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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III QUATER - Sentenza 9 febbraio 2010 n. 1786
Pres. Di Giuseppe - Est. Amicuzzi
Fabbrica Italiani Ritrovati Medicinali ed Affini Firma s.p.a. (Avv. Romano) c/ A.I. F. A . (n.c.) ad altri


Giurisdizione e competenza – A.F.I.A. - Tariffe – Prestazione aggiuntiva – Pagamento maggiore – Illegittimità – Controversia – Giudice tributario – Sussiste - Ragioni

Sussiste la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il servizio Sanitario nazionale, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Nel caso di specie la ricorrente ha dovuto versare all’ A.I.F.A. una somma maggiore rispetto alle precedenti “ tariffe” , ciò non a causa di un aumento dei costi dei servizi resi o del valore economico delle operazioni di riferimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 6309 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

FABBRICA ITALIANA RITROVATI MEDICINALI ed AFFINI FIRMA s.p.a., con sede in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Alberto Romano e Diego Vaiano, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, al Lungotevere Marzio, n. 3;

contro



il MINISTERO del LAVORO, della SALUTE e delle POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge

 

l’AGENZIA ITALIANA del FARMACO – A.I.F.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento



del decreto del Ministero della Salute del 24.5.2004 e dei suoi successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, operati sia dal Ministero intimato che dall’A.I.F.A., di rideterminazione degli importi e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, e, in particolare, della tariffa che è stata chiesta ed applicata alla parte ricorrente per la prestazione dalla stessa richiesta;
degli atti antecedenti e susseguenti, collegati e connessi, inclusi gli atti applicativi dettati per dare esecuzione ai predetti provvedimenti;
nonché, a seguito di motivi aggiunti,
del comunicato dell’A.I.F.A., pubblicato il 3.8.2009 sul sito della Agenzia stessa, di avvio di un nuova procedura per il versamento delle tariffe dovute dalle Aziende farmaceutiche al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi del D.M. 24.5.2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
Visti i motivi aggiunti al ricorso
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 2.12.2009, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 19.6.2008, depositato il 23.6.2008, la società Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali Ed Affini Firma s.p.a., premesso che, ex art. 5, XII c., della L. n. 407 del 1990 le Aziende farmaceutiche hanno sempre pagato all’Amministrazione competente diritti e/o tariffe per servizi da essa forniti, deduce che, a seguito della istituzione dell’A.I.F.A. con l’art. 48, II c., del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, sono state trasferite all’Agenzia stessa le competenze amministrative, già di competenza del Ministero della Salute, in materia di medicinali per uso umano e, in particolare, le competenze inerenti alle prestazioni rese su richiesta ed utilità delle Aziende stesse, tra le quali le variazioni delle autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali.
Poiché l’ottavo comma, lettera b), del citato art. 48 del D.L. n. 269 del 2003 non ha trasferito all’A.I.F.A. anche gli introiti derivanti dal versamento delle “tariffe “ e dei diritti dovuti dalle Aziende Farmaceutiche per le prestazioni rese a richiesta ed utilità, ma solo le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 % delle tariffe di cui all’art. 5, XII c., della L. n. 407 del 1990 e successive modificazioni, la ricorrente deduce che, nel richiedere all’A.I.F.A. una prestazione del genere sopra indicato, ha dovuto versare una somma maggiorata del 20% rispetto alle precedenti “tariffe” senza che dal versamento derivasse un adeguato servizio, atteso che solo detta minima percentuale delle somme versate sarebbe stata utilizzata dall’A.I.F.A. per lo svolgimento del servizio, sicché il versamento richiesto ex art. 5, XII c., della L. n. 407 del 1990 avrebbe perso la natura giuridica di tassa e/o tariffa per trasformarsi in una vera e propria imposta, in violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione Italiana, atteso che la massima parte dei versamenti in questione è destinata a servizi resi in favore di altri utenti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
La società indicata in epigrafe ha quindi impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:
1.- Illegittimità degli atti amministrativi impugnati in via derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 48, VIII c., lettera b), del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003 e, in parte qua, dell’art. 158, XIII c., del D. Lgs. n. 219 del 2006.
Con motivi aggiunti notificati il 24.9.2009 e depositati il 28.9.2009 parte ricorrente ha impugnato l’ulteriore atto in epigrafe indicato, assuntamente contenente nuove modalità operative per il versamento delle “tariffe” confermandole nella loro “illegittima suddivisione”, chiedendone l’annullamento per gli stessi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo.
Con atto depositato il 24.11.2009 si è costituito in giudizio il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Alla pubblica udienza del 2.12.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO



1.- Con il ricorso in esame la società ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Salute del 24.5.2004 ed i suoi successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, operati sia dal Ministero intimato che dall’A.I.F.A., di rideterminazione degli importi e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessato, e, in particolare, la tariffa che è stata chiesta ed applicata alla parte ricorrente per la prestazione dalla stessa richiesta; inoltre ha impugnato gli atti antecedenti e susseguenti, collegati e connessi, inclusi gli atti applicativi dettati per dare esecuzione ai predetti provvedimenti, nonché, a seguito di motivi aggiunti, il comunicato dell’A.I.F.A., pubblicato il 3.8.2009 sul sito della Agenzia stessa, di avvio di un nuova procedura per il versamento delle tariffe dovute dalle Aziende farmaceutiche al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi del D.M. 24.5.2004.

2.- Innanzi tutto il Collegio deve verificare la sussistenza della propria giurisdizione in ordine alle pretese fatte valere in giudizio dalla parte ricorrente.
È noto che la giurisdizione, ex art. 386 c.p.c., deve essere discriminata in base al criterio del petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al Giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione, nonché alla sostanziale protezione accordata a detta posizione dal diritto positivo.
Nel caso che occupa parte ricorrente ha evidenziato che, ex art. 5, XII c., della L. n. 407 del 1990 le Aziende farmaceutiche hanno sempre pagato all’Amministrazione competente diritti e/o tariffe per servizi da essa forniti e che, a seguito della istituzione dell’A.I.F.A. con l’art. 48, II c., del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n. 326 del 2003, sono state trasferite ad essa Agenzia le competenze amministrative già di competenza del Ministero della Salute in materia di medicinali per uso umano e, in particolare, quelle inerenti alle prestazioni rese su richiesta ed utilità delle Aziende stesse, tra le quali le variazioni delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali.
Poiché l’ottavo comma, lettera b), del citato art. 48 del D.L. n. 269 del 2003 non ha trasferito all’A.I.F.A. anche gli introiti derivanti dal versamento delle “tariffe “ e dei diritti dovuti dalle Aziende Farmaceutiche per le prestazioni rese a richiesta ed utilità, ma solo le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 % delle tariffe di cui all’art. 5, XII c., della L. n. 407 del 1990 e successive modificazioni, la ricorrente ha dedotto che, nel richiedere all’A.I.F.A. una prestazione del genere sopra indicato, ha dovuto versare una somma maggiorata del 20% rispetto alle precedenti “tariffe” senza che dal versamento derivasse un adeguato servizio, atteso che solo detta limitata percentuale delle somme versate sarebbe stata utilizzata dall’A.I.F.A. per lo svolgimento del servizio richiesto e pagato.
La società indicata in epigrafe ha quindi dedotto la illegittimità degli atti amministrativi impugnati in via derivata dalla illegittimità costituzionale dell’art. 48, VIII c., lettera b), del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003 e, in parte qua, dell’art. 158, XIII c., del D. Lgs. n. 219 del 2006 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione perché, a seguito della contestata norma, l’80 % dell’importo versato dall’Azienda ex art. 5, XII c., della L. n. 407 del 1990 non sarebbe più destinato al pagamento dei servizi resi e quanto versato avrebbe perso la natura giuridica di “tariffa” per prestazioni richieste ad utilità dell’interessato, essendosi essa trasformata in una vera e propria imposta estranea a detto servizio, atteso che la massima parte dei versamenti in questione è destinata a servizi resi in favore di altri utenti dal Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il che ne dimostrerebbe la irragionevolezza e la violazione del principio di eguaglianza. La ricorrente, a seguito della contestata norma, sarebbe stata quindi costretta a versare un importo molto più elevato rispetto al previgente e non a causa di aumento dei costi dei servizi resi o del valore economico delle operazioni di riferimento, con violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità al costo reale dei servizi resi; inoltre la censurata norma avrebbe comportato ulteriori aumenti delle tariffe perché, in particolare quelle relative alle domande di variazione A.I.C., sarebbero state commisurate a quelle vigenti a livello comunitario, con gravi effetti negativi sul livello di efficienza dei servizi richiesti ed onerosamente pagati, stante la esigua parte degli stessi effettivamente destinata a finanziare le prestazioni richieste.
La ricorrente, che non avrebbe potuto evitare di versare quanto richiesto per scongiurare la interruzione del procedimento e la mancata presa in considerazione di ogni altra domanda concernente il medicinale autorizzato per silenzio assenso, se non previo pagamento della tariffa non corrisposta, sarebbe quindi stata costretta versare quanto richiesto dalla normativa vigente, con riserva di impugnazione e di ripetizione all’esito del giudizio.
Alla luce delle esposte circostanze ritiene il Collegio che la effettiva causa petendi dedotta in giudizio, sia con il ricorso introduttivo del giudizio che con i motivi aggiunti, consista nella pretesa di parte ricorrente ad ottenere idonee controprestazioni a fronte delle somme pagate per effetto dell’art. 48, VIII c., lettera b), del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003 e la riduzione degli aumenti previsti dall’art. 158, XIII c., del D. Lgs. n. 219 del 2006, in base a norme comunitarie e nazionali determinanti in modo diretto ed automatico le obbligazioni della parte ricorrente (senza alcuna possibilità di valutazioni ed apprezzamenti discrezionali da parte dell’Amministrazione).
La parte ricorrente ha quindi fatto valere in giudizio, anche se ha formalmente impugnato un D. M. del Ministero della Salute, il sostanziale diritto a non essere sottoposta ad una prestazione patrimoniale non conforme alla legge (al dichiarato fine di ottenere in seguito dall'Amministrazione la restituzione di somme da essa indebitamente percepite) e quindi lamenta la lesione di una situazione giuridica di diritto soggettivo, in presenza di rapporto rivestente carattere paritario, non tutelabile davanti al Giudice Amministrativo.
Non vi è infatti dubbio che nel caso che occupa la causa petendi corrisponda a diritti soggettivi vantati dalla parte instante, con conseguente insussistenza in materia della giurisdizione del Giudice Amministrativo (esclusa ogniqualvolta la controversia o la singola censura afferisca a rapporti obbligatori - siano essi derivanti da precedenti regolamentazioni o da un'espressa pattuizione - e concerna l'an o il quantum di pretese patrimoniali che fanno diretto riferimento a posizioni di diritto soggettivo di contenuto patrimoniale).
Al fine di individuare il Giudice fornito di giurisdizione in merito alla azione fatta valere nel presente giudizio il Collegio osserva che la norma attributiva della giurisdizione esclusiva alle Commissioni tributarie include nel novero delle materie a queste ultime riservate quella di cui si controverte nel presente giudizio.
Recita testualmente l'art. 2 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e con le modifiche apportate al secondo comma dall'art. 3bis, comma 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203: "Oggetto della giurisdizione tributaria. 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. 3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio".
Nel caso di specie l’impugnazione dei provvedimenti di cui parte ricorrente ha chiesto l’annullamento (previa declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 48, VIII c., lettera b), del D.L. n. 269 del 2003, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 2003 e, in parte qua, dell’art. 158, XIII c., del D. Lgs. n. 219 del 2006), al fine di non essere sottoposta ad una prestazione patrimoniale non conforme alla legge, è stata motivata con ricorso al sostanziale assunto che, a seguito della contestata norma, l’80 % dell’importo versato dall’Azienda ex art. 5, XII c., della L. n. 407 del 1990 non sarebbe più destinato al pagamento dei servizi resi e quanto versato avrebbe perso la natura giuridica di “tariffa” per prestazioni richieste ad utilità dell’interessato, essendosi essa trasformata in una vera e propria imposta estranea a detto servizio.
Oggetto del contendere è quindi l’accertamento della circostanza se, a seguito della adozione delle norme di cui si censura la costituzionalità, quella che rivestiva natura di tariffa abbia assunto o meno natura di tributo, con conseguente giurisdizione in materia, per le considerazioni in precedenza espresse, del Giudice Tributario.
Identiche considerazioni possono essere effettuate con riferimento ai motivi aggiunti.

3.- Il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili per carenza di giurisdizione del Giudice Amministrativo con riferimento alla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, riguardo alla quale è fornito di giurisdizione il Giudice Tributario.

4.- Le spese del giudizio, visto l’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009 e sussistendo le ragioni di cui all’art. 92, II c., del c.p.c. stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione il ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe indicati, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Mario Di Giuseppe, Presidente
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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