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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 8 febbraio 2010 n. 1631
Pres. Tosti - Est. Russo
SMCL Pubblicità s.r.l. (Avv. Cannillo) c/ Comune di Roma (Avv. Delfini)


Giurisdizione e competenza – Suolo demaniale – Insegne pubblicitarie abusive- Ordine di rimozione – Impugnazione – Controversia – G.O. - Sussiste - Ragioni

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative all’impugnazione del provvedimento con cui la P.A. proprietaria della strada ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, in quanto trattandosi di questioni afferenti a sanzioni amministrative che seguono il procedimento disciplinato dagli art. 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n. 12564/2003 RG, proposto dalla

SMCL PUBBLICITÀ s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio CANNILLO, con domicilio eletto in Roma, via Casilina n. 1749,

contro



il COMUNE DI ROMA, in persona del sig. Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo DELFINI, con domicilio eletto in Roma, via Tempio di Giove n. 21,

per l'annullamento



della determinazione dirigenziale n. 1510 del 26 giugno 2003, notificata il successivo 16 settembre, con cui il Comune intimato ha ingiunto alla Società ricorrente il pagamento delle somma di € 1.083,98 a titolo di rimborso spese per la rimozione di tre impianti pubblicitari abusivamente da essa a suo tempo installati;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 27 gennaio 2010 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e udito altresì, per le parti, solo l’avv. MAGNANELLI (per delega dell’avv. DELFINI);

Ritenuto in fatto che la SMCL PUBBLICITÀ s.r.l., corrente in Roma, rende noto d’aver installato in Roma alcuni impianti pubblicitari, che il Comune di Roma aveva sanzionato con altrettante ordinanze di rimozione, reputandoli abusivi;
Rilevato che detta Società dichiara di non aver spontaneamente ottemperato alle ordinanze de quibus, sicché il Comune di Roma, con determinazione dirigenziale n. 1510 del 26 giugno 2003, notificata il successivo 16 settembre, le ha ingiunto il pagamento delle somma di € 1.083,98 a titolo di rimborso spese per la rimozione dei tre impianti stessi;
Rilevato quindi che detta Società adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando la determinazione n. 1510/2003 e deducendo in punto di diritto vari profili di censura;

Considerato in diritto che il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile, a causa del difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla res controversa;
Considerato invero che il provvedimento, con cui la P.A. proprietaria della strada ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 23, c. 11 Cod. str. e, come tale, è applicabile, a’sensi del successivo c. 13 quater, anche per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, a nulla rilevando il difetto di un'espressa previsione in tal senso, perché ciò discende non da una precisa volontà del legislatore, ma solo da un mero difetto di coordinamento fra i vari commi del medesimo art. 23, come riscritti dalla novella del 1999 (cfr. così Cass., sez. un., 14 gennaio 2009 n. 563);
Considerato di conseguenza che pure le controversie, relative all'impugnazione del provvedimento con cui l'ente proprietario della strada ordina, a’sensi dell'art. 23, c. 13 quater cod. str., la rimozione di impianto pubblicitario non previamente ed espressamente autorizzato, sono devolute alla giurisdizione dell’AGO, trattandosi appunto di questioni afferenti a sanzioni amministrative che seguono il procedimento disciplinato dagli artt. 22 e 23 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (cfr. così Cass., sez. un., 6 giugno 2007 n. 13230; id., n. 563/2009; TAR Catania, II, 17 marzo 2009 n. 506);
Considerato inoltre che al medesimo regime soggiace pure l’impugnazione dell'ordinanza con cui l’ente proprietario della strada ingiunge, ai sensi dell'art. 23, c. 13-quater, cod. str., il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, giacché anche questa vicenda costituisce un accessorio della sanzione prevista dal precedente c. 11, con conseguente applicazione dei citati artt. 22 e 23 della l. 689/1981 alle relative controversie (arg. ex Cass., sez. un., 18 novembre 2008 n. 27334);
Considerato al riguardo che l'art. 23, c. 11 Cod. str. prevede appunto una sanzione amministrativa per "… chiunque viola le disposizioni del presente articolo…" –comprese, quindi, le vicende di cui al successivo c. 13-quater– e che non può allora trovare applicazione il disposto dell'art. 34 del Dlg. 31 marzo 1998 n. 80, non vertendosi in tema di uso del territorio, bensì di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica;
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che queste seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. II, dichiara inammissibile il ricorso n. 12654/2003 RG in epigrafe.
Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore della P.A. resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, che sono complessivamente liquidate in € 2.000,00 (Euro duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 gennaio 2010, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore
Giampiero Lo Presti, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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