REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 953 del 1999, proposto da:
Renzoni Marco e Paolucci Teresa, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vittorio Chierroni e Ivan Marrone, con domicilio eletto presso l’avv. Vittorio Chierroni in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
Comune di Civitella in Val di Chiana, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Romolo Vanni, con domicilio eletto presso l’avv. Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo n. 13; Regione Toscana, Provincia di Arezzo;
per l'annullamento
delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Civitella in Val di Chiana n. 1 del 30 gennaio 1999 e n. 30 del 1 agosto 1998 di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico e degli atti presupposti, consequenziali o connessi ed in particolare delle determinazioni con le quali sono state parzialmente respinte le osservazioni dei ricorrenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitella in Val di Chiana;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio i signori Marco Renzoni e Teresa Paolucci, premesso di essere proprietario e comproprietaria di distinti immobili confinanti siti in Comune di Civitella in Val di Chiana, espongono di aver presentato osservazioni al Regolamento Urbanistico adottato dall’Amministrazione comunale, contestando in particolare la destinazione a verde pubblico della gran parte delle loro proprietà, osservazioni che sono state tuttavia respinte con conseguente approvazione dello strumento urbanistico.
Avverso gli atti di adozione e approvazione del Regolamento Urbanistico i ricorrenti hanno proposto congiunto ricorso giurisdizionale, formulando le seguenti censure:
1 – “Violazione e/o falsa applicazione artt. 28 e 30 legge regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5; art. 3 legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, difetto di motivazione, perplessità, contraddittorietà ed illogicità manifesta”;
2 – “Violazione e/o falsa applicazione artt. 28 e 30 legge regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5; art. 3 legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione dei principi in materia di giusto procedimento e di affidamento, omessa comparazione fra l’interesse pubblico e privato, carenza di motivazione”.
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
In data 17 marzo 2009 la Segreteria della Sezione trasmetteva al legale di parte ricorrente avviso di perenzione ultraquinquennale ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000, cui seguiva la specifica domanda di fissazione d’udienza prevista dalla norma citata da parte del solo ricorrente Marco Renzoni.
Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 16 dicembre 2009, relatore il dr. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, la stessa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
Rileva in primo luogo il Collegio che nella specie il meccanismo previsto dall’art. 9, comma 2, della legge n. 205 del 2000 per i ricorsi ultraquinquennali – cioè avviso da parte della Segreteria, nuova domanda di fissazione d’udienza e conseguente fissazione dell’udienza di trattazione – ha avuto decorso diverso per i due ricorrenti. Infatti, a seguito dell’avviso comunicato in data 17 marzo 2009, la domanda di fissazione d’udienza è stata presentata in data 9 luglio 2009 per il solo Renzoni e non per la Paolucci. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato perento, ai sensi dell’art. 9, comma 2, legge n. 205 del 2000, per la ricorrente Teresa Paolucci.
Deve quindi essere esaminata, nel merito, solo la posizione del ricorrente Renzoni Marco.
Il ricorrente Renzoni si duole della scelta urbanistica dell’Amministrazione comunale di destinare gran parte della sua proprietà a “verde pubblico” e del rigetto della osservazione da lui presentata con la quale chiedeva il passaggio della stessa a “verde privato”. In particolare, con la prima censura, il ricorrente evidenzia come la gravata determinazione sia affetta da eccesso di potere per sviamento, la destinazione a verde pubblico essendo funzionale alla sola volontà di riservare quella parte di terreno ad una possibile futura destinazione a svincolo autostradale.
La censura è fondata.
Appare dirimente al fine del decidere sulla proposta censura la motivazione con cui l’Amministrazione ha respinto le osservazioni del Renzoni. A fronte delle doglianze del ricorrente in ordine alla destinazione a verde pubblico della sua proprietà e alle ipotesi alternative dallo stesso avanzate, tra cui la destinazione a verde privato, l’Amministrazione rileva che “non se ne può consentire la trasformazione come verde privato fino a quando non sarà definito l’eventuale progetto esecutivo di una viabilità alternativa allo svincolo”. Siamo nella specie in presenza di un canonico esempio di sviamento di potere, cioè di utilizzo di una potestà amministrativa per finalità diverse e distinte da quelle in funzione delle quali il potere pubblico è stato attribuito dalla legge. Infatti qui la destinazione a verde pubblico viene giustificata non già in funzione di una particolare vocazione dell’area interessata o comunque di un interesse pubblico ricollegato a quella specifica destinazione, bensì la destinazione in questione risulta, per esplicita ammissione dell’Amministrazione, funzionale a interessi diversi e del tutto estranei al verde pubblico come tale.
Alla luce dei rilievi che precedono il ricorso di Renzoni Marco merita accoglimento, potendo l’ulteriore censura dichiararsi assorbita. Al Renzoni spetta altresì il favore delle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 1^ Sezione, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara perento ai sensi dell’art. 9, comma 2, legge n. 205 del 2000 il ricorso di Paolucci Teresa;
- accoglie, ai sensi di cui in motivazione, il ricorso di Renzoni Marco e per l’effetto annulla in parte qua gli atti gravati;
- condanna il Comune di Civitella in Val di Chiana al pagamento delle spese di giudizio a favore di Renzoni Marco, liquidate in euro 1.500,00 (mille e cinquecento) oltre iva e cap; dichiara compensate le spese tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Gaetano Cicciò, Presidente
Carlo Testori, Consigliere
Riccardo Giani, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)