazione di legge che sotto quello dell’eccesso di potere, anche avverso un atto ulteriore rispetto a quelli contestati con il ricorso.
In particolare, la parte ricorrente ha rappresentato che in data 18 maggio 1993 Luigi Pellè, all’epoca brigadiere in servizio permanente presso 1’Arma dei Carabinieri, esplodeva più colpi della propria pistola d’ordinanza all’indirizzo di un’autovettura “Fiat Uno”, i cui occupanti erano stati dallo stesso sorpresi nell’atto di perpetrare un furto di autovetture. Nell’occasione un occupante dell’autovettura (Giuseppe Celiani) veniva colpito al capo da un proiettile di rimbalzo che ne causava il decesso. Per tale ragione il ricorrente è stato sottoposto a procedimento penale per rispondere del reato di cui all’art. 575 c.p. La Corte di Assise di Roma, con sentenza n. 19 depositata il 24 novembre 1995, ha condannato il ricorrente alla pena di anni quattordici di reclusione, oltre a dichiararlo interdetto dai pubblici uffici, nonché in stato di interdizione legale e sospeso dall’esercizio della potestà. La condanna di primo grado è stata confermata sia dalla Corte di Assise di Appello di Roma (sentenza n. 37 depositata il 10 dicembre 1997) che dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 562 depositata il 15 luglio 1998). Nel corso del procedimento penale il ricorrente è stato sospeso dal servizio con decreto ministeriale n. 135 del 26 ottobre 1999, pur continuando a percepire lo stipendio.
La parte ricorrente ha evidenziato che la Procura della Repubblica di Roma ha promosso un incidente di esecuzione dinanzi la Corte di Assise di Roma, ai sensi dell’art. 676 c.p.p., chiedendo l’applicazione nei confronti del ricorrente della pena accessoria della “degradazione” prevista dall’art. 33 del codice penale militare di pace. La Corte adita ha rigettato la richiesta rilevando che tale pena accessoria potesse essere irrogata solo dal Tribunale Militare e non dal Giudice Ordinario. Con atto del 19 febbraio 2004 il Pubblico Ministero ha nuovamente reiterato la richiesta di applicazione dell’omessa pena accessoria della degradazione, ritenendo che la precedente pronuncia del Giudice dell’esecuzione fosse inficiata da errore di diritto. Ma anche questa seconda istanza è stata rigettata sul presupposto che il P.M., invocando l’errore di diritto, avrebbe dovuto impugnare il primo diniego dinanzi la Corte di Cassazione, ai sensi del sesto comma dell’art. 666 c.p.p., e non ricorrere nuovamente al giudice dell’esecuzione.
Dagli atti di causa, emerge che in data 24 novembre 2004 il Presidente della Repubblica ha concesso al ricorrente la Grazia.
Tuttavia, dopo sette anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (divenuta irrevocabile il 5 maggio 1998) il Ministero della Difesa ha disposto la cancellazione del ricorrente dal ruoli militari, ai sensi dell’art. 33 del codice penale militare di pace e dell’art. 6 del D.P.R. 12 febbraio 1964 n. 237, comunicando l’avvio del procedimento per il recupero delle somme erogate al ricorrente.
Il 1° agosto 2006 al ricorrente è stato notificato il provvedimento (impugnato con memoria recante motivi aggiunti) con il quale il Ministero ha “preso atto” della sopravvenuta situazione di incompatibilità del ricorrente con qualsiasi rapporto di dipendenza con l’Amministrazione militare, come conseguenza della condanna alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici e della conseguente degradazione operante ex lege a decorrere dal 5 maggio 1998.
Ritenendo illegittimi i provvedimenti assunti dall’Amministrazione, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio.
L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 1°.9.2005 n. 4781 il TAR ha accolto la domanda cautelare proposta dal ricorrente.
Con ordinanza n. 4781/2005 il CdS ha accolto l’appello proposto dall’Amministrazione avverso la citata ordinanza cautelare adottata dal TAR del Lazio.
Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.
All’udienza del 3.2.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO



1. Il Collegio osserva che avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto le seguenti censure:
- violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990: l’Amministrazione resistente ha emesso i provvedimenti impugnati senza comunicare l’avvio del procedimento;
- violazione dell’art. 33 c.p.m.p. e degli artt. i e 2 del c.p.p.; difetto di potere ed incompetenza: la normativa richiamata non è applicabile al caso di specie ed è stata erroneamente richiamata nei provvedimenti impugnati; la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Roma non ha irrogato la pena militare accessoria della degradazione prevista dall’art 33 del cpmp, tanto che il pubblico ministero ha dovuto sollevare l’incidente di esecuzione, chiedendo alla stessa Corte (quale giudice dell’esecuzione) di correggere la sentenza mediante l’irrogazione della citata pena militare accessoria; detta istanza e stata rigettata tra rigettata ritenendosi che le pene militari accessorie previste dall’art. 33 c.p.m.p. dovessero essere irrogate dal Tribunale Militare e non dal Giudice Ordinario; tale decisione non è stata impugnata dinanzi la Corte di Cassazione ed il P.M., conscio dell’errore in cui è incorsa sia la Corte di Assise sia il suo stesso Ufficio, ha inteso rimediare (attesa la scadenza dei termini per adire la Corte di Cassazione) proponendo una nuova istanza; tale ulteriore richiesta non ha potuto trovare ingresso, perché fondata su un motivo di diritto e non su nuove circostanze di fatto, come giustamente rilevato dall’ordinanza del 23 maggio 2005; di fronte a tale situazione l’Amministrazione resistente si è comunque determinata a disporre la cancellazione del ricorrente dai ruoli militari; in sostanza, il Ministero si è sostituito al Giudice Ordinario adottando un provvedimento che, pur qualificato come “cancellazione dai ruoli militari”, di fatto costituisce una degradazione tanto che la determina impugnata richiama espressamente nella parte dispositiva l’art. 33 c.p.m.p.; l’assunto è evidente tanto che la stessa nota della Procura militare suggerisce di ricorrere all’art. 6 del D.P.R. 24 febbraio 1964 n. 237; ma questa norma è in conferente in quanto il decreto legislativo indicato disciplina unicamente l’accesso alla leva ed al reclutamento obbligatorio e, quindi, non è applicabile alla fattispecie; in ogni caso, anche se la norma si ritenesse applicabile ai militari in servizio permanente, essa opera solo allorché, con la condanna alla pena principale ed alla interdizione dai pubblici uffici, sia stata irrogata l’ulteriore pena accessoria della degradazione; per le stesse ragioni, è erroneo il riferimento agli artt. 464 e 471 del R.D. 6 giugno 1940 n. 1481 (recante il regolamento per l’esecuzione del T.U. delle disposizioni legislative sul reclutamento del R.D. 24 febbraio 1938 n. 329, abrogato e sostituito dal D.P.R. n. 237 del 1964);
- violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; difetto di motivazione: con gli atti impugnati, carenti di motivazione, il Ministero della Difesa ha evidentemente preteso di esercitare il potere di autotutela; quale espressione del potere di autotutela, la determina impugnata è illegittima perché la sentenza di condanna del ricorrente è divenuta irrevocabile il 5 maggio 1998 e da quella data ad oggi, ossia per ben sette anni, il Pellè non solo è rimasto alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, pur subendo la sospensione dal servizio, ma ha anche regolarmente percepito gli stipendi; ne consegue che la permanenza nell’Arma dei Carabinieri è divenuta inoppugnabile, avendo anche ingenerato nel ricorrente la convinzione della regolarità del suo status di militare e del correlato diritto alla percezione dello stipendio.
2. La Difesa erariale ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente rilevando che l’atto principale contestato (determinazione 11.4.2005) non costituisce atto impugnabile in quanto la cancellazione dai ruoli militari è atto dovuto e che non vi è interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, ed evidenziando che: - con sentenza 18.9/24.11.95, la Corte d’Assise di Roma, ha condannato Luigi Fellè, già Maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri, alla pena di anni 14 di reclusione, applicando nei suoi confronti la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, in quanto ritenuto colpevole del delitto di “omicidio volontario”; - la Corte d’Assise d’Appello di Roma con sentenza 6,11/10.12.97, ha confermato la sentenza emessa in primo grado; - la Corte di Cassazione, con sentenza 5.5/15.7.98, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal militare; - considerata la natura del rapporto intrattenuto dal Pellé con l’Amministrazione (trattandosi di militare), in data 3.11.1999 è stata attivata la procedura per la formalizzazione della “degradazione”, pena prevista dal codice penale militare di pace; - la Corte d’Assise di Roma, su istanza ex art. 676 cpp in sede di esecuzione, si è dichiarato incompetente ad applicare tale pena accessoria militare; - analogamente, la Procura Militare della Repubblica presso la Corte Militare d’Appello ha dichiarato l’incompetenza del Giudice militare a correggere una sentenza emessa da altro Giudice; n el frattempo, in data 24.11.2004, il Presidente della Repubblica ha concesso al Pellè la grazia per la sola pena principale della reclusione, senza in alcun modo incidere sulle irrogate pene accessorie; - il Ministero della Difesa con determinazione in data 11.04.2005, recependo un parere in tal senso della stessa Procura Militare della Repubblica presso la Corte Militare d’Appello di Roma, ha disposto, pertanto, nei riguardi del Pellè la “cancellazione dai moli militari” a decorrere dal 5.05.98.
3. Il Collegio, preliminarmente, rigetta le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dall’Amministrazione resistente.
Anzitutto, non è condivisibile il punto di vista della parte resistente secondo il quale l’atto principale impugnato dal ricorrente (la determinazione 11.4.2005) non sarebbe impugnabile in quanto la cancellazione dai ruoli militari costituisce atto dovuto, sprovvisto di qualsivoglia valutazione discrezionale, in quanto al soggetto colpito dalla pena della reclusione superiore a cinque anni è giuridicamente e radicalmente preclusa la possibilità di appartenere ai ruoli di un’Amministrazione pubblica.
Anche a voler seguire la tesi di parte resistente, infatti, risulterebbe chiara la possibilità di proporre impugnazione avverso un atto vincolato, se non altro, per verificare la ricorrenza dei presupposti utili per adottare il provvedimento e la corretta individuazione della normativa applicata.
Altrettanto infondata è l’eccezione avente ad oggetto la presunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, perché l’eventuale accoglimento del ricorso arrecherebbe all’interessato un effettivo vantaggio rimuovendo la determinazione in data 11.4.2005 con la quale il Pellè è stato cancellato dai ruoli militari a decorrere dal 5.5.1998, ed ha determinato l’avvio del procedimento teso al recupero delle somme erogate in favore del ricorrente.
4. Passando all’esame del merito delle censure proposte, il Collegio - ad un più approfondito esame rispetto a quello consentito in sede cautelare – ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per le ragioni di seguito indicate.
4.1. A parere del Collegio il provvedimento datato 11.4.2005 ha natura vincolata e, quindi, risulta infondata la censura con la quale il ricorrente ha contestato la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento perché, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento è da ritenere irrilevante ove la partecipazione dell’interessato non possa assumere rilievo decisivo ai fini delle determinazioni che l’Amministrazione è chiamata ad assumere.
4.2. La natura vincolata del provvedimento contestato induce a rigettare anche le censure aventi ad oggetto la carenza di motivazione delle determinazioni assunte dall’Amministrazione, l’erroneità dei presupposti posti alla base della decisione amministrativa assunta e la violazione della disciplina di riferimento.
Al riguardo, va considerato che dalla condanna penale irrogata nei confronti del Pellé è derivata, ex lege, la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici – anche se non formalmente comminata dalla Corte d’Assise – sicché l’Amministrazione militare ha correttamente provveduto a prendere atto della pronuncia penale e a rilevare la situazione di sopravvenuta impossibilità di mantenere in essere un rapporto di dipendenza del Pellé con l’Amministrazione militare, a seguito dell’intervenuta condanna penale. La cancellazione dai ruoli, infatti, nella fattispecie è consistita un una attività di accertamento, verificando il ricorrere dei presupposti che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto.
Del resto, la degradazione costituisce una tipica pena accessoria per il militare, che rappresenta una species sostanzialmente corrispondente all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, come correttamente rilevato dalla Difesa erariale, considerando che la privazione della qualità di militare integra una specificazione della privazione di ogni pubblico ufficio.
Sotto questo profilo, quindi, non è possibile affermare che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici non comporti l’applicazione della pena accessoria militare della degradazione anche in assenza di ogni ulteriore procedimento instaurato dalla pubblica Amministrazione. Ciò in quanto l’interdizione perpetua dai pubblici uffici determina la risoluzione del rapporto di impiego del militare.
4.3. Stessa sorte spetta alla censura con la quale si contesta l’erroneo richiamo all’art. 6 del D.P.R. n. 237/1964, affermando che tale disciplina è applicabile solo a fattispecie attinenti alla leva ed al reclutamento obbligatorio. Al riguardo, va osservato che – pur a voler prescindere dai profili di carattere generale che caratterizzano la normativa richiamata – deve ritenersi che nella fattispecie l’Amministrazione era tenuta ad assumere la determinazione contestata a prescindere dal richiamo a tale disciplina, limitandosi a prendere atto della situazione venutasi a creare e ad invocare i principi generali che rendono incompatibile la prosecuzione del rapporto intrattenuto dal Pellè con l’Amministrazione.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
6. Sussistono validi motivi – legati alla complessità della vicenda - per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis:
- respinge il ricorso;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2010



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