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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 23 febbraio 2010 n. 2869
Pres. Speranza Est. Brandileone
Santarcangelo (Avv. Cirillo) c/ Ministero dell’Istituzione ( Avv. dello Stato)


Concorsi pubblici – Dirigente scolastico - Prove scritte – Motivazione – Punteggio numerico – Sufficienza – Sussiste

Nei concorsi pubblici, nel caso di specie per dirigente scolastico, l’onere di motivazione delle prove scritte di un concorso è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione del solo punteggio numerico .


N. 02869/2010 REG.SEN.
N. 07971/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 7971 del 2006, proposto da:

 

Santarcangelo Carmela, rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Cirillo, con domicilio eletto presso Oreste Cantillo in Roma, via Ovidio, 32;

contro



Ministero dell'Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
Genni Rosanna;

per l'annullamento
della graduatoria degli ammessi al corso concorso per dirigenti scolastici;


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2009 il Cons. Francesco Brandileone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso notificato alle parti in epigrafe in data 25 luglio 2006 e depositato il successivo 21 agosto, parte ricorrente espone di avere partecipato al corso – concorso per il reclutamento e la formazione di dirigenti scolastici bandito con DDG 22 novembre 2004, collocandosi al posto 98° del 2° settore, laddove il decreto di approvazione delle graduatorie, pure impugnato unitamente al bando, ha previsto lo scorrimento “a favore di altri 20 candidati, inclusi a pieno titolo dal posto 63 al posto 91, in attesa dello scioglimento della riserva”
Avverso tali atti deduce:
- violazione di legge con riferimento agli articoli 25, 29 e 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. ex art. 97 Cost; difetto di motivazione.
- Carenza assoluta di motivazione; violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rassegnato motivate opposte conclusioni.
Alla Camera di Consiglio del 6 settembre 2006 l’istanza cautelare è stata respinta.
Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2009.

DIRITTO



1. Il ricorso è infondato a va pertanto respinto.
2. Parte ricorrente, che, come esposto in narrativa, ha partecipato al corso – concorso di formazione dirigenziale bandito con DM. 22 novembre 2004, con il primo motivo lamenta, in sostanza, che l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce il principio dell’unicità del ruolo dei dirigenti scolastici, senza distinzioni tra dirigenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e quello della scuola secondaria di secondo grado. L’art. 29, poi, al secondo comma stabilisce delle modalità per la determinazione del contingente idoneo a coprire il numero dei posti messi a concorso ed in base al principio della unicità del ruolo dirigenziale stabilisce che la selezione dei dirigenti scolastici avvenga tramite un solo corso concorso selettivo di formazione e che, giusta il terzo comma, al termine delle prove di concorso deve essere formata una sola graduatoria dei candidati senza distinzioni fondate sul settore formativo di provenienza. Nel caso in specie, invece le modalità adottate per l’ammissione dei candidati alla successiva fase della procedura selettiva hanno comportato l’approvazione di due distinte graduatorie, distinte in base al settore formativo di provenienza, laddove soltanto nella fase finale della procedura la legge impone la formazione di due distinte graduatorie.
In primo luogo le argomentazioni di parte ricorrente non sono supportate da un idoneo principio di prova volto a dimostrare che la formazione di un’unica graduatoria avrebbe consentito al ricorrente di collocarsi in posizione utile.
Ciò premesso la lettura degli articoli 25 e 29 del d.lgs. n. 165/2001 non offrono elementi testuali volti a suffragare la posizione attorea, dal momento che il primo, contrariamente a quanto esposto in ricorso, se stabilisce l’unicità della qualifica dirigenziale scolastica, non ne trae affatto la conseguenza della unicità del ruolo di livello nazionale, dato che specifica chiaramente che “i dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale”; la lettura dell’art. 29, inoltre, non depone a favore della graduatoria unica per l’accesso al corso di formazione, bensì per la tesi interpretativa contraria dal momento che, all’esito delle prove selettive, la valutazione degli aspiranti alla dirigenza scolastica deve tenere conto, non solo dell’esito dell’esame di ammissione e dell’anzianità, ma anche dei titoli culturali e professionali posseduti in relazione ai quali il settore di provenienza assume una rilevanza specifica.
La distinzione delle procedure concorsuali trova poi conferma testuale nel terzo e nel quinto comma del precitato art. 29, nella parte in cui si fa menzione dei “posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria e per le istituzioni educative”, con ciò chiaramente sottintendendosi che le graduatorie per l’accesso agli incarichi vanno tenute distinte.
3. Anche la seconda censura, con la quale parte ricorrente si duole poi che anche il provvedimento del direttore generale dell’USR Campania presenta una motivazione apodittica laddove non specifica quali siano i motivi dell’esclusione dalla procedura, va rigettata sulla base dell’ormai unanime elaborazione giurisprudenziale in subiecta materia (da ultimo, Tar Lazio, Sez. I, 15 aprile 2009, n. 3793), stante la quale l’onere di motivazione delle prove scritte di un concorso è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione del solo punteggio numerico, che nel caso di specie non consente a parte ricorrente di rientrare neppure nello scorrimento, come in narrativa precisato.
4. Per le considerazioni di cui sopra tutte le censure vanno respinte e con esse il ricorso.
5. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 14 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Pierina Biancofiore, Consigliere
Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2010



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