T.A.R. SARDEGNA - SEZIONE I - Sentenza 26 gennaio 2010 n. 87
Pres.ff A. Maggio; Est. G. Manca
F. P. (avv.ti R. Ghironi, G. Mameli e T. Tegas) c/
il Comune di Lanusei (avv. M. Mura) |
|
Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Controversie in materia di incentivi per la progettazione interna alle stazioni appaltanti - Giurisdizione g.a. – Non sussiste
|
|
La disciplina degli incentivi per la progettazione interna alle stazioni appaltanti coinvolge istituti che attengono al trattamento economico accessorio del dipendente pubblico, e quindi a profili del rapporto di lavoro esclusi, ex art. 63, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dalla cognizione del giudice amministrativo.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, Sul ricorso numero di registro generale 884 del 2009, proposto da
F. P., rappresentato e difeso dagli avvocati Rosalino Ghironi e Giuseppina Mameli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tonino Tegas in Cagliari, via Pessina n. 9;
contro
il Comune di Lanusei, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Matilde Mura, con domicilio eletto presso il suo studio legale in Cagliari, via Ancona N.3;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della delibera G.M. n. 101 del 10 giugno 2009 avente ad oggetto "art. 92 del D. Lgs 163/2006-interpretazione autentica ed indirizzi agli uffici per l'erogazione dei compensi incentivanti" pubblicata
all' Albo Pretorio del Comune di Lanusei il 17 giugno 2009;
2) della determinazione n. 534 del 12 giugno 2009 del responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune di Lanusei;
3) d'ogni altro atto antecedente, presupposto, consequenziale e connesso, comprese le relazioni
del 12 e 13 maggio 2009 del Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici del Comune di Lanusei.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lanusei;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Ritenuto
che con il ricorso in epigrafe, il geom. Pisano, dipendente del Comune di Lanusei, domanda l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale e della determinazione del responsabile del servizio tecnico comunale con le quali è stato modificato il regime per la corresponsione degli incentivi per la esecuzione della progettazione di lavori pubblici da parte di professionisti appartenenti all’ufficio tecnico, secondo quanto previsto, dapprima, dall’art. 18 della legge n. 109 del 1994, e attualmente dall’art 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
che si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale intimata, chiedendo preliminarmente che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
che alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato, in diritto,
che il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
che, infatti, ai sensi dell’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001, sono “devolute al giudice amministrativo le sole controversie aventi per oggetto le procedure concorsuali volte alla assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 3”;
che la disciplina degli incentivi per la progettazione interna alle stazioni appaltanti coinvolge istituti che attengono al trattamento economico accessorio del dipendente pubblico, e quindi a profili del rapporto di lavoro esclusi, per il citato art. 63, dalla cognizione del giudice amministrativo;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
che l’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto una nuova disciplina della translatio judicii, ai sensi della quale la riassunzione della domanda davanti al giudice indicato come competente deve avvenire (pena l’estinzione del processo) entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che declina la giurisdizione;
che, quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio, considerata la peculiarità della questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Alessandro Maggio, Presidente FF
Grazia Flaim, Consigliere
Giorgio Manca, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/01/2010
|
|