- il Ministero dell’Interno – Questura di Udine, in persona del Questore pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 400/B/2009/J4/10041/08 del 20 febbraio 2009, notificato il 21 marzo 2009 con il quale il ricorrente è stato espulso dal territorio dello Stato per motivi di sicurezza dello Stato;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2009 il dott. Alessandro Tomassetti e udito l’avv. Claut Vitto in sede di discussione e l’avvocato dello Stato Ilia Massarelli nelle preliminari;
FATTO
Con il ricorso in trattazione, regolarmente notificato e depositato, il ricorrente espone:
- che nel 2001 ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro;
- che dall’epoca del suo ingresso in Italia sino alla data della sua espulsione il ricorrente era assunto a tempo indeterminato presso la società ILCAM S.p.a. di Cormons (GO), via Volta n. 9 ove svolgeva le mansioni di operaio come addetto alle prese;
- che in data 8 gennaio 2007 il ricorrente veniva raggiunto dalla moglie avendo contratto matrimonio nel 2005;
- che in data 30 gennaio 2008 il ricorrente e la moglie presentavano alla Questura di Udine richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- che in data 13 giugno 2008 nasceva, in territorio italiano, la loro figlia;
- che in quasi 10 anni di permanenza in territorio italiano il ricorrente non è mai incorso in alcuna violazione di ordine civile, amministrativo o penale, serbando una condotta irreprensibile anche a detta dei colleghi di lavoro e dei conoscenti di nazionalità italiana e non;
- che, tuttavia, in data 20 febbraio 2009 veniva emesso il decreto del Ministero dell’Interno prot. n. 400/B/2009/J4/10041/08 notificato il 21 marzo 2009 recante l’ordine di espulsione dello stesso dal territorio dello Stato per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato;
- che giusto il decreto anzidetto il Questore di Udine emetteva in data 20 marzo 2009 e notificava altresì alla moglie in data 21 marzo 2009, decreto di reiezione della istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE nonché decreto prefettizio di espulsione e pedissequo ordine di allontanamento dal territorio nazionale, ambedue impugnati avanti alla preposta Autorità giudiziaria che fissava l’udienza del 15 giugno 2009 per la comparizione delle parti.
Ciò esposto, il ricorrente ha chiesto l’annullamento del predetto provvedimento, deducendo al riguardo i seguenti motivi:
- eccesso di potere per violazione di legge; art. 3 L. n. 241/1990 ed art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998 e conseguente difetto e/o illogicità di motivazione;
- eccesso di potere per violazione di legge; art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 e difetto di motivazione in ordine ai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato presumibilmente messi in pericolo dalla presenza del ricorrente in territorio italiano;
- eccesso di potere per mancanza di motivazione adeguata e/o sussistenza di eventuali profili di travisamento, illogicità o arbitrarietà;
- violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 286/1998, dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 394/99; mancato rispetto di alcuni fondamentali principi di diritto internazionale recepiti a vario titolo dal nostro ordinamento positivo.
La difesa erariale si è costituita in giudizio.
Il ricorso è stato quindi chiamato e posto in decisione alla udienza pubblica del 2 dicembre 2009.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con una prima censura si deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione.
L’assunto è infondato.
Rileva il Collegio come nello stesso provvedimento si faccia espresso riferimento all’inserimento del ricorrente in un “complesso e consolidato circuito relazionale con estremisti islamici contigui alle reti transnazionali di sostegno al terrorismo di matrice religiosa” ed allo svolgimento, da parte del ricorrente, di “un’intensa attività di proselitismo, in sinergia con una formazione islamica jihadista operante in Tunisia, avendo mantenuto contatti con militanti del suddetto gruppo, arrestati in tale Paese a seguito di scontri armati con le locali forze di polizia”; ancora, si legge che “il cittadino tunisino non si è integrato nel tessuto sociale della comunità in cui vive, poiché ha manifestato ostilità nei confronti di coloro che professano un culto differente dal suo, enfatizzando addirittura i drammatici effetti che potrebbero derivare dall’esplosione di un ordigno sul territorio italiano”.
Sulla base di tali assunti alcun dubbio sussiste in merito alla corretta motivazione del provvedimento impugnato che – sulla base della analisi della concreta attività svolta dal ricorrente – ha evidenziato una situazione di pericolosità per la sicurezza dello Stato connessa alla permanenza nel territorio nazionale del ricorrente.
In tale contesto - passando alla analisi della seconda censura del ricorso ed alle connesse questioni di costituzionalità sollevate - va poi posto in luce che la disposizione richiamata non suscita dubbi di costituzionalità, poiché non appare irragionevole l’inserimento nel tessuto normativo di una disposizione che limiti la permanenza sul territorio nazionale degli stranieri in relazione alla tutela del preminente interesse della sicurezza dello Stato nel pieno rispetto, evidentemente, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza.
Sotto tale profilo, infatti, deve osservarsi come la stessa Corte Costituzionale - sentenza n. 148 del 2008 - abbia osservato che “la principale norma concernente la condizione giuridica dello straniero - attualmente, extracomunitario - è quella dell'art. 10, comma secondo, Cost., la quale stabilisce che essa ‘è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali’. Da tale disposizione si può desumere, da un lato, che, per quanto concerne l'ingresso e la circolazione nel territorio nazionale (art. 16 Cost.), la situazione dello straniero non è uguale a quella dei cittadini, dall'altro, che il legislatore, nelle sue scelte, incontra anzitutto i limiti derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ed eventualmente dei trattati internazionali applicabili ai singoli casi. Occorre, inoltre, rilevare che lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona (si vedano, per tutte, le sentenze n. 203 del 1997, n. 252 del 2001, n. 432 del 2005 e n. 324 del 2006). In particolare, per quanto qui interessa, ciò comporta il rispetto, da parte del legislatore, del canone della ragionevolezza, espressione del principio di eguaglianza, che, in linea generale, informa il godimento di tutte le posizioni soggettive. Peraltro, come questa Corte ha più volte affermato, ‘la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale è collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione e tale ponderazione spetta in via primaria al legislatore ordinario, il quale possiede in materia un'ampia discrezionalità, limitata, sotto il profilo della conformità a Costituzione, soltanto dal vincolo che le sue scelte non risultino manifestamente irragionevoli’ (si vedano, per tutte, la sentenza n. 206 del 2006 e, da ultimo, l'ordinanza n. 361 del 2007)”.
In tale ambito, del resto, la Corte ha ritenuto che non sia manifestamente irragionevole condizionare l’ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale alla circostanza della mancata commissione di reati di non scarso rilievo, osservando che la condanna per un delitto punito con la pena detentiva, la cui configurazione è diretta a tutelare beni giuridici di rilevante valore sociale - quali sono le fattispecie incriminatrici prese in considerazione dalla normativa censurata - non può, di per sé, essere considerata circostanza ininfluente ai fini di cui trattasi.
Con una terza censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere per mancanza di motivazione adeguata sotto il profilo del mancata accertamento dell’inserimento del ricorrente nell’ambito di un consolidato circuito internazionale di estremismo islamico.
La censura è infondata.
Rileva il Collegio come il giudizio di pericolosità sociale non debba necessariamente fondarsi su reati già accertati, potendo desumersi da qualsivoglia elemento di fatto - e dunque anche da elementi indiziari - e anche da semplici denunce, purché gli indizi siano tali da indurre ad un oggettivo giudizio prognostico sulla pericolosità del soggetto (per l’applicazione di tale principio in materia di rilascio del permesso di soggiorno si veda, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2009, n. 3963; Cons. Stato, Sez. VI, 23 marzo 2009, n. 1709).
Nel caso di specie il giudizio di pericolosità sociale è stato fondato su elementi di fatto adeguatamente ponderati anche in relazione alle numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali citate dalla stessa difesa di parte ricorrente ed oggetto di autonomi procedimenti presumibilmente ancora in corso.
Con una quarta ed ultima censura il ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 394/1999.
In particolare, secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe emesso il decreto oggetto di impugnazione in palese violazione dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo per avere disposto il rimpatrio di uno straniero “che nel proprio Paese di origine rischia di subire violenze o trattamenti persecutori, degradanti e disumani”.
La censura è infondata.
Rileva il Collegio come il divieto normativo evidenziato dal ricorrente e richiamato nelle recenti pronunce della Corte Europea dei diritti dell’Uomo faccia riferimento alla sola fase esecutiva dell’ordine di rimpatrio e non già a quella – preliminare – relativa alla emissione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera (si veda, Corte Europea dei diritti dell’uomo, Sez II, 24 marzo 2009, n. 2638 “L’eventuale messa in esecuzione di un ordine di espulsione di uno straniero verso il paese di appartenenza può costituire violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura, quando vi sono circostanze serie e comprovate che depongono per un rischio reale che lo straniero subisca in quel paese trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione. La Corte, con riferimento a molteplici espulsioni disposte dall’Italia verso la Tunisia, ha ribadito quanto affermato nella sentenza Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008, secondo cui molte fonti internazionali riferiscono di trattamenti inumani attuati in quel paese nei confronti di persone indagate o condannate per fatti di terrorismo. La Corte ha ritenuto insufficienti le assicurazioni diplomatiche fatte all’Italia dal Governo tunisino e ha stabilito che in caso di esecuzione delle espulsioni si configurerà a carico del nostro Paese la violazione dell’art. 3 CEDU”; nello stesso senso si veda anche Corte Europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 24 febbraio 2009, Ben Khemais contro Italia).
Sotto tale profilo, infatti, occorre osservare come l’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno ed oggetto di odierna impugnazione non comporti l’automatico rimpatrio del ricorrente in Tunisia, essendo altresì necessaria una successiva fase attuativa del decreto stesso indispensabile ai fini della concreta messa in esecuzione dell’ordine di espulsione.
Alcun dubbio, dunque, in merito la legittimità dell’operato della Amministrazione che, in sede di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 D.L. n. 144/2005 e 13 D.Lgs. n. 286/1998 - e nella sussistenza dei presupposti di legge - ha disposto il mero accompagnamento del ricorrente alla frontiera.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Renzo Conti, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)