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T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 26 gennaio 2010 n. 75
Pres. P. Numerico; Est. G. Rovelli
C. G. (avv. E. Mura) c/ Ministero della Difesa (Avv. Distr. St.)


1. Giurisdizione e competenza – In tema di personale militare – Sottufficiali – Indennità di ausiliaria – Giurisdizione della Corte dei Conti - Sussiste

 

2. Militare e militarizzato – Sottufficiali – Collocamento in ausiliaria – Disciplina applicabile - Art. 1 comma 180 della L. 23 dicembre 1006 n. 662 – Clausola di salvezza - Portata – Effetto di cristallizzazione - Conseguenza

1. L'indennità di ausiliaria spettante ai militari ha natura di assegno accessorio del trattamento pensionistico, di talché i ricorsi con i quali si avanzano pretese incidenti sulla medesima o intese al conseguimento di un più favorevole trattamento pensionistico, rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di controversie sostanzialmente pensionistiche.

 

2. In tema di disciplina applicabile al collocamento in ausiliaria del personale militare, l’art. 1 comma 180 della L. 23 dicembre 1006 n. 662, secondo cui restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 settembre 1996, n. 505 e del D.L. 29 novembre 1996, n. 606, ha cristallizzato gli effetti prodotti dai decreti decaduti, non disponendo invece per i rapporti futuri; pertanto, nel periodo compreso tra il 28.09.1996 e il 31.12.1997, la disciplina applicabile è unicamente desumibile nei commi 178 e 180 della L. n.662/96, secondo cui il collocamento in ausiliaria può essere disposto unicamente per sopraggiunti limiti di età (nella specie, sia la domanda del ricorrente, che l’accoglimento dell'istanza di cessazione dal servizio, si collocavano all’interno del periodo di tempo previsto dall’art. 1, commi 178 e 180, L. 23 dicembre 1996 n. 662).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2004, proposto da:

 

C. G., rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Mura, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Abba N.43;

contro



Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;

Per l’accertamento
e la declaratoria del diritto soggettivo ad ottenere il collocamento nella ausiliaria, ovvero l’attribuzione, anche a titolo di risarcimento del danno retributivo e previdenziale del trattamento economico di ausiliaria che avrebbe percepito, ove non fosse stato collocato nella riserva e delle conseguenti differenze pensionistiche;
e per la conseguente condanna
al risarcimento del danno.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Espone il ricorrente, aiutante dell’aeronautica, all’epoca in servizio presso il R.S.S.T.A. Decimomannu – Cagliari, di aver presentato domanda volta ad ottenere il collocamento in congedo nella categoria ausiliaria avendo prestato 25 anni di servizio effettivo.
Alla luce del d.l. 505 del 28.09.1996 e del successivo d.l. 606 del 29.11.1996 il ricorrente, si trovava a dover presentare istanza volta ad ottenere il collocamento nella riserva.
Con nota del 10.04.1997, gli veniva comunicato il collocamento in congedo nella riserva a partire dal 31.07.1997.
Proponeva quindi ricorso con il quale domandava:
accertare il diritto ad essere collocato nella categoria ausiliaria sulla base dell’art. 6 comma 6 della L. 404 del 1990, vigente fino al 1.1.1998;
condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno retributivo e previdenziale del trattamento economico di ausiliaria che avrebbe percepito, ove non fosse stato collocato nella riserva e delle conseguenti differenze pensionistiche.
Si costituiva l’Amministrazione intimata contestando puntualmente le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 5.11.2009 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.
Alla udienza pubblica del 18.11.2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.


DIRITTO



Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e in parte infondato.
La vicenda controversa può essere così di seguito riassunta.
Va anzitutto premesso che il collocamento in ausiliaria, oggetto della pretesa del ricorrente, è una posizione particolare di congedo.
L’art. 1 comma 178 della L. 662 del 1996, prevedeva che a partire dal 28.09.1996 fino al 31.12.1997, il collocamento in ausiliaria sarebbe stato disposto unicamente per sopraggiunti limiti di età. Il comma 180 della stessa legge, faceva salvi gli atti e i rapporti sorti sulla base dei decreti legge n. 505 del 28.09.1996 e n. 606 del 29.11.1996, non convertiti.
Il ricorrente veniva collocato nella riserva a seguito di sua domanda datata 24.01.1997.
Afferma che vi sarebbe una contraddizione tra la L. 662 del 1996 e il d.lgs. 165 del 1997.
La L. 662 del 1996, dettava un principio retroattivo statuendo che dal 28.09.1996 al 31.12.1997 il collocamento in ausiliaria fosse disposto solo per sopraggiunti limiti di età salvando i decreti non convertiti.
Il d.lgs. n. 165 del 1997 prevedeva che la nuova disciplina entrasse in vigore dal 1.1.1998.
In definitiva, il ricorrente non lamenta che il collocamento nella riserva sia stato effettuato contro o al di fuori di disposizioni di legge. Egli invece riconosce espressamente che è sulla base di espresse disposizioni legislative che l’Amministrazione lo ha collocato in suddetta posizione.
Le argomentazioni del ricorrente sono allora tutte dirette a censurare la violazione del principio di irretroattività della legge che sarebbe stato leso dall’art. 1 della L. 662 del 1996.
Prospetta poi una questione di costituzionalità delle norme contenute nell’art. 7 comma 7 d.lgs. n. 165 del 1997 e nell’art. 1 bis della L. 250 del 2001 assumendone la irragionevolezza nella parte in cui hanno escluso la possibilità di transitare nell’ausiliaria il personale in possesso della anzianità di servizio di 25 anni.
Vanno quindi affrontati in ordine logico i punti della controversia che, invero, è di agevole soluzione.
Il ricorso è, infatti, manifestamente infondato nel merito, ciò che consente anche di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dell’Amministrazione, esclusa quella tesa a rilevare il difetto di giurisdizione per la pretesa inerente le differenze del trattamento pensionistico, che è fondata.
E’ pacifico infatti, che avendo l'indennità di ausiliaria spettante ai militari, natura di assegno accessorio del trattamento pensionistico, i ricorsi con i quali si avanzano pretese incidenti sulla medesima o intese al conseguimento di un più favorevole trattamento pensionistico rientrano nella giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di controversie sostanzialmente pensionistiche (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 luglio 2009, n. 6341). Il Collegio ricorda che la giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale.
Ciò premesso, va rilevato che il ricorrente contesta anzitutto il meccanismo di salvezza degli effetti dei due decreti legge non convertiti, più volte citati.
Va allora affrontata e chiarita la portata dell’art. 77 ultimo comma della Costituzione con riferimento alla presente vicenda controversa.
Tale disposizione, all’ultimo periodo, dispone che “le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
In dottrina si è proposta una efficace classificazione degli interventi di “sanatoria”, distinguendo tra:
sanatoria per cristallizzazione;
sanatoria per riproduzione della disciplina recata dal decreto decaduto.
Nel primo caso, che è quello utilizzato per salvare gli effetti dei due decreti legge oggetto di esame, la sanatoria viene realizzata attraverso una clausola di rinvio a quanto scaturito dall’applicazione del decreto legge non convertito.
Nella fattispecie, l’art. 1 comma 180 della L. 662 del 1996 recita: “restano validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 28 settembre 1996, n. 505 e del D.L. 29 novembre 1996, n. 606”.
La clausola di salvezza, ha provveduto a cristallizzare gli effetti prodotti dai decreti decaduti, non disponendo invece per i rapporti futuri. Il periodo compreso tra il 28.09.1996 e il 31.12.1997 è quindi coperto dal complesso della disciplina contenuta nei commi 178 e 180 della L. 662 del 1996 che, da un lato ha disposto la salvezza degli effetti dei decreti, dall’altro ha disciplinato il periodo fino al 31.12.1997 stabilendo che fino a quella data, il collocamento in ausiliaria sarebbe stato disposto unicamente per sopraggiunti limiti di età.
Nella ipotesi di riproduzione della disciplina, il meccanismo giuridico funziona diversamente.
Quando il legislatore interviene con la riproduzione, procura la medesima conseguenza di mantenere fermi gli effetti giuridici prodotti dal decreto decaduto ma non si limita a questo, spingendosi anche a fornire giuridico fondamento non solo a quanto è già accaduto ma anche a quanto accadrà.
Quindi, a ben vedere, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, solo la sanatoria per riproduzione produce effetti retroattivi. Il meccanismo della cristallizzazione, che è quello utilizzato dal legislatore nella fattispecie, è ben diverso da come è invece descritto dal ricorrente.
Con la legge di cristallizzazione, attraverso la clausola di salvezza degli effetti e dei rapporti, non si introducono affatto nuove norme, ma si conferisce titolo giuridico a ciò che si era verificato sotto la precaria vigenza del decreto legge decaduto.
Il meccanismo è quindi quello della novazione del titolo giuridico di effetti che si sono già verificati, novazione che trova diretta copertura costituzionale nell’art. 77 comma 3 della Carta fondamentale che consente la conferma ed il consolidamento del pregresso.
Vero è quindi, che la legge di cristallizzazione non costituisce equipollente della legge di conversione, ma proprio perché la sanatoria provvede a consolidare gli effetti prodotti dal decreto decaduto senza disporre in ordine a rapporti futuri. Essa quindi, non produce effetti stricto sensu retroattivi.
Nel caso che occupa il Collegio la ricostruzione del quadro è agevole:
l’art. 1 comma 180 della L. 662 del 1996 ha fatto salvi (con il descritto meccanismo della cristallizzazione) gli effetti dei decreti decaduti;
il ricorrente non poteva in alcun modo avvalersi dell’art. 7 commi 6 e 7 del d.lgs. n. 165 del 1997 in quanto per i beneficiari di tali disposizioni era richiesto un servizio effettivo non inferiore a 40 anni;
è, in definitiva, pacifico che la posizione del ricorrente è stata definita in base alla disciplina vigente al momento della sua cessazione dal servizio permanente; non è superfluo ricordare che le norme applicabili al pensionamento sono, infatti, quelle in vigore al momento in cui viene formalizzata la cessazione dal servizio, con un decreto che acquista efficacia solo con la registrazione da parte dell'organo di controllo; alla data di accoglimento dell'istanza di cessazione dal servizio (27.03.1997), era in vigore l’art. 1 comma 178 della L. 662 del 1996 che prevedeva che a partire dal 28.09.1996 fino al 31.12.1997, il collocamento in ausiliaria sarebbe stato disposto unicamente per sopraggiunti limiti di età.
Il ricorso è, in definitiva, infondato, così come per le ragioni finora espresse è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento agli art. 1 L. 662 del 1996, dell’art. 7 comma 7 d.lgs. n. 165 del 1997 e dell’art. 1 bis della L. 250 del 2001 rispetto agli artt. 77 ultimo comma, 136 e 137 della Costituzione, peraltro totalmente inconferente rispetto alla fattispecie oggetto della presente vicenda controversa.
L’infondatezza del ricorso impone l’applicazione della regola della soccombenza per ciò che concerne le spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe così decide:
dichiara inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice adito, con riferimento alla domanda di attribuzione delle differenze pensionistiche; indica la Corte dei Conti quale giudice munito di giurisdizione sul punto;
rigetta il ricorso per tutte le ulteriori domande.
Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, in favore dell’Amministrazione, che liquida in € 2.000/00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2010



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