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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 9 febbraio 2010 n. 1767
Pres. Di Giuseppe Est. Sandulli
C.D.M. Anxur srl ( Avv. Votta) c/ Regione Lazio ( Avv. Sanino)


Igiene e sanità – Spese sanitarie – Tetti di spesa – Determinazione - Retroattività – Ammissibilità - Condizioni

La retroattività dell’atto di determinazione del tetto invalicabile di spesa sanitaria per ciascuna struttura accreditata non priva gli interessati di un punto di riferimento necessario per regolare la loro attività atteso che in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell’atto determinativo della spesa all’inizio di erogazione del servizio, gli interessati fino a quando non risulti adottato un provvedimento possono fare utile riferimento all’entità delle somme già fissate per l’anno precedente, diminuite delle riduzione imposte dalle norme finanziarie relative all’anno in corso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso n.11212 del 2007 proposto da
Roberto Falovo, Bruno Pietricola e C.D.M. Anxur srl, rappresentati e difesi dagli avvocati Lavinia Votta e Massimiliano Cesare Fornari ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Angelo Secchi 9 presso lo studio dell’avvocato Fabio Massimo Ventura;

contro



La Regione Lazio, in persona del rappresentante legale in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Sanino ed elettivamente domiciliata presso la sua sede legale in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27;

nei confronti di



il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia, in persona del Ministro in carica, ciascuno rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; l’Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Latina, in persona del rappresentante legale in carica, non costituito in giudizio;

per l’annullamento



della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19 giugno 2007 n. 436 avente ad oggetto: “Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica dei soggetti erogatori pubblici e privati per l’anno 2007, attuazione del Piano di Rientro, nella parte in cui all’allegato 3 sono stati determinati i budgets di spesa per le prestazioni e, di conseguenza, di ogni atto presupposto ivi compreso il provvedimento emesso dal dirigente, Dipartimento Sociale, Direzione Regionale tutela della Salute e Sistema Sanitario Regionale, Servizio Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione della Regione, Area 4V 13, del 31 luglio 2007 prot. n. 84695 nonchè il D.M. 12.9.2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti della causa;
Nominato relatore all’Udienza Pubblica xxxx del 17 dicembre 2008 il consigliere dr. Linda Sandulli e sentiti gli avvocati come da verbale d’udienza ;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con il ricorso i cui estremi sono riferiti in epigrafe i soggetti lì indicati impugnano, chiedendone l’annullamento, gli atti regionali di determinazione del finanziamento e del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica dei soggetti pubblici e privati per l’anno 2007, adottati a seguito del Piano di Rientro.
Deducono i sottoindicati motivi:
1) Violazione degli articoli 3, 32 e 97 della Costituzione. Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’articolo 8 bis del D. Lgs. n. 502 del 1992, all’articolo 19 della legge n. 67 del 1988 per difetto assoluto dei presupposti nonchè carenza assoluta di motivazione.
2) Violazione di legge per assoluta carenza nonchè illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione e all’articolo 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per conseguente carenza di istruttoria; per violazioe del giusto procedimento, illogicità, sviamento in relazione agli articoli 45, 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.
3) Violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’articolo 1, comma 96, della legge n. 296 del 27.12.2006, lettera o) e D.M. 12.9.2006. Violazione di legge ed eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione e di istruttoria. Violazione del giusto procedimento, illogicità e sviamento del fatto.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno depositato una memoria nella quale hanno controdedotto alle argomentazioni di parte ricorrente e concluso con la richiesta di rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 17 dicembre 2008 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO



I ricorrenti impugnano gli atti con i quali è stato determinato il budget di spesa per le prestazioni ospedaliere e di assistenza dei soggetti erogatori pubblici e privati per l’anno 2007 e ne chiedono l’annullamento.
Dopo un’ampia illustrazione sul diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione, sulla sua estensione, sulla sua natura di diritto fondamentale e sull’obbligo di assicurarne la piena tutela anche da parte delle Regioni, in attuazione del quadro ordinamentale emerso dall’approvazione del nuovo articolo 117 della Costituzione, i predetti ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 8 bis, comma 2, del D. Lgvo 502 del 1992 che sancisce la libertà di scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati.
Lamentano l’illegittimità degli atti gravati anche con riferimento all’articolo 1 del D. Lgs. 502 del 1992 che ha introdotto nel sistema ordinamentale il principio secondo il quale le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza.
Richiamano, inoltre, l’articolo 19 della legge n. 67 del 1988 che ha previsto il termine di tre giorni, poi elevato a quattro, come termine massimo di attesa per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, superato il quale non è più obbligatorio servirsi delle strutture pubbliche e la norma secondo la quale devono essere assicurate cure agli indigenti allo scopo di dimostrare l’erroenità della limitazione del budget di spesa sanitaria.
La censura è infondata e non soltanto per la fondamentale ragione che vincoli di bilancio, imposti sia dalla nostra Costituzione sia, tra l’altro, dall’Unione europea, costituiscono limiti insuperabili anche per il diritto alla salute e per tutte le altre norme evocate nel senso che la loro concreta applicazione non può prescindere dal giusto bilanciamento degli interessi in gioco, tra i quali va ricompresso anche quello sancito dall’articolo 81 della medesima Costituzione, secondo quanto affermato più volte dalla Corte costituzionale sul tema in esame (sentt. n. 88 del 2006, 98, 169, 193, 412 del 2007, 120, 203, 216, 289 del 2008), ma anche perché, pur svolgendo una descrizione astratta del quadro applicabile i ricorremti non scendono nella prospettazione concreta della lesione subita che non può consistere, all’evidenza, in un generico quanto illimitato diritto all’erogazione delle prestazioni sanitarie per cui è causa.
La censura, pertanto, si rivela inammissibile per genericità.
Stessa sorte segue il secondo motivo di gravame con il quale il Falovo e gli altri ricorrenti lamentano la violazione di legge per assoluta carenza nonché per illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli articoli 3 della legge n. 241 del 1990 e 3 e 97 della Costituzione ed infine l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e violazione del principio del giusto procedimento.
Sotto il profilo della motivazione osserva il Collegio che l’atto gravato contiene la motivazione in sé e trova nei presupposti sopra indicati la ragione della sua adozione.
Sono, infatti, i vincoli di bilancio imposti dalla Unione europea e dagli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 a chiarire le ragioni dell’adozione, senza trascurare che si tratta di circostanze notorie in quanto ampiamente diffuse anche da tutti gli organi di stampa i quali hanno costantemente posto l’accento sulle difficoltà proprie della spesa sanitaria ritenuta quasi fuori controllo e sulle modalità e sulle scelte politiche per controllarne l’andamento.
Del resto, a ulteriore dimostrazione delle ragioni sottese agli atti gravati basta richiamare quanto chiarito dalla Regione controinteressata, senza contestazioni ex adverso, di essere stata obbligata ad applicare le tariffe di cui al D.M. del 12 settembre 2006 già prima dell’accordo sottoscritto il 28 febbraio come condizione per la firma di quest’ultimo con il Governo nazionale.
Sembra al Collegio che l’iter di formazione della volontà della Regione, legato alla straordinarietà degli interventi sul pubblico bilancio, e la motivazione sottesa agli atti gravati siano del tutto chiari e spieghino le ragioni per le quali le determinazioni sono state assunte.
Tutto ciò trascurando il profilo, evidenziato dalla medesima regione, secondo il quale il tariffario ante DM 12 settembre 2006 non risulterebbe, nel caso in esame, nemmeno gravato.
Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione di legge con riferimento all’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria del 2007 e l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento in quanto, nella determinazione del tetto di spesa sanitaria rimborsabile, non risulterebbero rinvenibili criteri razionali e mancherebbe qualunque indagine sugli effetti della diminuita assegnazione di somme con riferimento alle prestazioni già erogate.
Anche questa censura, che si incentra in buona sostanza sull’illegittimità della previsione retroattiva di spesa, risulta infondata.
Va premesso che è stato costantemente affermato: “La retroattività dell'atto di determinazione del tetto invalicabile di spesa sanitaria per ciascuna struttura accreditata non priva gli interessati di un punto di riferimento necessario per regolare la loro attività atteso che in un sistema nel quale è fisiologica la sopravvenienza dell'atto determinativo della spesa all'inizio di erogazione del servizio, gli interessati fino a quando non risulti adottato un provvedimento possono fare utile riferimento all'entità delle somme già fissate per l'anno precedente, diminuite delle riduzioni imposte dalle norme finanziarie relative all'anno in corso” (Consiglio Stat, sez. V, 23 marzo 2009, n. 1758; 28 ottobre 2008, n. 5375; T. A.R. Puglia Lecce, sez. II, 23 ottobre 2008, n. 3086).
E del resto non può sottacersi che in materia di spesa sanitaria, soprattutto nella Regione Lazio, le esigenze di riduzione del disavanzo di bilancio erano e sono note a ogni operatore oltre che ai cittadini che di tale servizio usufruiscono tanto da non potersi ritenere giustificata, in una situazione straordinaria, la previsione sul fabbisogno finanziario della singola struttura sanitaria sulla base delle stime relative all’anno trascorso, dovendo, al contrario essere prudenziali.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto.
In relazione alla natura della controversia trattata il Collegio ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma - Sezione III quater
Respinge il ricorso proposto dai signori nominati in epigrafe.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2008 con l'intervento dei Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Linda Sandulli, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2010



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