T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE I - Sentenza 28 gennaio 2010 n.
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Pres.Aldo Ravalli – Est. Carlo Dibello.
Galluccio e altro (avv. A. Vantaggiato) c.
Comune di Galatina (avv. V. Pellegrino),
Centro Salento Ambiente s.p.a. |
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1. Processo – Processo amministrativo – Gestione dei rifiuti – Piano tariffario integrativo – Soggetti che si trovano in una situazione di collegamento diretto con il territorio dell’ente civico impositivo – Sono legittimati.
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2. Autonomia e decentramento – Organi e funzioni di province comuni ed enti locali – Gestione dei rifiuti – Piano tariffario integrativo – Adozione – Compete al Consiglio comunale.
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1. Ai fini dell’impugnazione del Piano tariffario integrativo per la gestione dei rifiuti, resosi necessario per disporre il pagamento, in favore del gestore del servizio, dei maggiori costi non preventivati in sede di Pef (piano economico finanziario redatto a cura del gestore), sono legittimati quei soggetti che si trovano in una situazione di collegamento diretto con il territorio entro i cui limiti si esercita la potestà impositiva dell’ente civico, in quanto detto collegamento radica in capo ai ricorrenti una posizione certamente qualificata ad adire il giudice amministrativo a protezione di un interesse, quale quello di integrità del patrimonio, suscettibile di essere inciso dalla delibera impugnata.
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2. Ai sensi dell’art.42, d.lg. 18 agosto 2000 n.267, compete al Consiglio comunale adottare un Piano tariffario integrativo per la gestione dei rifiuti, resosi necessario per disporre il pagamento, in favore del gestore del servizio, dei maggiori costi non preventivati in sede di Pef (piano economico finanziario redatto a cura del gestore).
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N. 00327/2010 REG.SEN.
N. 01102/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2008, proposto da:
Galluccio Giacomo, Giaccari Angelo , Derniolo Luigi, De Paolis Sante, Pascali Addolorata, Maiorano Gabriella, Calimero Natale , IGAM s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Mauro Raffaele , rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Galatina, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Valeria Pellegrino in Lecce, via Augusto Imperatore, 16; Ato Le/2;
nei confronti di
Centro Salento Ambiente Spa;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-della delibera della Giunta del Comune di Galatina n.168/2008, approvata il 13.5.2008 e pubblicata il 5.06.2008, con la quale è stato approvato il “ Piano Tariffario integrativo Gestione rifiuti anno 2007” nonché, ove occorra e nei limiti della connessione con il nuovo atto di determinazione della tariffa integrativa :
-della delibera n.208 del 23.05.2008, pubblicata il 5.6.2008, di approvazione della tariffa 2008 ;
-della delibera n.21 del 28.5.2008 di approvazione del bilancio 2008;
-di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Galatina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/12/2008 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. Angelo Vantaggiato per la parte ricorrente e Valeria Pellegrino per il Comune di Galatina ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il provvedimento impugnato , la Giunta Comunale di Galatina ha approvato il Piano tariffario integrativo anno 2007 per la gestione dei rifiuti dell’importo di € 337.739,91.
Il piano tariffario integrativo è stato approvato per la necessità di disporre il pagamento , in favore del gestore del servizio e su richiesta del medesimo- la società Centro Salento Ambiente Spa-, dei maggiori costi non preventivati in sede di Pef ( piano economico finanziario redatto a cura del gestore ).
La maggiore onerosità del servizio , di cui la stessa Giunta dà atto, è dipesa dalla decisione, - non riconducibile alla gestione societaria - assunta dall’ATO LE/2 e dalla Regione Puglia, di chiudere l’impianto di smaltimento rifiuti sito in Nardò- località Castellino, con successivo obbligo di trattamento presso l’impianto Sud gas di Poggiardo e invio del prodotto stabilizzato nelle discariche del tarantino.
Da tanto sono derivati maggiori oneri connessi ad un più complesso ciclo di smaltimento dei rifiuti.
La Giunta ha così deliberato la necessità di integrare con il suddetto maggior costo di € 337.739,91 il piano tariffario 2007 approvato con delibera del stesso esecutivo comunale n.137 del 24 aprile 2007 ripartendo, sulla base di percentuali precedentemente utilizzate, il maggior onere tra utenze domestiche e utenze non domestiche ; si è pure stabilito che il pagamento del maggior costo sarebbe avvenuto in unica soluzione entro il 20 giugno 2008..
Occorre anche premettere che il provvedimento impugnato è stato adottato dopo la approvazione, con delibera di Consiglio Comunale 15 del 30 aprile 2008, del piano finanziario gestione rifiuti per il 2008 , nonché dopo la approvazione del bilancio dell’ente civico.
I ricorrenti lamentano le seguenti violazioni :
I- violazione artt.162,172 lettera e), 174 e 175 d.lgs 267/2000- Violazione art 37 regolamento comunale della tariffa- sviamento di potere- violazione art. 1, comma 169 legge 296/06;
II- incompetenza dell’organo- violazione dell’art 42 d.lgs 267/2000;
III- travisamento dei fatti- sviamento di potere- irrazionalità manifesta;
IV- travisamento dei fatti –sviamento di potere sotto altro profilo- violazione e falsa applicazione della delibera c.c. 37/07 – incompetenza dell’organo;
V- violazione e falsa applicazione art 8 comma 3 lettera d dpr 158/99 ed art 33 regolamento comunale tariffa – violazione art 172 e 174 d.lgs 267/2000 sotto altro profilo
Il Comune di Galatina si è costituito in giudizio ed ha affidato la difesa ad argomentazioni articolate , tutte convergenti nella direzione della inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, e della sua infondatezza nel merito.
Alla udienza pubblica del 3 dicembre 2008 la controversia è stata assunta in decisione
DIRITTO
Il Collegio deve esaminare , prima di tutto, l’eccepito difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali, ad avviso della difesa del Comune di Galatina, “ non hanno a tutt’oggi dimostrato a quale titolo agiscono e per la tutela di quali interessi”.
Difetterebbe, più in dettaglio, la prova della sussistenza di un rapporto di utenza del servizio “ non avendo gli stessi dimostrato in alcun modo di occupare o condurre locali o aree scoperte ad uso privato ubicati nel territorio comunale e assoggettati a TIA”
Il rilievo non può essere condiviso.
I ricorrenti assumono, sotto tale profilo, di essere cittadini residenti nel Comune di Galatina, mentre la IGAM srl è società con sede nello stesso territorio comunale ( vedi memoria difensiva del 21 novembre 2008 in atti).
Il Collegio stima sufficiente la affermazione di trovarsi in una situazione di collegamento diretto con il territorio entro i cui limiti si esercita la potestà impositiva dell’ente civico , che costituisce materia della odierna controversia .
Detto collegamento radica in capo ai ricorrenti una posizione certamente qualificata ad adire il Giudice Amministrativo a protezione di un interesse , quale quello di integrità del patrimonio, suscettibile di essere inciso dalla delibera impugnata.
Da quest’ultimo punto di vista si osserva che , malgrado la natura di atto amministrativo generale della delibera impugnata in principalità , occorre riconoscere che alcune statuizioni in essa contenute appaiono idonee a produrre una lesione immediata della sfera giuridica dei ricorrenti .
Tanto deve dirsi circa le modalità temporali della esazione del costo integrativo del servizio di smaltimento dei rifiuti, che non lasciano dubbi in merito alla immediata attuazione del prelievo fiscale.
Ciò detto in via preliminare, si rileva che la questione centrale da risolvere ai fini della presente controversia attiene alla corretta individuazione dell’organo di governo del Comune competente ad adottare provvedimenti di carattere integrativo in tema di determinazione della tariffa, da corrispondere ad una società che assicura il servizio di smaltimento dei rifiuti in ambito locale .
La questione è disciplinata dall’art 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali.
La norma, al suo secondo comma , lettera F) attribuisce al Consiglio Comunale competenza in merito alla “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; così come devolve all’organo assembleare la “disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi “
Il riparto di competenze tra Consiglio Comunale e Giunta Comunale in materia si fonda , non diversamente da quanto accade in altri ambiti, sul criterio della competenza generale riservata all’organo consiliare e sul riconoscimento, all’esecutivo, di una competenza in via meramente residuale.
Nell’esercizio della potestà impositiva dell’ente locale la Giunta dispone , pertanto, di un ambito limitatissimo di competenza che concerne esclusivamente, secondo la esplicita previsione normativa sopra ricordata , la determinazione delle aliquote, ossia la mera fissazione di una percentuale o di un coefficiente numerico di calcolo del prelievo, che presuppone l’impiego di una discrezionalità tecnica assoluta.
Tutto ciò che esorbita dalla mera determinazione dell’aliquota deve essere ricondotto alla sfera di competenza dell’organo consiliare costituendo tale organo la sede naturale di svolgimento del confronto dialettico tra forze di maggioranza e di opposizione con conseguente miglior rappresentazione degli interessi della comunità locale di riferimento.
Questa considerazione si impone anche alla luce del generalissimo principio vigente in materia tributaria , dotato di dignità costituzionale nel nostro ordinamento ai sensi dell’art 23 Cost, e certamente valevole anche con riguardo alla fiscalità locale, secondo il quale l’esercizio della potestà impositiva nei confronti dei cittadini richiede, quale suo indispensabile presupposto , una legge attributiva della relativa potestà pubblicistica( no taxation without representation ) .
Il fondamento legislativo della potestà impositiva deriva dalla necessità di fare in modo che la prestazione tributaria imposta ai membri della collettività sia frutto di quella dialettica democratica che può essere dispiegata compiutamente solo nella sede assembleare, ove i rappresentanti del popolo ( o della comunità locale di riferimento) possono liberamente confrontarsi .
Il Collegio rileva, ritornando alla disamina della fattispecie concreta , che il provvedimento adottato dalla Giunta non si limita alla indicazione di un parametro numerico da applicare al fine di integrare il costo del servizio in funzione della sua maggiore onerosità .
Esso impone , infatti, anche una modalità di pagamento in favore del gestore del servizio in unica soluzione con immediate ricadute nella sfera giuridica degli utenti del servizio stesso, ossia, in definitiva, dei cittadini e degli operatori residenti .
Sotto tale profilo, è innegabile che la delibera di giunta comunale impugnata contenga valutazioni che, lo si ripete, vanno al di là della fissazione della aliquota, risolvendosi in una modalità di esercizio della potestà impositiva decisamente assimilabile ad un atto di pianificazione del prelievo fiscale che viene imposto alla stregua della cd una tantum .
Un atto di questa natura è però sottratto alla sfera di competenze della Giunta Comunale , che non può avocare a se stessa una decisione dal peso politico così rilevante come quella di un repentino incremento del costo di un servizio da imporre a una collettività nel suo insieme.
Siffatta modalità di esercizio della potestà impositiva richiede senz’altro la estrinsecazione delle dinamiche proprie del dibattito consiliare al fine di permettere ai rappresentanti del corpo elettorale locale di valutare appieno le conseguenze che un prelievo fiscale così concepito può provocare sulla comunità di riferimento e, più in specie, sugli utenti del servizio.
E’ dunque condivisibile l’assunto giurisprudenziale secondo il quale “La determinazione e l'aggiornamento della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è sottoposta alla competenza del Consiglio Comunale e non della Giunta per la ragione che trattandosi dell'esercizio del potere impositivo riconosciuto al Comune soltanto l'organo rappresentativo di tutti i cittadini può svolgere tale compito.(T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 12-06-2009, n. 1087 ).
A tanto deve aggiungersi che la decisione di integrare la previsione del costo del servizio in funzione di un incremento ritenuto “imprevedibile” esige la considerazione delle modalità temporali di esazione della tariffa attesa la non irrilevante misura dell’incremento stesso e la necessità di ponderare con equilibrio le ricadute connesse ad un prelievo attuato, come si è osservato, una tantum .
Alla stregua delle argomentazioni sopra svolte, il ricorso merita accoglimento e impone l’annullamento della delibera di Giunta impugnata in principalità.
Le ulteriori censure sviluppate possono ritenersi assorbite.
Le spese si liquidano secondo il criterio della soccombenza in misura pari a € 1.500,00 a carico del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla la delibera di Giunta del Comune di Galatina n.168 del 2008.
Condanna il Comune di Galatina al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.500,00 in favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 03/12/2008 con l'intervento dei Magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Carlo Dibello, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2010
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