T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 4 febbraio 2010 n. 1524
Pres. Pugliese – Est. Arzillo
C. (Avv.ti Lavitola e Zerboni)/ Comune di Roma (Avv. D’Ottavi) |
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1. Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – N.T.A. – Esclusione dell’intervento edificatorio diretto in determinate aree – Necessità del ricorso allo strumento attuativo – Legittimità
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2. Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – N.T.A. – Ambiti di compensazione – Sottrazione di quote di edificabilità ai proprietari – Assenza di negoziazione – Illegittimità
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3. Edilizia ed urbanistica – Piano regolatore – N.T.A. – Previsione di contributo edificatorio straordinario - Illegittimità
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1. E’ legittima la previsione di piano regolatore che esclude l’intervento edificatorio diretto con riferimento alle tipologie maggiormente incisive sull’assetto del territorio, riconducibili non alla preservazione strutturale dell’esistente, bensì alla nuova edificazione in aree che avevano destinazione non edificatoria, rispondendo tale scelta alla esigenza di inserire la nuova edificazione in un contesto compositivo che postula - secondo un’impostazione conforme ai principi generali del diritto urbanistico - il ricorso allo strumento attuativo: e ciò a prescindere dall’ulteriore questione della legittimità del tipo di strumento disegnato allo scopo.
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2. E’ illegittima, perché priva di base normativa, la previsione di piano regolatore che, con riferimento ad ambiti di compensazione, configura una forma di espressa sottrazione ai proprietari della parte maggioritaria della quota di edificabilità aggiuntiva agli stessi riconosciuta, tanto più se a tale risultato non si perviene attraverso una negoziazione, in quanto la quota riservata alla mano pubblica è stabilita “a priori” dal piano, il quale dapprima la quantifica con precisione, e conseguentemente stabilisce a carico dei proprietari degli Ambiti di compensazione un puntuale obbligo - una volta approvato lo strumento urbanistico esecutivo - di cedere al Comune, o a soggetti terzi dallo stesso individuati, la superficie fondiaria corrispondente alle previsioni edificatorie riservate al Comune medesimo.
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3. E’ illegittima la previsione di piano regolatore di un contributo edificatorio straordinario, “a priori” quantificato sia nella quota di maggiorazione di edificabilità che ne costituisce la base sia nell’individuazione della misura minima, trattandosi di atto a carattere normativo, incidente direttamente e imperativamente sul contenuto del successivo eventuale accordo delle parti, in contrasto con la riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost., e più in generale privo di qualsiasi base normativa.
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