T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 22 gennaio 2010 n. 27
Pres.P. G. Lignani –Est. P. Ungari
A. M. (avv.ti P. Bececco e D. Antonucci) c/ Ministero della Giustizia,
Commissione Esaminatrice Iscrizione Albo Avvocati c/o Corte di Appello di
Perugia - Sessione 2008, Sottocommissione Esaminatrice Iscrizione Albo Avvocati
presso Corte d'Appello di Caltanisetta - Sessione 2008 (Avv. Distr. St.) |
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1. Concorso - Abilitazione professione forense - Prove – Giudizio – Motivazione – Attribuzione di un punteggio numerico - Sufficienza.
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2. Concorso - Abilitazione professione forense – Commissione esaminatrice – Impedimento temporaneo, impedimento permanente o cessazione dalla carica di un membro effettivo – Sostituzione in itinere mediante membro supplente - E’ legittima.
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3. Concorso - Abilitazione professione forense – Commissione esaminatrice – Impedimento permanente o cessazione dalla carica di un membro effettivo - Sostituzione in itinere di membri effettivi – E’ legittima e doverosa.
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4. Concorso - Abilitazione professione forense – Commissione esaminatrice – Sostituzione in itinere di membri effettivi e supplenti – Pubblicità – Non è richiesta.
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1. In tema di esami di abilitazione alla professione di avvocato, l'onere della motivazione dei giudizi inerenti le prove scritte è sufficientemente adempiuto con l'attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione 2. In tema di esami di abilitazione alla professione di avvocato, qualora si verifichi impedimento temporaneo o impedimento permanente o cessazione dalla carica del membro effettivo della commissione esaminatrice, è legittimo provvedere alla sostituzione mediante l’intervento di un membro supplente, nelle more della nomina di un nuovo commissario. 3. In tema di esami di abilitazione alla professione di avvocato, qualora si verifichi impedimento permanente o cessazione dalla carica del membro effettivo della commissione esaminatrice, è legittimo e doveroso che si provveda a ripristinare l’organico dell’organo in modo tale che risultino in carica tutti i componenti, effettivi e supplenti, previsti dalla legge; né siffatta vicenda è idonea a viziare gli atti della commissione, in quanto non si richiede che ad ogni seduta intervengano i medesimi componenti (intesi come persone fisiche), bensì che ogni atto sia compiuto da coloro che sono legalmente presenti ed in carica in quel determinato momento. 4. In tema di esami di abilitazione alla professione di avvocato, la legge non prescrive che la nomina dei componenti della commissione esaminatrice sia preventivamente pubblicata in forma particolari, né ai fini della validità, né ai fini dell’efficacia.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 411 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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A. M., rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso Donato Antonucci in Perugia, via Baglioni, 10;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esaminatrice Iscrizione Albo Avvocati c/o Corte di Appello di Perugia - Sessione 2008, Sottocommissione Esaminatrice Iscrizione Albo Avvocati presso Corte d'Appello di Caltanisetta - Sessione 2008, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
(a) con il ricorso principale:
del giudizio di non ammissione alla prova orale per l’abilitazione alla professione di avvocato, conosciuto in data 14.7.2009 per pubblicazione in via informatica, e di ogni atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ivi compresi i giudizi espressi mediante votazione solo numerica dalla II Sottocommissione esaminatrice istituita presso la Corte di Appello di Caltanissetta e della graduatoria nella parte in cui non menziona tra i candidati ammessi alla prova orale anche il ricorrente perché escluso. Con la conseguente ammissione con riserva alle prove orali del Dott. Andrea Massi e la integrale motivata rinnovazione del giudizio di valutazione dei propri elaborati ad opera della II Sottocommissione in diversa composizione o di diversa Sottocommissione d’esame;
(b) con il ricorso per motivi aggiunti depositati in data 6 novembre 2009:
del D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia del 17.3.2009, conosciuto nei soli estremi in data 21.11.2009 in occasione della costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato e ricevuto in copia fax dalla Segreteria della Sottocommissione esaminatrice di Caltanisetta il 28.10.2009, con il quale si è decretata la sostituzione della Dr.ssa Gabriella Tomai al prof. Pasqualino Bruno, nella qualità di membro supplente della Sottocommissione per gli esami di Avvocato, sessione 2008, presso la Corte di Appello di Caltanissetta;
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia, Commissione Esaminatrice Iscrizione Albo Avvocati c/o Corte di Appello di Perugia - Sessione 2008, Sottocommissione Esaminatrice Iscrizione Albo Avvocati presso Corte d'Appello di Caltanissetta - Sessione 2008;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/1971, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha sostenuto, presso la Corte d’Appello di Perugia, le prove scritte degli esami per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati nella sessione 2008.
Ha riportando un punteggio complessivo di 70/150, sommando 25/50 nella prova di diritto civile, 20/50 in quella di diritto penale e 25/50 nella prova di redazione di un atto giudiziario, mentre per l’ammissione alla prova orale occorreva un punteggio complessivo di almeno 90 punti e non inferiore a 30 in almeno due prove.
2. L’interessato impugna il giudizio di non ammissione (verbale n. 30 in data 21 aprile 2009, con riferimento agli elaborati contenuti nella busta n. 274) formulato dalla II Sottocommissione presso la Corte di Appello di Caltanissetta.
Deduce due ordini di censure.
2.1. Anzitutto lamenta che la valutazione dei suoi elaborati (verbale n. 30 in data 21 aprile 2009, busta n. 274) sia stata esternata esclusivamente mediante l’attribuzione di un punteggio numerico.
Lamenta che le due Sottocommissioni competenti abbiano preso visione e recepito i criteri di valutazione definiti ai sensi dell’articolo 22, comma 8, del r.d. 1578/1933 - dalla Commissione Centrale Esami Avvocato con il verbale in data 18 dicembre 2008, e trasmessi con la nota ministeriale prot. 166756 in data 9 dicembre 2008 - ma non abbiano anche definito una griglia di valutazione all’interno della quale i singoli parametri predeterminati dalla commissione ministeriale avrebbero potuto assumere un peso specifico nella correzione dell’elaborato. Né, al momento della correzione degli elaborati, abbiano provveduto ad apporre la “immediata annotazione sottoscritta dal presidente e dal segretario su ciascuno di essi”, così come richiesto dalla predetta circolare.
Tali omissioni renderebbero l’attribuzione del punteggio numerico inidonea a rendere conto della valutazione effettuata ed a soddisfare l’obbligo di motivazione.
2.2. Lamenta poi che la valutazione sia stata compiuta, in violazione degli arti 22, comma 5, e 27, comma 2, del r.d. 1578/1933, da soggetti in parte diversi da quelli che avrebbero dovuto costituire la II Sottocommissione predetta.
Infatti, quarto componente risulta un soggetto (la dott.ssa Gabriella Tomai) che non era inserito nell’elenco dei membri nominati dal Ministero, peraltro senza che vi sia stata alcuna menzione relativamente ad eventuali sostituzioni o nuove nomine.
In seguito alla lettura delle difese dell’Amministrazione, con motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnazione al d.m. 17 marzo 2009, con cui si è provveduto a sostituire il prof. Pasqualino Bruno con la predetta dott.ssa Tomai.
Puntualizza le censure già dedotte, sottolineando che è illegittima la nomina di un nuovo membro, attinto dall’esterno e non dalla lista dei supplenti, in corso di operazioni di esame e successivamente anche alla individuazione dei criteri, per di più in assenza di ogni comunicazione ai candidati.
3. Resiste per l’Amministrazione l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, controdeducendo puntualmente.
4. Il ricorso non può essere accolto.
4.1. L’esternazione della valutazione contestata si sottrae alle censure dedotte, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale del giudice di appello sulla sufficienza della motivazione, anche qualora la commissione esaminatrice si sia limitata ad attribuire un mero voto numerico.
Al riguardo, il Collegio può limitarsi a ricordare che:
- la questione viene riproposta in occasione di ogni sessione dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato;
- la giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato relativa agli esami per avvocato non ha recepito le aperture che hanno riguardato altri procedimenti valutativi e rimane saldamente attestata sull’orientamento tradizionale, secondo il quale l’onere della motivazione è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica ma eloquente di esternazione della valutazione tecnica compiuta dalla commissione (cfr., tra le tante, Cons. Stato, IV, 9 maggio 2006, n. 2193; 5 agosto 2005, n. 4165; 17 settembre 2004, n. 6155; 7 maggio 2004, n. 2881);
- la problematica, considerati i solidi rilievi di ordine logico cui è stato sottoposto l’orientamento tradizionale e la insoddisfacente risposta che questo finisce per dare alle esigenze di tutela degli interessati, rimane attuale, e diviene sempre più auspicabile (alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, dapprima indisponibile ad esaminare nel merito la questione, per mancanza di una giurisprudenza di merito consolidata: cfr., le ordinanze 14 novembre 2005, n. 420 e 27 gennaio 2006, n. 28; poi, orientata a ritenere non soltanto consolidata, ma anche legittima la soluzione interpretativa del giudice amministrativo d’appello sopra ricordata: cfr. la recente sentenza 30 gennaio 2009, n. 20) un intervento legislativo, il solo che possa individuare, ed imporre agli operatori un criterio univoco di contemperamento tra la tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei concorrenti e le esigenze organizzative di speditezza delle valutazioni;
- nelle more di un simile intervento legislativo, preminenti esigenze di certezza del diritto e di parità di trattamento tra gli interessati, hanno da tempo indotto questo Tribunale a conformarsi all’orientamento del giudice di appello (cfr., tra le altre, le sentenze 18 maggio 2009, n. 247; 28 dicembre 2005, n. 650; 12 febbraio 2004, n. 66).
4.2. Quanto alla sostituzione di uno dei componenti, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 22 del r.d. 1578/1933, la commissione (comma 3) e le sottocommissioni (comma 4) istituite presso la sede di ogni Corte di appello, ai fini dell’esame di abilitazione alla professione forense, sono costituite da cinque membri effettivi e cinque membri supplenti.
Secondo il successivo comma 5, “i supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo”.
E’ pacifico che, come per la generalità delle commissioni di esame e di concorso, per la validità delle riunioni sia necessaria la presenza di un numero fisso di componenti, pari al numero dei componenti effettivi (in questo caso: cinque); e che tale numero possa essere raggiunto, occorrendo, anche grazie all’intervento di uno o più membri supplenti in luogo di altrettanti membri effettivi.
E’ pacifico, altresì, che l’intervento di un membro supplente sia ammesso tanto nel caso di impedimento temporaneo, quanto nel caso di impedimento permanente o cessazione dalla carica del membro effettivo.
Ma, dandosi il caso che un membro effettivo cessi dalla carica, la possibilità di sopperire nell’immediato convocando alle sedute un membro supplente, non esclude che sia legittimo e anzi doveroso ripristinare l’organico della commissione in modo tale che risultino in carica tutti i componenti, effettivi e supplenti, previsti dalla legge.
Ed è principio consolidato che siffatte sostituzioni in corso di procedimento non viziano gli atti della commissione, in quanto non si richiede che ad ogni seduta intervengano i medesimi componenti (intesi come persone fisiche) ma che ogni atto sia compiuto da coloro che sono legalmente presenti ed in carica in quel determinato momento.
Il ricorrente tuttavia lamenta che in questo caso alla nomina di un nuovo componente non sia stata data pubblicità, né sul sito istituzionale, né nei verbali della commissione, né mediante comunicazione diretta ai candidati.
Ma neppure ciò inficia gli atti della commissione.
La legge (art. 22, cit.) non prescrive che la nomina dei componenti sia preventivamente pubblicata in forma particolari, né ai fini della validità, né ai fni dell’efficacia; e i candidati non hanno alcun interesse (se non di mero fatto) a sapere in anticipo chi siano i commissari di esame: essi hanno interesse a che la commissione sia regolarmente costituita, con la presenza di componenti in numero adeguato ed in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge.
In ordine a questi ultimi profili, non sono rinvenibili concrete censure. Invero, il ricorrente lamenta che la mancata pubblicità del provvedimento di nomina abbia privato i candidati della possibilità di “far valere eventuali ragioni di incompatibilità ed ineleggibilità in sede giurisdizionale”; ma è sufficiente osservare che il controllo di detti impedimenti all’incarico commissariale è attività interna al collegio, e che, si ripete, nulla in proposito è stato concretamente dedotto dal ricorrente.
5. In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/01/2010
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