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T.A.R. PUGLIA - BARI - SEZIONE II - Sentenza 8 febbraio 2010 n. 265
Amedeo Urbano – Presidente, Francesco Cocomile – Estensore
Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia (avv. G. Mariani) c. Regione Puglia (avv. M. Merafina)


Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Realizzazione di lavori pubblici – Revisione prezzi – Importo – Quantificazione – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Attribuzione

In forza dell’art.244 comma 3, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, le controversie relative alla quantificazione dell’importo della revisione prezzi riguardante la realizzazione di lavori pubblici sono state attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1265 del 1999, proposto da:

 

Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto presso Giuseppe Mariani in Bari, via Amendola, 21;

contro



Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Merafina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuseppe Santo Barile in Bari, via Cairoli, 54;

per l’annullamento



- della deliberazione del dirigente del settore agricoltura, alimentazione, caccia, foreste e pesca della Regione Puglia avente codice cifra 030/DIR/99/00042 e n. 37/AGR del 12 febbraio 1999, avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione del canale Campanile in agro di Barletta. Determinazioni sulla revisione definitiva dei prezzi contrattuali. Consorzio di Bonifica terre d’Apulia. Elenco n. 23”;
- del non conosciuto parere dell’ufficio del Genio Civile di Bari espresso con relazione del 17.3.1998 circa gli elaborati revisionali determinati dal Consorzio per i lavori di ristrutturazione del canale Campanile in agro di Barletta;
- di ogni altro atto ai predetti comunque connesso, sia esso presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Francesco Cocomile e uditi per le parti i difensori avv. F. Panizzolo, su delega dell’avv. G. Mariani e avv. M. Merafina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Il ricorrente Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia (concessionario per conto della Regione Puglia dei lavori di ristrutturazione del canale Campanile in agro di Barletta) impugna la deliberazione del dirigente del settore agricoltura, alimentazione, caccia, foreste e pesca della Regione Puglia avente codice cifra 030/DIR/99/00042 e n. 37/AGR del 12 febbraio 1999, avente ad oggetto: “Lavori di ristrutturazione del canale Campanile in agro di Barletta. Determinazioni sulla revisione definitiva dei prezzi contrattuali. Consorzio di Bonifica terre d’Apulia. Elenco n. 23”.
Detto provvedimento determina in via definitiva la revisione dei prezzi contrattuali per tali opere.
Secondo il ricorrente la deliberazione de qua pone illegittimamente a carico del medesimo Consorzio il maggiore onere revisionale di £. 183.331.340 che sarebbe derivato da alcuni giorni di sospensione dei lavori.
Il Consorzio ricorrente afferma che dal provvedimento impugnato non emergono le ragioni specifiche alla stregua delle quali le sospensioni dei lavori de quibus non potrebbero consentire il riconoscimento dei maggiori oneri revisionali e ciò in asserita violazione dell’art. 6 regolamento Regione Puglia n. 3/1983.
La Regione Puglia costituitasi nel presente giudizio con memoria depositata in data 27.9.2000 sostiene che le controversie relative alla quantificazione dell’importo revisionale rientrerebbero nella cognizione del giudice ordinario.
Sul punto va rammentato che l’art. 244, comma 3 dlgs n. 163/2006 (recante codice dei contratti pubblici) ha attribuito tali controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Come evidenziato da Cass. civ., Sez. Un., 15 giugno 2009, n. 13892 “La controversia concernente la revisione dei prezzi di un contratto di appalto di servizi (nella specie di igiene urbana), cui è applicabile "ratione temporis" l’art. 244 d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, al quale la predetta disposizione ha attribuito la giurisdizione esclusiva per le controversie relative "alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica", ricomprendendo, quindi, anche quelle aventi ad oggetto il "quantum debeatur", determinato da soggetti incaricati dall’Amministrazione e sulla base di dati provenienti dalla stessa (art. 7, comma 4, lett. c, e comma 5; art. 115 del decreto suddetto), con un indubbio margine di discrezionalità, sicché l’estensione della giurisdizione in tema di diritti può dirsi consentita al legislatore alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004.”.
Tuttavia in epoca antecedente rispetto all’entrata in vigore del dlgs n. 163/2006 (e la controversia in esame sorge appunto in tale periodo storico) la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 23 aprile 1997, n. 3568) aveva sostenuto il radicamento della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a tali controversie: “In tema di revisione dei prezzi negli appalti di opere pubbliche, la posizione dell’appaltatore ha natura di mero interesse legittimo tutelabile davanti al giudice amministrativo nella fase in cui con sua valutazione discrezionale l’amministrazione, nel vigore della legge 22 febbraio 1973 n. 37, debba stabilire se al medesimo sia o no da accordare detta revisione (attualmente sostituita dal meccanismo di adeguamento all’inflazione previsto dall’art. 26 legge 11 febbraio 1994 n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici) mentre, dopo il riconoscimento della revisione, la controversia che insorga sulla liquidazione del compenso revisionale rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché attiene esclusivamente "al quantum" di un diritto di credito già riconosciuto.”.
Cionondimeno, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16 aprile 2009, n. 8999) e della Corte costituzionale (cfr. Corte cost., 7 novembre 2008, n. 363) il giudice adito ab origine (rectius, nel caso di specie, all’epoca dell’introduzione del presente giudizio) privo di giurisdizione in forza di quanto statuito da Cass. civ., Sez. Un., 23 aprile 1997, n. 3568 (nella fattispecie all’esame di questo Collegio trattasi del giudice amministrativo) non può dichiarare il proprio difetto di giurisdizione se nel corso del giudizio sia sopravvenuta una legge idonea (nel caso di specie l’art. 244, comma 3 dlgs n. 163/2006) ad attribuirgli la giurisdizione medesima inizialmente carente.
E ciò per evidenti e condivisibili ragioni di economia processuale, dovendosi applicare l’art. 5 c.p.c. in tema di cd. perpetuatio iurisdictionis (norma in virtù della quale la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) unicamente all’ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) di sopravvenuta carenza di giurisdizione in capo al giudice adito originariamente munito della stessa.
Pertanto l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.A. formulata dalla parte resistente deve essere disattesa, dovendosi conseguentemente dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo adito in ordine alla cognizione della presente controversia.
Nel merito il ricorso introduttivo deve essere respinto in quanto infondato poiché il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, motiva adeguatamente sulle ragioni in forza delle quali le sospensioni dei lavori non possono consentire il riconoscimento dei maggiori oneri revisionali, rimarcando in particolare che il Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia avrebbe potuto contenere in tempi più ristretti la durata delle sospensioni disposte in corso d’opera.
A tal proposito va rammentato che la deliberazione gravata opera una corretta applicazione del regolamento Regione Puglia n. 3/1983 dalla stessa richiamato (cfr. in particolare art. 6, comma 1) in forza del quale la Giunta Regionale decide in ordine alla assunzione dei maggiori oneri finanziari rispetto all’importo di concessione assentito sempre che essi non derivino da carenze tecnico-amministrative imputabili al consorzio concessionario. Nel caso di specie sono evidentemente ravvisabili carenze tecnico-amministrative imputabili al consorzio concessionario odierno ricorrente consistenti nel fatto di non aver contenuto in tempi più ristretti la durata delle sospensioni disposte in corso d’opera, per cui i maggiori oneri finanziari rispetto all’importo di concessione assentito non possono gravare sulla Regione.
Quanto alla impugnativa del parere dell’Ufficio del Genio Civile di Bari espresso con relazione del 17.3.1998 circa gli elaborati revisionali determinati dal Consorzio per i lavori di ristrutturazione del canale Campanile in agro di Barletta, detto gravame va parimenti respinto poiché, venendo in rilievo un parere e quindi un atto endoprocedimentale, lo stesso non appare idoneo a ledere la sfera giuridica del consorzio ricorrente.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna il Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia al pagamento delle spese di giudizio in favore della Regione Puglia, liquidate in complessivi €. 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Giacinta Serlenga, Referendario
Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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