Pelliccioni Giuseppa, Pelliccioni Caterina, Proietti Alba, Proietti Giuliano, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Antonella Proietti, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Fiammetta Fagioli in Roma, via Raffaele Garofano n.81;
contro
Comune di Rocca di Papa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Petronio, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Ruggero Fauro n. 43;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della determinazione n. F 54 del 5.12.2006del responsabile del settore Bilancio del Comune di Rocca di Papa di individuazione “ per il periodo 1997/2003 dei canoni dovuti dai detentori dei cd. “ orti comunali”, sia relativamente ai terreni già regolarizzati (per alienazione, affrancazione e concessione ultratrentanovennale) sia relativamente ai terreni in procinto di essere formalizzati”;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rocca di Papa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2009 il Cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 19.3.2007 e depositato in data 4.4.2007, i ricorrenti hanno impugnato la determinazione n. F 54 del 5.12.2006del responsabile del settore Bilancio del Comune di Rocca di Papa di individuazione “ per il periodo 1997/2003 dei canoni dovuti dai detentori dei cd. “ orti comunali”, sia relativamente ai terreni già regolarizzati ( per alienazione, affrancazione e concessione ultratrentanovennale) sia relativamente ai terreni in procinto di essere formalizzati” deducendone l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione di legge per prescrizione e difetto di motivazione e per eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento di potere.
Inoltre parte dei ricorrenti avrebbero presentato domanda di legittimazione del terreno e di successiva affrancazione che, tuttavia, allo stato non risulta essere ancora stata esitata da parte del Comune; e si ritiene che ritardo dell’amministrazione non possa ricadere sul ricorrente con il conseguente addebito dei canoni di occupazione.
Il Comune di Rocca di Papa si è costituito in giudizio in data 5.5.2007, depositando memoria difensiva con la quale ha dedotto, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Con l’ordinanza n. 2053/2007 del 7.5.2007 è stata respinta la istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, avuto riguardo anche al profilo concernente la giurisdizione.
I ricorrenti hanno depositato documentazione in data 21.9.2009 ed in particolare copia dei bollettini di pagamento nonché la modifica degli importi da parte del Comune.
I ricorrenti hanno, infine, depositato memoria conclusiva in data 1.10.2009, con la quale hanno reiterato le proprie deduzioni, soffermandosi in particolare sul profilo concernente la giurisdizione, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il Comune ha depositato nella medesima data la propria memoria conclusiva con la quale ha insistito sulla inammissibilità del ricorso e sulla sua infondatezza nel merito.
Alla pubblica udienza del 12.10.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa.
Il ricorso, in accoglimento della eccezione del Comune in tal senso, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Ai sensi dell’art. 9 della L 16/06/1927 n. 1766 “ Qualora sulle terre di uso civico appartenenti ai Comuni, alle frazioni ed alle associazioni o ad esse pervenute per effetto della liquidazione dei diritti di cui all'art. 1, siano avvenute occupazioni, queste, su domanda degli occupatori, potranno essere legittimate, sempre che concorrano unitamente le seguenti condizioni:
a) che l'occupatore vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie;
b) che la zona occupata non interrompa la continuità dei terreni;
c) che l'occupazione duri almeno da dieci anni.
Le stesse norme valgono per la legittimazione dell'acquisto delle quote dei demani comunali delle Province napoletane e siciliane, alienate durante il periodo di divieto.
Non avvenendo la legittimazione, le terre dovranno essere restituite al Comune, alla associazione o alla frazione del Comune, a qualunque epoca l'occupazione di esse rimonti.” ; ai sensi del successivo art. 10 “ Nel concedere la legittimazione di cui all'articolo precedente, il commissario imporrà sul fondo occupato ed a favore del Comune o dell'associazione un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di interessi: tale aumento non sarà imposto, se l'occupante abbia già corrisposta una prestazione sia in generi che in denaro.
Il detto canone potrà essere di misura inferiore quando l'occupatore avrebbe potuto beneficiarsi della quotazione.
Le legittimazioni dovranno in ogni caso essere sottoposte all'approvazione sovrana.”.
Ai sensi dell'art. 9 l. n. 1766 del 1927, per disporre la legittimazione dell'occupazione abusiva di un terreno di uso civico, occorre accertare l'abusività dell'occupazione, e la non interruzione della continuità del demanio.
In sostanza “ L'art. 9 comma 1 l. 16 giugno 1927 n. 1766 - nel consentire la legittimazione di terre di uso civico di proprietà di comuni, frazioni ed associazioni agrarie, in favore di chi abbia occupato il fondo da almeno dieci anni e vi abbia apportato sostanziali e permanenti migliorie - non ha inteso introdurre un istituto che consentisse l'acquisto, in ogni tempo, sia pure per mezzo di atto dell'autorità amministrativa, del diritto di proprietà esclusiva di un fondo già destinato ad uso civico, bensì soltanto ha voluto legittimare le usurpazioni di terre di proprietà pubblica avvenute nel passato in considerazione del già avvenuto conseguimento degli obiettivi finali della legge stessa.” ( cfr. T.A.R. Campania Napoli, 21 febbraio 1985, n. 131).
Prima che intervenga l'affrancazione esiste in capo al possessore legittimato un diritto reale limitato che ha la natura e la qualificazione giuridica di enfiteusi; dopo l'affrancazione si costituisce un diverso diritto pieno ed assoluto, qual è il diritto di proprietà. Pertanto, l'affrancazione è il meccanismo di passaggio da una situazione giuridica all'altra.
Da quanto sopra è evidente che prima della legittimazione da parte del Comune il privato fruitore del demanio civico è un occupante abusivo dello stesso.
La giurisdizione deve essere individuata, pertanto, sulla base della detta circostanza in punto di fatto.
Ed al riguardo non può se non richiamarsi il principio secondo cui “ Rientra nella giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento del canone dovuto per l'occupazione abusiva di area demaniale, poiché si tratta di questione che investe nella sostanza la quantificazione dell'indennizzo preteso dalla p.a. per l'occupazione "sine titulo" del bene e in cui è assente qualsiasi profilo di esercizio autoritativo del potere della p.a.” ( cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04 novembre 2008 , n. 9569).
A questo punto, declinata la giurisdizione, occorre dar seguito alle statuizioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (22 febbraio 2007, n. 4109) e della Corte costituzionale (12 marzo 2007, n. 77) secondo cui, allorquando un giudice declini al propria giurisdizione affermando quella di un altro giudice, il processo può proseguire innanzi al giudice fornito di giurisdizione e rimangono salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice incompetente in punto di giurisdizione, così evitando l'inaccettabile conseguenza di un processo che si debba concludere con una sentenza che confermi soltanto la giurisdizione del giudice adito senza decidere sull'esistenza o meno della pretesa.
Ai sensi dell’art. 59, co. 1, della L. n. 69/2009, secondo cui “ 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. … .”, il Collegio ritiene, pertanto, la giurisdizione nella materia del giudice ordinario dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini e nei modi di cui al richiamato art. 59 della L. n. 68/2009, con la quale è stata colmata la lacuna normativa nella materia a seguito dei noti interventi della Corte Costituzionale.
Ed infatti i termini di prosecuzione del giudizio davanti al giudice ordinario e la conservazione degli effetti dell’originaria domanda non possono essere rispettivamente fissati o dichiarati dal presente collegio, trovando la loro puntuale disciplina nell’art. 59, l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009 ( cfr. nei termini da ultimo Consiglio di stato, sez. VI, n. 5454/2009 del 10.9.2009).
Ed infatti, ai sensi del co. 2 dell’art. 59 “ 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.”
Si ritiene di dovere compensare le spese del presente giudizio attesa la delicatezza della materia.
Contributo unificato irripetibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Michele Perrelli, Presidente
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)