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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 8 febbraio 2010 n. 1651
Pres. Giovannini , Est. Maddalena
C.M. e altri ( Avv.Pezzè ) c/ Corte dei Conti


1. Processo amministrativo – Procedura elettorale - Corte dei Conti – Indizione elezioni - Proclamazione degli eletti – Mancata impugnazione– Improcedibilità– Ragioni

 

2. Atto amministrativo – Atti endoprocedimentali –Illegittimità – Conseguenze - Effetti sull’ atto finale – Invalidità – Automaticità – Non sussiste

1. Risulta improcedibile il ricorso avverso il decreto di indizione elezioni per la nomina del personale di magistratura presso il consiglio di presidenza della Corte dei Conti , qualora non sia stato impugnato il successivo atto di proclamazione degli eletti e di costituzione del consiglio di presidenza. Infatti la mancata impugnazione dell’atto finale del procedimento rende improcedibile l’impugnazione degli atti infraprocedimentali. Tale principio trova piena applicazione nelle procedure elettorali ( e, specificatamente nelle elezioni amministrative ) , nelle quali rientra anche la procedura dell’elezione dei membri del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti.

 

2. Al di fuori dell’ambito di applicazione della c.d. invalidità ad effetto caducante , che determina l’automatico travolgimento dell’atto successivo , e sebbene sia possibile la immediata impugnazione degli atti endoprocedimentali (nel caso di specie di natura elettorali ) autonomamente lesivi (simili impugnative hanno carattere facoltativo ) è necessaria , comunque , la successiva impugnazione anche dell’atto finale , a pena di improcedibilità del gravame , atteso che l’eventuale riconoscimento della illegittimità degli atti endoprocedimentali non comporta di per sé automatici effetti caducatori dei successivi atti del procedimento .


N. 01651/2010 REG.SEN.
N. 04770/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 4770 del 2009, proposto da:

Carlo Mancinelli, Giovanni Narici, Angelo Patumi, Salvatore Pilato, Dario Provvidera, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Pezze', con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro



Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di
Furio Pasqualucci;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Presidente della Corte dei conti del 7 aprile 2009 di indizione elezioni per la nomina del personale di magistratura presso il consiglio di presidenza della corte dei conti anni 2009-2013;
del decreto del Presidente della Corte dei conti del 22.4.2009 che ha disposto il differimento delle procedure di votazione; nonché degli altri atti presupposti o conseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corte dei Conti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO



Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, tutti magistrati in servizio presso gli uffici della Corte dei conti di Trento, hanno impugnato dinanzi al Tar Trentino Alto Adige i provvedimenti di indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di Presidenza della Corte dei conti nonché il differimento della data delle operazioni di voto.
A seguito di regolamento di competenza proposto dall’amministrazione resistente, i ricorrenti hanno aderito alla richiesta di remissione del ricorso al Tar del Lazio e si sono costituiti ai sensi dell’art. 31, comma 4 della l. 1034/1971.
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di cui si è detto in quanto atti applicativi dell’art. 11 della l. 4 marzo 2009, n. 15 ed immediatamente lesivi della loro sfera giuridica (ovvero del loro status di magistrati della Corte dei conti, titolari di elettorato attivo e passivo, in relazione ai principi fondamentali di tutela costituzionale dell’indipendenza della magistratura ordinaria e speciale), per illegittimità derivata dalla incostituzionalità dell’art. 11 della citata l. 15/2009 e, specificamente, per violazione degli artt. 108, 104, primo comma, 100, terzo comma. 97 e 3 Cost..
L’avvocatura dello Stato si è costituta ed ha depositato una memoria per chiedere la declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di proclamazione degli eletti e di costituzione del Consiglio di Presidenza. Nella stessa memoria, l’avvocatura ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva e di interesse dei ricorrenti, nonché l’inammissibilità delle eccezioni di incostituzionalità prospettate per carenza dei requisiti di rilevanza e di non manifesta infondatezza, e dunque il rigetto del ricorso perché infondato.
I ricorrenti hanno depositato una memoria per l’udienza, contestando le eccezioni prospettate dalla difesa erariale.
All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso, in accoglimento della eccezione prospettata dalla avvocatura dello Stato, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stato tempestivamente impugnato l’atto di proclamazione dei eletti e quindi il provvedimento di costituzione del consiglio di Presidenza.
Sul punto, il collegio ritiene di dover aderire alla tesi della difesa erariale e di non poter condividere quanto affermato dai ricorrenti nelle loro controdeduzioni, secondo i quali non sarebbe stato possibile pervenire ad una declaratoria di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento di proclamazione degli eletti, vertendosi - nel caso di specie - nell’ambito della c.d. invalidità ad effetto caducante, che determina l’automatico travolgimento dell’atto successivo.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, di recente consolidatasi a seguito della pronuncia della adunanza plenaria n. 10 del 2005, ha infatti chiarito che, ancorché sia possibile la immediata impugnazione degli atti endoprocedimentali elettorali autonomamente lesivi - fermo restando il carattere facoltativo di simili impugnative - è necessaria, comunque, la successiva impugnazione anche dell'atto di proclamazione degli eletti, a pena di improcedibilità del gravame, atteso che l'eventuale riconoscimento della illegittimità degli atti endoprocedimentali non comporta di per sé automatici effetti caducatori dei successivi atti del procedimento, ma soltanto la possibilità di annullamento, per illegittimità derivata, degli atti di proclamazione degli eletti. (Consiglio Stato , sez. V, 14 aprile 2008 , n. 1648).
Né può sostenersi, come prospettato dai ricorrenti, che tale giurisprudenza non debba applicarsi al caso in esame, posto che le censure mosse dai ricorrenti non valgono ad escludere alcuno degli eletti ma a garantire la tutela dello status dei magistrati della Corte dei conti
Infatti, pur non trattandosi di elezioni amministrative, i principi che rilevano in materia elettorale possono trovare applicazione anche nel caso di specie, essendo la procedura dell’elezione dei membri del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti non dissimile da ogni altra procedura elettorale. Ci si riferisce alla sequenza procedimentale che vede, come atti preparatori, l’indizione delle consultazioni elettorali e l’espletamento delle operazioni elettorali e quindi, come atto finale, la proclamazione degli eletti, alla quale segue la costituzione dell’organo.
In questo quadro, pertanto, appare irrilevante il fatto che il ricorso in esame non sia finalizzato – come sottolineano i ricorrenti - ad excludendum, ovvero all’esclusione di taluni soggetti a favore di altri.
La mancata impugnazione dell’atto finale del procedimento dunque rende improcedibile l’impugnazione degli atti infraprocedimentali, e pertanto il ricorso in epigrafe deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’esito processuale del procedimento e la novità della questione (essendo i precedenti richiamati tutti formatisi nell’ambito del giudizio elettorale), tuttavia, giustificano l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Maria Laura Maddalena, Primo Referendario, Estensore



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2010



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