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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 15 febbraio 2010 n. 2085
Pres. Giulia - Est. Mezzacapo
Di Dio (Avv. Fiore) Ministero dell’interno (Avv. dello Stato)


Pubblico impiego – Personale della Polizia di Stato – Procedimento disciplinare – Riapertura – Condizioni - Nuove prove - Necessità - Sussiste

Ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 737 del 1981, in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza , il procedimento disciplinare può essere riaperto se l’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata un sanzione di minore gravità.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 9866 del 2005, proposto da:

 

Di Dio Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Fiore, Giampiero Chiodo, con domicilio eletto presso Stefano Giorgio in Roma, viale Bruno Buozzi, 59;

contro



Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Capo della Polizia di Stato - Direttore Gen Ps;

per l'annullamento del DECRETO N. 333-D/0153088 DEL 25.07.05 DI REIEZIONE DELL'ISTANZA VOLTA ALLA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RELATIVO ALLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA DESTITUZIONE DAL SERVIZIO.




Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2009 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



L’odierno ricorrente, sovrintendente principale della Polizia di Stato, è stato destituito dal servizio in sede disciplinare con decreto del Capo della Polizia in data 3 agosto 1993. L’adito Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia accoglieva con sentenza n. 374 del 1994 il proposto ricorso, così annullando l’avversata destituzione. Il Consiglio di Stato, tuttavia, con sentenza n. 152 del 1996, accoglieva l’appello dell’Amministrazione, respingendo l’originario ricorso proposto dal dipendente.
Questi presentava dunque in data 25 novembre 1997 una prima istanza di riapertura del procedimento disciplinare, respinta con decreto in data 10 luglio 1998. Il T.A.R. Lombardia, adito dall’odierno ricorrente, ha con sentenza n. 4474 del 2001 respinto il ricorso rivolto avverso il detto diniego di riapertura del procedimento disciplinare. Detta sentenza, per non essere stata appellata, è passata in giudicato.
In data 22 ottobre 2001 il ricorrente ha appreso della definitiva archiviazione del procedimento penale aperto contro ignoti n. 2843/93, che sarebbe stato posto a fondamento dell’originario procedimento disciplinare conducente alla sua destituzione dal servizio ed ha prodotto, in data 4 febbraio 2002, nuova istanza di riapertura del procedimento disciplinare, respinta con decreto del 25 luglio 2005.
Ed è avverso detto ultimo decreto che è proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 737 del 1981 ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia nonché violazione di legge per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Si deduce, da ultimo, violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perchè lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2009 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.
Il ricorso non è fondato e va, pertanto, respinto.
Dispone l’art. 26 del D.P.R. n. 737 del 1981 che “Il procedimento disciplinare può essere riaperto se l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravità.
La riapertura del procedimento è disposta dal capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza su relazione della direzione centrale del personale ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal titolo II.
Il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina”.
Nella specie, la Commissione di disciplina, le cui conclusioni sono richiamate e fatte proprie dal Capo della Polizia con l’avversato decreto, ha ritenuto che “nella circostanza non sia stato prodotto alcun fatto nuovo o elemento di prova diverso da quelli presi in considerazione nell’iter del procedimento amministrativo – disciplinare che ha portato all’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione…”. In effetti, per come anche rileva la citata Commissione, l’istanza in data 4 febbraio 2002 si sostanzia nella cronologia dei fatti cui si aggiunge la circostanza, innanzi richiamata, della definitiva archiviazione del procedimento penale contro ignoti per il reato di truffa instaurato a seguito dei fatti per i quali era stato attivato il procedimento disciplinare.
Condivide il Collegio l’assunto della resistente Amministrazione secondo cui, non recando la prodotta istanza di revisione “nuove prove”, la stessa doveva essere respinta. La revisione dell’iter disciplinare, infatti, non può essere intesa come un ordinario meccanismo di riesame di quanto operato dall’Amministrazione, in una sorta di “seconda istanza”, costituendo piuttosto un rimedio sicuramente eccezionale, e dunque ancorato alla ricorrenza di presupposti e condizioni ben precise e stringenti. La stessa intervenuta archiviazione del procedimento penale contro ignoti (decreto del G.I.P. di Milano in data 12.10.1999) non costituisce una nuova prova utile ai fini della riapertura del procedimento disciplinare medesimo.
Va, al riguardo, osservato in punto di fatto quanto segue:
a) al ricorrente era stata contestata in sede disciplinare “gravissima mancanza di correttezza nel comportamento, svolgendo attività di collaborazione presso una carrozzeria di cui è titolare la moglie e dimostrando diretto interessamento nella conduzione della stessa, anche acquistando presso un demolitore parti di ricambio per auto in riparazione di dubbia provenienza…” ed inoltre risultava “denunciato all’Autorità Giudiziaria dalla Sezione di Polizia Stradale di Sondrio per aver venduto un’auto con numero di telaio diverso da quello impresso dalla casa costruttrice e quindi presumibilmente utilizzando parti di altre auto risultanti essere provento di furto.” (cfr. verbale del Consiglio Provinciale di Disciplina del 21.7.1993);
b) la sanzione della destituzione era stata proposta ed irrogata con la motivazione : “Esercitando attività incompatibile poneva in essere una condotta che arrecava pregiudizio al prestigio ed al decoro dell’amministrazione di pubblica sicurezza”;
c) il procedimento penale n. 2843/93, pur essendo connesso ai fatti che avevano determinato il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente, non riguardava la sua posizione, tanto è vero che era stato instaurato contro ignoti e poi archiviato perché “non sono stati identificati i responsabili”, mentre il ricorrente era stato sanzionato disciplinarmente per fatti diversi ed indipendentemente da eventuali responsabilità penali.
Il decreto di archiviazione del 1999, pertanto, pur essendo un fatto nuovo, non costituisce, come correttamente ritenuto dell’Amministrazione, una nuova prova non considerata in sede disciplinare, la cui sopravvenienza possa consigliare la revisione dell’iter disciplinare.
Del resto, deve anche considerarsi che, in ossequio al tradizionale principio che vuole il procedimento disciplinare distinto ed autonomo dagli accertamenti condotti in sede penale, siffatta sopravvenienza non riverbera nella sede disciplinare ai fini di che trattasi, ben potendo la sanzione irrogata risultare comunque congrua, logica, in definitiva legittima.
L’atto avversato risulta dunque legittimo avuto riguardo sia alla disposizione di cui al citato art. 26 che ai profili della congruità e ragionevolezza della motivazione che della completezza ed adeguatezza dell’istruttoria.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, osserva il Collegio che l’omesso preavviso di rigetto determina la illegittimità del provvedimento finale, salvo che tale violazione risulti irrilevante, come nel caso di specie, ai fini della legittimità sostanziale dell’atto ai sensi dell’art. 21 octies della citata legge n. 241 del 1990 (cfr. T.A.R. Lazio, I Sezione, 8 maggio 2009 n. 4992). Infatti, il difetto di preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di un’istanza è assimilabile alla mancanza di comunicazione dell’avvio del procedimento in quanto entrambi gli atti, seppure con riferimento a due distinte fasi, hanno lo scopo di permettere un effettivo confronto tra l’amministrazione e i privati anteriormente all’adozione di un provvedimento negativo in modo che non siano trascurati elementi istruttori utili per la decisione finale. A tale identità di funzione consegue che anche la mancanza della comunicazione di cui all’art. 10 bis citato incide sulla validità dell’atto conclusivo nei soli limiti previsti dal citato art. 21 octies, ossia quando si sia determinato un deficit istruttorio (cfr. T.A.R. Parma, 12 maggio 2009 n. 257). Come ha condivisibilmente affermato la resistente Amministrazione alcun utile apporto partecipativo sarebbe potuto venire, sul piano istruttorio, dalla previa comunicazione delle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza.
Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.
Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore della resistente Amministrazione, che liquida in euro 2.000,00.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I ter respinge il ricorso in esame poiché infondato.
Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio in favore della resistente Amministrazione, che liquida in euro 2.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Patrizio Giulia, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Pietro Morabito, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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