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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II QUATER - Sentenza 18 gennaio 2010 n. 375
Pres. Tosti - Est. Tomassetti
Williams (Avv. Crisci) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)


Giurisdizione e competenza – Diritti umani fondamentali - Permesso di soggiorno – Rifiuto - Controversia – G.O. - Sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 7334 del 2008, proposto da:

 

Hanson Williams, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Crisci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Palumbo, 12;

contro



- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato;

 

- la Questura di Roma, in persona del Questore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura dello Stato;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



- del provvedimento n. A12/871880/Imm del 15 maggio 2008 con il quale il Questore di Roma ha decretato il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2010 il dott. Alessandro Tomassetti. Nella fase preliminare è presente l’avv. Simonetta Crisci per la parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato Attilio Barbieri. In udienza nessuno presente.

FATTO



Con il ricorso in trattazione, regolarmente notificato e depositato, il ricorrente espone i seguenti fatti:
Il ricorrente, cittadino liberiano, è fuggito dal proprio paese ed è giunto in Italia dove ha presentato richiesta di asilo politico.
A seguito di audizione avanti la Commissione Centrale per il Riconoscimento dello status di rifugiato, sostenuta in data 17 maggio 2005, all’attuale ricorrente venne negato il riconoscimento dello status di rifugiato.
Avverso tale decisione, il ricorrente, in data 13 settembre 2005, propose ricorso giurisdizionale avanti il competente Tribunale di Roma.
In data 14 aprile 2007, con comunicazione a mezzo fax n. prot. 1213/CN, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo rendeva nota la cd. Soluzione in via conciliatoria del contenzioso arretrato presso la Sezione Stralcio, consistente nella decisione adottata dalla Commissione Nazionale Sezione Stralcio, in accordo con il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, di procedere al riesame, in via di autotutela, di tutti i casi di contenzioso pendente e di chiedere al Questore il rilascio di un permesso per motivi umanitari subordinato alla rinuncia, da parte del richiedente asilo, agli atti del giudizio in corso, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In particolare, secondo quanto indicato nella predetta comunicazione, al fine di consentire tale riesame si doveva procedere come segue:
- presentazione dell’istanza di riconoscimento agli atti del ricorso a seguito di procedura conciliatoria attraverso la compilazione di apposita istanza;
- trasmissione di copia del provvedimento di accoglimento dell’istanza al richiedente ed alla Questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
- presentazione di rinuncia agli atti del ricorso da parte del richiedente a seguito di riconoscimento della protezione umanitaria;
- dichiarazione con sentenza della cessazione della materia del contendere.
A seguito di tale comunicazione, in data 30 luglio 2007, il ricorrente presentava a mezzo del suo difensore, istanza di rilascio del permesso per motivi umanitari, con disponibilità, in subordine a tale riconoscimento, a rinunciare al ricorso giurisdizionale pendente avanti al Tribunale di Roma.
Successivamente, nella seduta del 3 ottobre 2007, la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo – Sez. Speciale Stralcio – vista l’istanza presentata e nell’esercizio del proprio potere di autotutela, decideva di confermare la decisione precedente, ritenendo peraltro – fatte salve le valutazioni di competenza provinciale di pubblica sicurezza – che nei confronti dell’interessato potesse riconoscersi l’esigenza di protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98.
In data 27 novembre 2007, il ricorrente, a seguito di avvenuta comunicazione del provvedimento della Commissione di cui sopra, presentava presso la Questura di Roma istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Con il provvedimento impugnato la Questura di Roma notificava all’interessato il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per i seguenti motivi:
- illegittimità per eccesso di potere; illegittimità per violazione dell’art. 5, comma 6 e comma 9, D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 11 D.P.R. n. 394/1999;
- illegittimità per violazione di legge; violazione dell’art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo;
- illegittimità per violazione di legge; violazione dell’art. 13, comma 7, D.Lgs. n. 286/1998.
Si costituiva in giudizio l’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni resistenti.
Alla udienza del 7 gennaio 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Con il ricorso in trattazione si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Roma ha disposto “il rifiuto del permesso di soggiorno per motivi umanitari” in base alla decisione della Commissione Nazionale per il Diritto D’Asilo che ha ritenuto di confermare il diniego alla protezione per motivi umanitari.
Il medesimo ricorso, come già ripetutamente affermato dalla Sezione in precedenti analoghi (v. tra le numerose pronunce le sentenze nn. 11778 del 26 novembre 2009, 7166 e 7178 del 20 luglio 2009 e 7702 del 30 luglio 2009), è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.
Come, infatti, è stato recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione - ordinanza n. 19393 del 9 settembre 2009 - “la situazione giuridica dello straniero, che richieda il rilascio di permesso per ragioni umanitarie, ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidata solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore. La giurisdizione sui diritti umani fondamentali, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, spetta al giudice ordinario”.
A tale conclusione la predetta Suprema Corte è pervenuta sulla base della considerazione che, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, la valutazione degli elementi per il riconoscimento della protezione principale, secondaria ed umanitaria sono attribuiti alla Commissione Territoriale o Nazionale - essendo, sotto tale profilo, irrilevante il procedimento seguito per il riconoscimento di tale status - il che porta ad “escludere alcun margine di discrezionalità in tale valutazione” da parte della Questura, con conseguente attribuzione della giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai provvedimenti della medesima Questura che negano il permesso per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con compensazione delle spese di giudizio, stante il recente orientamento del Giudice della giurisdizione.
Per completezza giova precisare che l’accertato difetto di giurisdizione, come ribadito dalla giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St,., 29 aprile 2009, n. 2713), comporta l’applicazione dell’istituto della “translatio iudicii”, in forza del quale, conservati gli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, il giudizio deve proseguire davanti al giudice ordinario, dove dovrà essere riassunto nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Quater, dichiara la inammissibilità del ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Lucia Tosti, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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