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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 9 febbraio 2010 n. 100
Vincenzo Fiorentino – Presidente, Vincenzo Lopilato – Estensore
Covelli ed altro (avv. A. Mangini) c. Comunità Montana Media Valle Crati (avv. A. Taverna)


1. Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Debiti – Esecuzione forzata – Limiti ex art.159, d.lg. n.267 del 2000 – Operatività – Anche nel giudizio di ottemperanza.

 

2. Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Debiti – Somme di denaro – Condanna – Incapienza di bilancio – Ottemperanza del giudicato – Legittimo impedimento – Esclusione.

1. In tema di debiti degli enti locali, la disciplina ex art.159, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, e i limiti dalla stessa posti all’esecuzione forzata opera anche nel giudizio di ottemperanza innanzi al Tribunale amministrativa; tuttavia, ciò non significa che il vincolo posto dalla norma in esame impedisca la proponibilità dell’azione di esecuzione del giudicato per mancanza del presupposto dell’inadempimento, ma impone soltanto che l’ordine di esecuzione debba essere eseguito nel rispetto dei limiti indicati nel citato art. 159.

 

2. In tema di debiti degli enti locali, l'eventuale incapienza di bilancio non può rappresentare causa di legittimo impedimento all’ottemperanza di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, dovendo l’ente, comunque, porre in essere tutte le iniziative possibili per operare il pagamento, anche procedendo al contenimento delle spese obbligatorie.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 843 del 2009, proposto da:

 

Ippolito Covelli, Mario Mari, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandr0 Mangini, con domicilio eletto presso Alessandr0 Mangini in Cosenza, viale delle Medaglie D'Oro,37;

contro



Comunita' Montana Media Valle Crati, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Taverna, con domicilio eletto presso Anna Taverna in Cosenza, via G. Tommasi, 2;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



esecuzione del giudicato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comunita' Montana Media Valle Crati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. — Con ricorso regolarmente notificato e depositato i ricorrenti espongono che, con sentenza 14 febbraio 2005 n. 268, il Tribunale civile di Cosenza ha condannato la Comunità montana “Valle Crati” al pagamento in favore dei ricorrenti stessi della somma di euro 196.755, 33.
Detta sentenza è stata confermata dalla Corte di appello, con sentenza del 7 luglio 2008 n. 479, e non è stata oggetto di ricorso per Cassazione.
Nel ricorso si puntualizza che, «a seguito di esecuzione presso il tesoriere dell’ente», è stata pagata soltanto la somma di euro 28.276,78.
Avendo notificato regolare atto di diffida e messa in mora ex art. 90 del r.d. n. 642 del 1907, con il presente ricorso si chiede che l’amministrazione venga condannata ad eseguire il giudicato.

2.— Si è costituita in giudizio la Comunità montana rilevando come il mancato adempimento non sia addebitabile a causa non imputabile all’amministrazione, atteso che le somme a disposizione presso l’ente sarebbero impignorabili ai sensi dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Si aggiunge, inoltre, come, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2008, la Comunità montana si troverebbe in stato di liquidazione.

3. — Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.1.— In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione con cui l’ amministrazione intimata assume che non è possibile procedere all’esecuzione forzata nei propri confronti a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 10 luglio 2008, n. 20 (Riordino istituzionale delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 2 commi 17 e 18 della legge 244/2007. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4), con la quale la Comunità montana evocata in giudizio è stata posta «in stato di liquidazione».
Tale deduzione difensiva non è fondata.
Dagli atti risulta che è stato nominato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 14 della predetta legge, un commissario straordinario dell’ente, con l’incarico di provvedere alla gestione ordinaria e provvisoria dell’ente stesso.
Orbene, deve ritenersi che tra tali compiti rientri anche il pagamento delle somme oggetto di accertamento giudiziale, quali quelle in esame, nei limiti del rispetto delle modalità di seguito indicate.
3.2.— Chiarito ciò, deve rilevarsi come costituisca dato non contestato che, pure a fronte di una sentenza, confermata in appello e passata in giudicato, che condanni l’amministrazione a corrispondere ai ricorrenti la somma sopra indicata, la p.a. abbia adempiuto soltanto parzialmente versando la somma di euro 28.276, 78.
A fronte di tale dato, occorre accertare se l’inadempimento sopra indicato integri gli estremi dell’inadempimento richiesto ai fini della proposizione dell’azione di esecuzione.
In particolare, a tale proposito, l’amministrazione assume che non si tratta di un vero e proprio inadempimento in quanto la mancata esecuzione dell’ordine del giudice non sarebbe addebitabile all’amministrazione stessa a causa dell’esistenza di beni che non possono essere pignorati alla luce di quanto previsto dall’art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Tale norma prevede, al secondo comma, che «non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi; b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso; c) espletamento dei servizi locali indispensabili». Il terzo comma dello stesso art. 159 puntualizza che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata «occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità».
Inoltre, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso.
La normativa sopra riportata e i limiti dalla stessa posti all’esecuzione forzata opera anche nel giudizio di ottemperanza innanzi a questo Tribunale. Ciò non significa, però, che il vincolo posto dalla norma in esame impedisca la proponibilità dell’azione di esecuzione del giudicato per mancanza del presupposto dell’inadempimento, ma impone soltanto che l’ordine di esecuzione debba essere eseguito nel rispetto dei limiti indicati nel citato art. 159.
E’ bene, inoltre, aggiungere che l'eventuale incapienza di bilancio non può rappresentare «causa di legittimo impedimento all’ottemperanza di un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, dovendo l’ente, comunque, porre in essere tutte le iniziative possibili per operare il pagamento, anche procedendo al contenimento delle spese obbligatorie» (Tar Sicilia Palermo, sez. I, 26 gennaio 2009, n. 103).
3.3.— Alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere accolto con conseguente condanna della Comunità montana “Media Valle Crate”, in persona del commissario straordinario, a porre in essere tutti gli atti necessari per l’effettivo pagamento della somma dovuta, ivi compresi gli interessi maturati sul credito ingiunto e quelli maturandi fino all’effettivo soddisfo, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine di trenta giorni, previa sollecitazione di parte, provvederà in luogo di essa il commissario ad acta, nominato nella persona del Dirigente dell’Ufficio Ragioneria della Prefettura di Cosenza o altro funzionario dallo stesso delegato, che, avvalendosi dei poteri necessari, provvederà, entro i successivi trenta giorni, a determinare le spettanze complessivamente dovute e ad emettere il relativo titolo di spesa a carico del bilancio dell’amministrazione intimata.
A tale ultimo proposito, gli eventuali provvedimenti adottati dal commissario devono essere muniti dell’attestazione della copertura finanziaria, ai sensi del quinto comma dell’art. 159, e, si ribadisce, non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3 dello stesso art. 159.

4.— La natura della controversia, e in particolare la circostanza si sia proceduto, nelle more dell’adempimento, alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell’ente, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda, pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto:
a) condanna la Comunità montana Valle Crati, in persona del commissario straordinario, ad eseguire, secondo le modalità indicate nella motivazione, l’obbligo di pagamento di cui alla sentenza del 14 febbraio 2005, n. 268 del Tribunale di Cosenza, confermata dalla Corte d’appello, con sentenza n. 479 del 7 luglio 2008, entro trenta giorni dalla notificazione a cura della ricorrente e/o comunicazione della presente sentenza;
b) nomina Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Ragioneria della Prefettura di Cosenza o altro funzionario dallo stesso delegato affinché provveda a quanto previsto sub a) nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello indicato all’Azienda Sanitaria Provinciale, ove questa non abbia provveduto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Vincenzo Fiorentino, Presidente
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario
Vincenzo Lopilato, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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