Di Tullio Luigia, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pittori, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Saverio Mussari in Roma, Lung.Re dei Mellini, 24;
contro
Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Ruggieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Ruggieri in Roma, via Trionfale, 7130;
nei confronti di
Crosti Loredana, Martini Giambattista, Rismondo Giovanni, Angelucci Alessandro, Capezzoni Marilena, D'Ameli Patrizia Grazia, Leone Patrizia, Occhino Giovanni, Degli Eredi Domenico, Amati Maria Luisa, Filippetti Monica, Ardenti Annarita, Verde Roberto, Forte Elisabetta, Squadrito Carla;
per l'annullamento della determinazione del Direttore del dipartimento istituzionale della Regione Lazio n.A0259 del 2.2.2009 recante approvazione della graduatoria definitiva per la progressione verticale per la copertura di n. 196 posti a tempo pieno ed intedeterminato in cat. D - pos. econom. D1 - nei ruoli della Giunta della Regione Lazio, pubblicata sul BURL del 7.2.2009, nella parte in cui riconosce alla ricorrente 84 punti in luogo del maggior punteggio dovuto e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con determinazione n. A3770 del 31 ottobre 2007, il Direttore del Dipartimento istituzionale della Regione Lazio ha approvato avviso pubblico per la copertura, con procedura di progressione verticale, di 196 posti a tempo pieno ed indeterminato di categoria giuridica D, posizione economica D 1, riservato al personale del ruolo della Giunta Regionale inquadrato nella categoria giuridica C.
Il bando prevedeva che l’attribuzione del punteggio avvenisse con le seguenti modalità: fino ad un massimo di 15 punti per i titoli di studio; fino ad un massimo di 15 punti per l’anzianità di servizio e fino ad un massimo di 70 punti per la prova selettiva. Quanto, in particolare, all’anzianità di servizio, era stabilita l’attribuzione di un punto per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi di servizio presso la Regione Lazio in posizione di ruolo.
A seguito dell’espletamento delle prove e della pubblicazione della graduatoria provvisoria la ricorrente otteneva 8 punti per i titoli di studio, 6 punti per l’anzianità di servizio e 70 punti per le prove selettive, per un totale di 84 punti. Quanto all’anzianità di servizio, la Commissione esaminatrice ha valutato il solo periodo di formale inquadramento nei ruoli della Giunta della Regione Lazio, senza cioè tener conto dell’anzianità pregressa già maturata dalla odierna ricorrente. Questa, di contro, afferma che le sarebbero spettati, per anzianità di servizio, 14 punti, dovendo a suo avviso essere valutato ai fini di che trattasi il servizio svolto presso l’Opera universitaria di Roma, poi IDISU e quindi ADISU (ed attualmente LazioDISU).
Invero la ricorrente, unitamente ad altri concorrenti ex dipendenti IDISU aveva anche presentato istanza per il riconoscimento dell’anzianità maturata presso il detto ente. Tuttavia, la Regione Lazio ha approvato la graduatoria definitiva con il medesimo punteggio già assegnato in sede di graduatoria provvisoria, senza dunque attribuire punteggio alcuno per il servizio svolto prima dell’immissione nei ruoli regionali.
Di qui l’impugnativa innanzi a questo Tribunale della detta graduatoria definitiva (ed invero dello stesso bando), di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento istituzionale della Regione Lazio n. A0259 del 2 febbraio 2009, nella parte in cui riconosce alla ricorrente 84 punti in luogo del maggior punteggio spettante, pari a 92 punti.
A sostegno del proposto ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del D.P.R. n. 616 del 1977, dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 1981, dell’art. 8 della legge regionale n. 39 del 1994, dell’art. 24 della legge regionale n. 6 del 1985 e dell’art. 31 del testo unico pubblico impiego, degli artt. 2112 e seguenti del codice civile e dell’art. 3, paragrafo 1 della Direttiva 23/2001 CE, degli artt. 3, 6 e 18 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 nonché eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, sviamento difetto di motivazione e di istruttoria.
Si è costituita in giudizio la Regione Lazio affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Va subito precisato che per quanto variamente articolata la doglianza che regge il proposto ricorso, sia per quanto concerne l’impugnativa della graduatoria definitiva che quella dello stesso bando di concorso, è una sola, quella cioè relativa alla mancata attribuzione alla ricorrente di punteggio per il servizio svolto presso l’Opera universitaria di Roma, quindi presso l’IDISU e l’ADISU, prima comunque dell’immissione nei ruoli organici della Regione Lazio.
Occorre innanzitutto esaminare le disposizioni del bando di cui è questione. Ai sensi dell’art. 2 del bando, è requisito per l’ammissione alla selezione una determinata “anzianità di servizio, di ruolo, maturata presso la Regione Lazio…”. Così l’art. 8 del bando, rubricato “valutazione del servizio”, prevede la valutabilità del “servizio prestato presso la Regione Lazio, in posizione di ruolo…”, quindi individuando il relativo punteggio. Non vi è dubbio, quindi, che ai sensi della lex specialis della procedura concorsuale di cui è questione fosse valutabile esclusivamente il servizio espletato in posizione di ruolo presso la Regione Lazio. E la odierna ricorrente risulta immessa nei ruoli organici della Regione Lazio con determinazione direttoriale Dipartimento risorse e sistemi n. 1769/3A del 18 settembre 2001, con decorrenza dal 16 dicembre 2001, giusta contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato stipulato dalla stessa con la Regione Lazio in data 17 dicembre 2001, il tutto peraltro previa cancellazione (a domanda) dall’organico dell’ADISU “La Sapienza” di Roma, come da disposizione direttoriale n. 843 del 26 novembre 2001 di quella Azienda. Per come si legge nel citato contratto, la Regione Lazio ha dichiarato - quale datore di lavoro - di immettere la ricorrente nei ruoli regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno con data di inizio del rapporto di lavoro (e dunque di decorrenza dell’immissione in ruolo) dal 16 dicembre 2001. Peraltro, la ricorrente è stata immessa nei ruoli regionali in dichiarata applicazione dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che appunto disciplina il “passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”.
L’insieme sistematico degli atti e provvedimenti richiamati, tutti in atti del presente giudizio, consente quindi di ritenere legittimo l’operato dell’Amministrazione che ha valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio il solo servizio prestato dalla data di immissione nei ruoli regionali.
A conferma della infondatezza della pretesa dedotta con il proposto ricorso, è utile ricostruire – sia pure in maniera sintetica - l'assetto normativo, delineatosi nel tempo, con riguardo alla disciplina relativa al personale dipendente della Regione Lazio già appartenente in origine, coma la odierna ricorrente, alle Opere universitarie e, poi, all'IDISU, con inizio dalla legge della Regione Lazio 17 gennaio 1981, n. 5 (Attuazione del diritto allo studio universitario). Questa prima legge aveva stabilito in favore del detto personale l'applicazione, a decorrere dal 1° novembre 1979, della disciplina sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali. Faceva seguito la legge regionale 7 marzo 1983, n. 14 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario) istitutiva degli Idisu, nel cui ruolo veniva inserito il personale delle ex Opere Universitarie. È seguita la legge regionale 25 marzo 1988, n. 15 (Reinquadramento del personale già inquadrato alla Regione con leggi regionali n. 2 e n. 3 del 15 gennaio 1983), che stabiliva il trattamento economico-giuridico in favore del personale inquadrato nei nuovi ruoli regionali, con decorrenza 1° febbraio 1981, fino alla legge regionale 12 settembre 1994, n. 39, volta a risolvere i vari problemi sorti in sede di applicazione delle leggi sopra riportate ed a realizzare l'attesa perequazione, con estensione, anche al personale di ruolo degli Idisu, del trattamento di cui alla legge regionale n. 15 del 1988. Con la legge regionale 11 dicembre 1998 n. 54 si è poi stabilito che “il personale del ruolo IDISU, è definitivamente assegnato all'ADISU presso la quale risulta in servizio…” e che “il personale del ruolo IDISU che risulta messo a disposizione degli Uffici regionali alla data di entrata in vigore della presente legge è immesso nel ruolo del personale degli uffici regionali nel limite del numero dei posti disponibili nella dotazione organica della qualifica rivestita…..”. Ancora, la legge 18 giugno 2008, n. 7, recante nuove disposizioni in materia di diritto agli studi universitari, stabilisce all’art. 23 che “Laziodisu ha un proprio personale, determinato nella sua consistenza numerica e funzionale in relazione alle attività di propria competenza e di competenza delle Adisu, iscritto in un ruolo unico, istituito presso l’apposita struttura organizzativa centrale”, ulteriormente prescrivendo che “ai dirigenti e al personale di Laziodisu e delle Adisu si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente, dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali”. Dalla legislazione di settore emerge dunque un dato costante rappresentato dalla previsione di appositi (e distinti da quello regionale) ruoli del personale IDISU, quindi ADISU ed infine LazioDISU, a nulla rilevando - ai fini di che trattasi nella presente controversia - che la stessa legislazione considerata abbia più volto esteso determinati regimi e trattamenti previsti in via diretta per il personale regionale al personale in questione. Anzi, siffatto disegno del legislatore regionale conferma la distinzione e separatezza dei ruoli di personale di cui si è detto.
Peraltro, proprio la disciplina più volte richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria pretesa, segnatamente l’art. 24 della legge regionale 11 gennaio 1985 n. 6 (legge poi abrogata dall'art. 43, comma 1, lettera fff), della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6), secondo cui “Il personale regionale è suddiviso nei seguenti ruoli: a) ruolo del personale degli uffici regionali; b) ruolo del personale della formazione professionale; c) ruolo del personale degli Istituti per il diritto allo studio universitario (I.DI.S.U.)” conferma che l’appartenenza al ruolo dell’IDISU esclude di per sé l’appartenenza dello stesso dipendente al ruolo del personale degli uffici regionali. Ovvero, in altri termini, che l’IDISU non è un ufficio regionale, avendo peraltro un proprio organico e, appunto, un proprio ruolo. In tal senso, la nozione di “personale regionale” è più ampia di quella di personale degli uffici della Regione Lazio, il cui servizio è quello che il bando prende in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio per anzianità.
Osserva da ultimo il Collegio, su di un piano più generale, che la finalità per cui si richiede il requisito del servizio "effettivo di ruolo" per l'ammissione ad una procedura concorsuale è specifica e distinta da quella propria del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ridefinizione dello status giuridico ed economico del dipendente. Nella procedura concorsuale si persegue infatti lo scopo di stabilire i requisiti dei partecipanti atti a garantirne l'esperienza giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a svolgere ove vincitori, e se uno di questi requisiti è individuato nella prestazione di un periodo di servizio di ruolo è perché si intende impiegare personale che abbia acquisito tutte le qualificazioni richieste per il servizio di ruolo ed operato con la continuità e pienezza di impiego proprie di tale tipo di servizio, rimanendo del tutto distinto lo scopo del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 19 ottobre 2009 , n. 6384). In linea generale, dunque, nel rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni il riconoscimento del servizio prestato presso amministrazioni diverse, non significa equiparazione a tutti gli effetti ai lavoratori che hanno prestato la loro attività presso l'amministrazione di destinazione, ben potendo quest'ultima decidere di differenziare e privilegiare, ai fini di determinati istituti (economici o di carriera), l'esperienza professionale specifica maturata alle sue dipendenze (cfr. Cassazione civile , sez. lav., 20 gennaio 2009 , n. 1404).
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.ù
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Patrizio Giulia, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/02/2010