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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 27 gennaio 2010 n. 46
Concetta Anastasi – Presidente f.f. ed Estensore.
Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi in Agricoltura
(Arssa) (avv. S. Mazza) c. Carvelli (avv. F. Venturino).


Processo – Processo amministrativo – P.A. – Declaratoria di nullità di un proprio atto – Domanda – E’ improponibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Va dichiarata l’improponibilità per difetto assoluto di giurisdizione della domanda con la quale una p.a. chiede la declaratoria di nullità di un proprio atto, che qualifica come concessione-contratto, previo accertamento, quindi, della sua legittimità.


N. 00046/2010 REG.SEN.
N. 00470/2006 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso R.G. n. 470 del 2006, proposto da

“Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi in Agricoltura (Arssa)”, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Mazza, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, via Indipendenza, n. 5;

contro



Carvelli Domenica di Petilia Policastro, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Venturino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Catanzaro, viale De Filippis, n. 104;

per l'annullamento
della concessione-contratto stipulata in data 16 febbraio 2001 con la sig.ra Carvelli Domenica, con atto rep. n. 122984 del 16.2.2001 in notar Paola Gualtieri e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ovvero per la dichiarazione e l’accertamento della risoluzione del rapporto di concessione-contratto tra l’ARSSA e la signora Carvelli Domenica, per inadempimento di quest’ultima e per la conseguente condanna della signora Carvelli a rilasciare immediatamente l’UF. n.234, riportata al NC.T. del Comune di Petilia Policastro alla partita 5183, figlio 48, particella 140, libera da persone, animali e cose ed a restituirla nelle medesime condizioni di fatto e di diritto in cui l’unità fondiaria era stata consegnata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Carvelli Domenica di Petilia Policastro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2009, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con atto notificato in data 7.4.2006 e depositato in data 21.4.2006, la ricorrente “Agenzia Regionale Sviluppo e Servizi in Agricoltura (Arssa)” premetteva che, con verbale dell’11.10.1963, la commissione per l’assegnazione provvisoria dei terreni disponibili dell’allora “Opera di Valorizzazione Sila” aveva assegnato le unità fondiarie n. 234 a e 239b del fondo San Cesareo Valle Monica del Comune di Petilia Policastro al sig. Domenico Carvelli -nei confronti del quale era già stata disposta l’assegnazione della U.F. n. 232- e, con successivo verbale del 15.9.1964, aveva assegnato provvisoriamente le suddette unità fondiarie n. 234a e n.239b al sig. Saporito Antonio in cambio dell’unità fondiaria n. 201.
Precisava che, con la deliberazione di C.A. n. 403 del 10.6.1965, veniva ratificato l’ultimo operato della commissione, revocando implicitamente il verbale del giorno 11.10.1963 ed assegnando al sig. Saporito le unità fondiarie n. 234a e 239b, insieme ai fondi di cui alle unità 238b e 237a e b, già nella sua disponibilità.
Precisava inoltre che, con la successiva deliberazione del Commissario 20.2.1978 n. 261, si procedeva all’assegnazione definitiva ed alla vendita dei terreni in favore dei coltivatori con rapporto di assegnazione provvisoria.
Esponeva che, con deliberazione n. 275/PR del 2.6.1997, l’ente, nel frattempo trasformatosi in ARSSA, dichiarava il subingresso della signora Carvelli Domenica in tutti i rapporti e diritti del defunto padre Carvelli Domenico, relativamente all’assegnazione provvisoria dell’unità fondiaria n. 232, riportata nel NCT del Comune di Petilia Policastro alla partita 11229, foglio n. 48 , part. nn. 23 e 150, e che, con la concessione-contratto stipulata in notar Paola Gualtieri di Catanzaro rep. n. 122984 del 16.2.2001, veniva ceduto alla suddetta sig.ra Carvelli Domenica l’appezzamento di terreno riportato al N.C.T. del Comune di Petilia Policastro alla partita 5183 foglio 48 part. 140, corrispondente all’U.F. 234 a (non già 232), fissando il prezzo di vendita, ai sensi dell’art. 4, comma 1°, della legge regionale n. 10 del 2000, in complessive £. 5.144.940 (oggi: €. 2.657,13), da corrispondersi in dieci rate costanti annuali a decorrere dal 31.8.2001.
Precisava, in particolare, che, con l’art. 4 del suddetto atto di assegnazione definitiva, l’assegnataria dichiarava di avere conseguito il possesso materiale del fondo sin dal 1963 e di averlo sempre coltivato continuativamente, con ciò mostrando di aver sempre avuto ininterrottamente il possesso dei terreni costituenti l’unità fondiaria.
Premessi questi antefatti, spiegava che la presente controversia traeva origine dalla lettera prot. n. 1424 del 20.8.2001, con cui la sig.ra Saporito trasmetteva all’ARSSA gli atti del giudizio intrapreso davanti al Tribunale di Crotone nei confronti della signora Carvelli, al fine di ottenere la reintegra nel possesso del fondo dell’U.F. n. 234, oggetto del rep. n. 122984 del 16.2.2001, che sarebbe stato, in realtà, posseduto dal di lei padre, sig. Antonio Saporito, dal 1965 fino alla data della sua morte, avvenuta nel 1980.
L’ARSSA esponeva che, successivamente, comunicava alla sig.ra Carvelli l’avvio del procedimento di annullamento dell’atto stipulato nel 2001, dapprima con la lettera a.r. del 16.9.2001, non seguita da alcun riscontro, e successivamente, con lettera a/r prot. n. 1570 del 20.9.2001, rifiutando, nel contempo, di accettare il pagamento della prima rata di acquisto nonché delle successive, anche perché, nel frattempo, con la lettera prot. n. 188 dell’11.2.2003, il difensore della sig.ra Saporito trasmetteva, rispettivamente, copia dell’ordinanza n. 1616/02 del Tribunale di Crotone in composizione monocratica e copia dell’ordinanza n. 82/03 del medesimo Tribunale in composizione collegiale, con le quali si riconosceva giudizialmente il possesso da parte della sig.ra Saporito del terreno di cui alla U.F. n. 234 a.
Con il presente ricorso, l’ARSSA lamentava che la propria lettera prot. n. 400023 del 21.1.2004, inviata con raccomandata a/r del 24.1.2004, con cui aveva invitato la sig.ra Carvelli a risolvere in via stragiudiziale il rapporto instaurato con la concessione-contratto rep. n. 122984 del 16.2.2001, rimaneva priva di riscontro, per cui si vedeva costretta ad adire questo Tribunale, per chiedere la declaratoria di nullità della suddetta concessione-contratto in notar Paola Gualtieri di Catanzaro rep. n. 122984 del 16.2.2001, inerente l’assegnazione definitiva dell’U.F. n. 234a alla sig.ra Carvelli.
A sostegno del proprio ricorso, deduceva:
- violazione delle seguenti norme imperative: artt. 42 e 44 Costituzione; artt. 16 e 17 L. n. 230/1950; art. 21 L. n. 841/1950; art. 10 L. n. 38671976; art.4 L.R. n.10/2000;
La ricorrente difettava ab origine del fondamentale requisito della coltivazione in maniera continuativa dei terreni assegnati, non avendone mai avuto l’effettivo possesso.
- violazione degli artt. 16 e 17 L. n. 23071950.
La concessione-contratto del 16.2.2001 sarebbe affetta da insanabile nullità, in quanto posta in essere in violazione delle norme che prevedono che l’assegnazione dei fondi di riforma agraria avvenga in favore dei lavoratori della terra che non siano già proprietari dei fondi rustici.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con memoria depositata 12.5.2009, si costituiva la sig.ra Carvelli ed eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo giudice, versandosi, nella specie, a suo avviso, in situazioni giuridiche patrimoniali In subordine, eccepiva la prescrizione del termine per ricorrere, essendo il contratto di cui si chiede la revoca stipulato in data 16.2.2001 ed il ricorso notificato in data 7.4.2006 .
Nel merito, rilevava che il terreno oggetto della concessione-contratto e quello oggetto del giudizio possessorio innanzi al Tribunale di Crotone sarebbero diversi, adombrando, quindi, la possibilità che si trattasse di un mero errore materiale.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.
Con memoria depositata in data 7.5.2009, parte ricorrente replicava alle eccezioni ed alle tesi difensive svolte ex adverso.
Questa Sezione, con sentenza interlocutoria n. 663 del 23.6.2009, al fine di accertare la sussistenza o meno dell’adombrato errore materiale nonché di ricostruire con completezza la fattispecie dedotta in giudizio, ordinava incombenti istruttori, chiedendo, fra l’altro, “documentati chiarimenti in ordine alla effettiva e reale corrispondenza tra il terreno oggetto della concessione- contratto del 16.2.2001, indicato alla partita 5183, e quello oggetto del giudizio possessorio, individuato alla partita 3659”.
L’ARSSA, con nota depositata il 31.7.2009, precisava che era stata effettivamente accertata la corrispondenza tra il terreno indicato alla partita 5183, oggetto della concessione- contratto del 16.2.2001, e quello indicato alla partita 3659, oggetto del giudizio possessorio, che si era concluso con la sentenza n.802/2006 del Tribunale di Crotone, non gravata da appello.
Alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2009, il ricorso passava in decisione.

DIRITTO



Con il presente giudizio, l’ARRSA chiede la declaratoria di nullità dell’atto in notar Paola Gualtieri di Catanzaro rep. n. 122984 del 16.2.2001, avente ad oggetto l’assegnazione definitiva dell’U.F. n. 234a, a suo tempo stipulato con la sig.ra Carvelli dalla medesima amministrazione, che qualificando il suddetto atto come concessione-contratto, avente connotazioni pubblicistiche, ritiene radicata, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art.5 della legge 6.12.1971 n.1078.
Invece, la resistente sig.ra Carvelli, assumendo che la presente controversia concerna situazioni giuridiche patrimoniali discendenti dalla concessione ed aventi, dunque, consistenza di diritti soggettivi, solleva eccezione di inammissibilità del ricorso, sostiene che la fattispecie dedotta in giudizio ricada nella sfera di giurisdizione del Giudice Ordinario.
Il Collegio osserva che la presente fattispecie presenta connotati molto peculiari, in quanto il giudizio viene introdotto da un’amministrazione che chiede la declaratoria di nullità di un proprio atto, che qualifica come concessione-contratto, previo accertamento, quindi, della sua legittimità.
Si pone preliminarmente, quindi, una questione inerente la sussistenza delle condizione di ammissibilità dell’azione, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., avuto particolare riguardo all’interesse dedotto in giudizio, che incide sulla proponibilità dell'azione non solo dinnanzi al giudice amministrativo, ma dinanzi a qualsiasi giudice.
Invero, occorre valutare se la fattispecie dedotta in giudizio ricada in un’ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, che si ha allorquando, in ordine ad una determinata controversia, manca in astratto, in qualsiasi giudice, il potere di emanare una decisione sia di merito, sia anche solo processuale (conf.: Cass. Civ, S.U., 20.11.1971, n. 3355).
Questa situazione di improponibilità assoluta della domanda si verifica esclusivamente quando, alla stregua dei fatti allegati, non si rinvengano nell'ordinamento alcuna norma e/o principio, astrattamente idonei a far rientrare la posizione dedotta fra quelle suscettibili di tutela giurisdizionale, diretta od indiretta (conf.: Cass. Civ. S.U. 22.10.1984 n. 5363).
Nella specie, l’ARSSA chiede un accertamento di legittimità in ordine ad un atto dalla medesima posto in essere, azionando un interesse inteso a verificare, in via preventiva, i limiti della propria attività amministrativa-funzionale, vale a dire i limiti dei propri poteri pubblici o, in ipotesi, la preventiva orientazione dell’esercizio di essi.
In altri termini, nella specie, viene postulata la garanzia giurisdizionale -e per di più preventiva- di pubblica funzione, senza che si deduca alcuna lesione per l’esercizio dell’azione giurisdizionale, per cui, anche a voler prescindere da ogni questione in ordine all’ammissibilità o meno, sul piano processuale, di un accertamento avente ad oggetto l’individuazione della esatta direzione soggettiva dell’esplicazione di una qualsiasi posizione al di fuori del riferimento ad una fattispecie concreta, occorre considerare che una garanzia preventiva della funzione pubblica non è data nel nostro ordinamento.
Invero, la pubblica funzione non necessita di essere preventivamente verificata dal giudice, né potrebbe esserlo dal momento che essa può e deve essere responsabilmente esercitata, salve le garanzie apprestate alla posizioni che si assumono lese dall’attività ad essa ascritta.
Del resto, la postulazione di una verifica giudiziale preventiva della pubblica funzione o del suo esercizio da parte dell’autorità, che pur assume di esserne investita, importerebbe il sottrarsi, da parte della stessa, dalle responsabilità sue proprie, con rinuncia ad una attribuzione irrinunciabile “ex se” nonché con devoluzione al giudice di una sua inammissibile supplenza (conf.: Cass. Sez. Un. n. 3781 del 1975)
Pertanto, tale postulazione va ritenuta in sé, cioè in astratto, come uno strumento incompatibile con il ruolo e con la nozione stessa di funzione pubblica e, pertanto, si pone come contraria rispetto al sistema stesso, che il detto ruolo assegna e che la detta nozione assume.
Invero, l’ARSS, qualora ritenga che la fattispecie dedotta in giudizio involga l’esercizio di poteri pubblicistici, potrà agire in via di autotutela, in attuazione del principio discendente all’art. 97 Cost, di buon andamento dell’azione amministrativa, che impegna l'Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire e che, quindi, autorizza il riesame di quelli già adottati, nei casi in cui ciò si renda necessario od opportuno, alla luce di un nuovo apprezzamento della fattispecie o di circostanze sopravvenute, anche al fine di prevenire successive contestazioni, nell’esercizio di un potere che consente di emendare autonomamente l'azione amministrativa dalle illegittimità commesse, spettante, per definizione, all'organo che ha adottato l'atto asseritamente contrario alle regole di diritto che ne disciplinano l'attività.
Non v'è dubbio che - di tale nuovo apprezzamento, così come delle circostanze sopravvenute - l'organo competente ad agire in via di autotutela è tenuto a dare "esplicita e puntuale contezza" (conf. ex plurimis: Cons. Stato, Sez. V, 02 luglio 2001 , n. 3610).
In definitiva, va dichiarata l’improponibilità della domanda per effetto assoluto di giurisdizione.
L’intento dell’Amministrazione – ex sé suscettibile di positivo apprezzamento- di agire per il ripristino della legalità ritenuta violata consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, Prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, dichiara l’improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente FF, Estensore
Giovanni Iannini, Consigliere
Alessio Falferi, Referendario

 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2010



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