T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 gennaio 2010 n. 454
Pres. F.F. Lotti – Rel. Malanetto
Elyo srl (avv. Vecchione) c. Regione Piemonte (avv. Scollo) e
ATI Guerrato spa (avv. Casavecchia) |
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1. – Giustizia amministrativa – Giudizio – Art. 115 c.p.c. – Applicabilità.
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2. – Contratti p.a. – Appalto – ATI verticale - Scorporo prestazione principale – A favore mandante – Illegittimità.
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1. – Il principio contenuto nell’art. 115 c.p.c., in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita, si applica anche al giudizio amministrativo.
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2. – In caso di ATI verticale, la prestazione principale non può essere svolta in esclusiva da una mandante, neppure se le prestazioni principali sono due e la mandante eserciti in esclusiva una sola delle due.
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