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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 26 gennaio 2010 n. 82
Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio
S. C. (avv. E. Salone) c/ Prefetto di Cagliari (Avv. Distr. St.)


Autorizzazione e concessione – Licenza di p.s. – Divieto di detenzione armi – Riferimento esclusivo alla violazione del divieto di caccia di specie non cacciabili – Carenza di presupposti – Sussiste

E’ emanato in carenza di presupposti il provvedimento recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, qualora risulti motivato con esclusivo riguardo al constatato esercizio dell’attività venatoria nei confronti di specie non cacciabili.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1074 del 2008, proposto da:

 

S. C., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Salone, presso il cui studio in Cagliari, via Maddalena n. 40, è elettivamente domiciliato;

contro



Prefetto di Cagliari, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è legalmente domiciliato;

per l'annullamento
del decreto 25/9/2008 n. M_ITPR/CAUTG0059628/2008 con cui il Prefetto di Cagliari ha vietato al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Cagliari.
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del 16 dicembre 2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato E. Salone per il ricorrente e l’avvocato dello stato G. Tenaglia per l’amministrazione intimata.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Considerato:
a) che, in base all’art. 30, lett. h), della L. 11/2/1992 n. 157, l’abbattimento, la cattura o la detenzione di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita, è sanzionata con un’ammenda;
b) che, ai sensi del successivo art. 32, comma 1, lett. a), della medesima legge, l’anzidetta infrazione è, altresì, sanzionata con la sospensione della licenza, soltanto in caso di recidiva;
c) che il decreto impugnato, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, risulta motivato con esclusivo riguardo al constatato esercizio dell’attività venatoria nei confronti di specie nei cui confronti la caccia non era consentita;
d) che alla luce di tale circostanza il provvedimento prefettizio - che pur avrebbe potuto trovare fondamento su un’autonoma valutazione dell’affidabilità dell’odierno istante circa il buon uso delle armi ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18/6/1931 n. 773 – risulta emanato in carenza dei necessari presupposti;
e) che, pertanto, il ricorso merita accoglimento;
f) che in presenza di validi motivi le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.



Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2010


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