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| n. 1-2010 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I - Sentenza 18 gennaio 2010 n. 295
Pres. Giovannini - Est. Martino
Todorova (Avv.ti Di Lullo , Sanino) c/ Ministero della Giustizia (Avvocatura generale dello Stato) |
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1. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – Concorso per uditore giudiziario -Valutazione delle prove scritte ed orali– Discrezionalità tecnica – Sindacabilità - Limiti
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2. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – Valutazione delle prove – “ Inidoneità “ – Sufficienza
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3. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – Concorso per uditore giudiziario – Criteri di valutazione – Particolare illustrazione – Necessità - Esclusione
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4. Pubblico impiego – Concorsi pubblici – Concorso per uditore giudiziario -Commissione – Suddivisione in collegi – Valutazione del candidato – Commissione nella sua interezza - Legittimità
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1. Le valutazioni espresse, da una Commissione di concorso ( nel caso di specie concorso per uditore giudiziario ), nelle prove scritte ed orali dei candidati costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate, ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti.
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2. Il giudizio di inidoneità, così come il voto numerico, costituisce espressione sintetica, ma esaustiva della valutazione della Commissione, soddisfacendo adeguatamente l’onere della motivazione previsto dall’ art. 3 della L. n. 241/90,e più in generale, i principi sanciti dall’art. 97 Cost.. In altri termini, il giudizio di inidoneità contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale, che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato. Un difetto di motivazione di tale giudizio di inidoneità potrebbe apprezzarsi solo ove il candidato offrisse elementi idonei a supportare l’arbitrarietà o l’irragionevolezza del giudizio.
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3. I criteri di valutazione delle prove scritte, in cui si articola il concorso per uditore giudiziario, non necessitano di particolare illustrazione essendo sostanzialmente in re ipsa, a differenza che in altre ipotesi di procedimenti concorsuali, come ad esempio nelle gare pubbliche di appalto aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l’intensità della discrezionalità tecnica dell’amministrazione è espressa anche dalla variabilità degli elementi da valutare, con la conseguente esigenza di individuare ed esplicitare gli elementi stessi.
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4. Per quanto concerne l’aspetto procedimentale di un concorso pubblico, occorre segnalare che la suddivisione in Collegi della Commissione di concorso rappresenta soltanto una modalità per agevolare i compiti di quest’ultima e che, comunque, la valutazione complessiva del candidato deve esser effettuata dalla medesima Commissione, nella sua interezza e in modo contestuale, attraverso il raffronto e lo scambio delle opinioni emerse nella correzione degli elaborati di pertinenza dei rispettivi Collegi. Nel caso di specie, il concorso per uditore giudiziario si è svolto in modo legittimo, in quanto ciascun collegio ha esaminato il tema del candidato relativo ad una materia, e terminata la lettura degli elaborati, i diversi collegi si sono riuniti per la valutazione del candidato, deliberando per ciascuna prova a maggioranza dei voti. Dunque, la valutazione su ciascun elaborato è stata espressa dall’intera sottocommissione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 343 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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Todorova Milena Ivanova, rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Di Lullo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, v.le Parioli, 180;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Mascini Luca, Meloncelli Francesco, Cassiani Ambrogio;
per l'annullamento
- del provvedimento, non comunicato, con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere le prove orali del concorso per 350 posti da uditore giudiziario bandito con d.m. 23 marzo 2004, e di ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi comprese le delibere di formazione dei criteri di massima, i criteri stessi, i provvedimenti di nomina dei commissari, l’approvazione della graduatoria finale;
e quindi per l’ulteriore annullamento
- del d.m. 30 settembre 2009 avente ad oggetto “Approvazione della graduatoria del concorso a 350 posti di uditore giudiziario indetto con d.m. 23 marzo 004”, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2009
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza giorno 2 dicembre 2009 la d.ssa Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La d.ssa Todorova ha partecipato al concorso di cui in epigrafe, conseguendo, all’esito della correzione delle prove scritte, le seguenti votazioni:
- prova di diritto amministrativo: non idoneo
- prova di diritto civile: non idoneo.
Ha quindi presentato istanza di accesso per ottenere copia degli elaborati propri, dei relativi verbali di correzione, del verbale di fissazione dei criteri generali di correzione e di valutazione.
Deduce:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 12 E 13 DEL R.D. 15 OTTOBRE 1925, N. 1860. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15 DEL D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997, N. 398. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 15 D.P.R. 487/94. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE ED, IN PARTICOLARE: IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETA’ E PERPLESSITA’.
Secondo parte ricorrente, in base al combinato disposto di cui all’art. 13, primo comma, r.d. 1860/1925 e 14, comma 2, seconda parte, d.lgs. n. 398/97, dopo che ciascun collegio ha assegnato il punteggio o formulato il giudizio, il segretario annota immediatamente il punteggio e il Presidente del Collegio (e non della Sottocommissione), e il Segretario, sottoscrivono l’annotazione.
Nel caso di specie, risulta invece che l’annotazione del punteggio in calce all’elaborato sia stata sottoscritta per entrambi i compiti dal Presidente della Sottocommissione, che era contestualmente presidente di uno dei Collegi (quello deputato alla correzione del compito di diritto civile).
Non vi sarebbe, dunque, alcuna certezza su chi e con quali modalità abbia proceduto alla valutazione degli elaborati e alla formulazione del relativo giudizio.
In secondo luogo, non vi à alcuna garanzia dell’ “immediatezza” dell’annotazione del voto in calce all’elaborato (il presidente di un collegio ha sottoscritto entrambi gli elaborati il cui giudizio dovrebbe essere stato formulato da collegi diversi), tenuto conto che il segretario sembra essere stato uno solo per entrambi i collegi.
Nel verbale della seduta in cui sono stati corretti gli elaborati della ricorrente, si legge poi che “ciascuno collegio esamina il tema del candidato relativo ad una materia, e, terminata la lettura di entrambi gli elaborati, i due collegi si riuniscono per la valutazione del candidato, deliberando per ciascuna prova a maggioranza dei voti”. Sembra, dunque, che la valutazione su ciascun elaborato sia stata espressa dall’intera sottocommissione, e, quindi, anche da quei commissari che, avendo letto (nel collegio di rispettiva pertinenza), un solo elaborato, non conoscono affatto il contenuto dell’altro.
Non è chiaro, poi, in quale momento sia avvenuta la sostituzione dei membri Carfi e Borgonovo da parte dei commissari Valente e Zeno.
2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 97 E 113 COST.. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE IN UTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE: IN PARTICOLARE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, PERPLESSITA’.
Il giudizio reso dalla Commissione è privo di idonea motivazione. Né la Commissione medesima risulta essersi dotata di idonei criteri di massima.
Un giudizio espresso in forma meramente numerica è comunque confliggente con le esigenze di trasparenza e controllo dell’attività amministrativa, oltreché con i principi di difesa in giudizio e di tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost..
Si costituiva, per resistere, l’amministrazione intimata, depositando memoria.
Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2009, con ordinanza n. 405/2009, veniva respinta l’istanza cautelare.
La d.ssa Todorova ha quindi proposto motivi aggiunti, avverso il d.m. di approvazione della graduatoria concorsuale di cui al d.m. 30 settembre 2009, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre 2009.
Parte ricorrente ha depositato una memoria, in vista della pubblica udienza del 2.12.2009, alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
2.1. E’ in primo luogo infondato il vizio di difetto di motivazione che inficerebbe il giudizio di non idoneità, la cui formulazione non consentirebbe di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione.
2.2. Costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui le valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati costituiscono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica e, come tali, sfuggono al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate, “ictu oculi” da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti.
La giurisprudenza ha pure avuto modo di evidenziare che il voto numerico (ovvero, come nel caso in esame, il conclusivo giudizio) costituisce espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della Commissione, soddisfacendo adeguatamente l’onere della motivazione previsto dall’art. 3 della l. n. 241/90, e, più in generale, dei principi sanciti dall’art. 97 Cost.
Un disposizione come quella contenuta nell’art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860 (recante “Modificazione al regolamento per il concorso in magistratura contenuto nel R.D. 19 luglio 1924, n. 1218”), il quale prevede (comma 2) che “prima dell’assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza dei voti, se il candidato merito il minimo richiesto per l’approvazione” e che (comma 3), “nell’affermativa ciascun commissario dichiara quanti punti intende assegnare al candidato..”, non viola le ricordate disposizioni in tema di motivazione del giudizio di inidoneità.
Invero, il meccanismo delineato dalla predetta normativa, non costituisce il frutto di una mera attività materiale dell’amministrazione ma è espressione di una valutazione, positiva o negativa dell’elaborato: mentre, nel primo caso, alla valutazione positiva segue l’attribuzione di un punteggio, nel secondo caso viene espresso un giudizio di inidoneità che implica, senza alcuna possibilità di dubbio, il mancato raggiungimento della sufficienza; in altri termini, il giudizio di inidoneità contiene in sé, implicitamente e manifestamente, una valutazione di insufficienza della prova concorsuale che del tutto inutilmente dovrebbe essere ulteriormente esplicitato.
Un difetto di motivazione di tale giudizio di inidoneità potrebbe apprezzarsi solo ove il candidato offrisse elementi idonei a supportare l’arbitrarietà o l’irragionevolezza del giudizio, quantomeno relativamente ai criteri predeterminati dalla Commissione, elementi tutti che, nel caso di specie, non ricorrono, in quanto la d.ssa Todorova si è limitata a sovrapporre il proprio personale apprezzamento del merito delle prove a quello operato dalla Commissione.
Agli elaborati è stato dunque dato un giudizio di inidoneità che appare sufficiente ad esprimere correttamente la valutazione effettuata dalla Commissione, non essendovi neanche l’onere di indicare un voto.
Né, pur considerando la peculiarità della disciplina del concorso per uditore giudiziario, la Commissione era tenuta ad apporre glosse, segni di correzione, et similia, poiché l’attività della Commissione di concorso è di carattere valutativo e non didattico.
Preme anche evidenziare che le prove di esame in questione si collocano nell’ambito di un procedimento preordinato all’accertamento di un certo tipo di idoneità, e formano oggetto di un giudizio che è frutto della valutazione tecnico – discrezionale da parte della Commissione, di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento, anche secondo parametri non strettamente giuridici e, comunque, più ampi rispetto ai criteri generali di correzione.
La Commissione utilizza quindi un potere discrezionale la cui sindacabilità, in questa sede, è ammessa solo in presenza di puntuali profili di illogicità manifesta, o di travisamento, non essendo configurabile la sostituzione dell’autorità giurisdizionale all’organo amministrativo appositamente competente.
2.2. Sotto altro profilo, neppure può ritenersi che la Commissione di concorso sia venuta meno all’obbligo di predeterminare i criteri di valutazione degli elaborati.
Nella seduta del 23 ottobre 2007, essa aveva infatti stabilito di considerare idoneo il singolo elaborato che:
“a) presenti una forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, e riveli adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché sufficiente chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione dei provvedimenti giudiziari;
b) presenti una pertinente ed esauriente trattazione del tema, dando prova di sufficiente conoscenza dell’istituto cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché di un’adeguata cultura giuridica generale;
c) riveli la capacità del candidato di procedere all’analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporne la soluzione, tuttavia senza che questa, se non condivisibile, possa assumere rilievo determinante nella valutazione, ove, nonostante ciò, sia comunque logicamente argomentata, in coerenza con gli istituti e i principi della materia”.
I criteri generali di valutazione, contenendo indicazioni di massima sulle caratteristiche che l'elaborato deve possedere per poter essere considerato idoneo, appaiono funzionali alla finalità per la quale la Commissione li ha previsti.
Al riguardo, la Sezione ha più volte ribadito che i criteri di valutazione delle prove scritte in cui si articola il concorso per uditore giudiziario non necessitano di particolare illustrazione essendo sostanzialmente in re ipsa, a differenza che in altre ipotesi di procedimenti concorsuali, come ad esempio nelle gare pubbliche di appalto aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui l'intensità della discrezionalità tecnica dell'amministrazione è espressa anche dalla variabilità degli elementi da valutare, con la conseguente esigenza di individuare ed esplicitare gli elementi stessi (cfr., fra le tante, TAR Lazio, sez. I, 03 luglio 2007, n. 5941).
3. Quanto, infine, ai rilievi di carattere procedimentale, giova riportare le norme qui rilevanti.
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, e 2, del d.lgs. n. 398 del 1997:
“1. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obbiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente e dal vice presidente, sostituiti dal commissario magistrato più anziano in caso di assenza o impedimento, ed assistite da un segretario.
2. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente articola ciascuna sottocommissione in tre collegi, di almeno tre componenti, presieduti dal presidente, dal vicepresidente o dal commissario magistrato più anziano ed assistiti da un segretario. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascun collegio esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova. Ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, rispettivamente, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni.”.
Ai sensi dell’art. 12, comma 5, del r.d. testé indicato:
“Nel caso che la Commissione sia divisa in Sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata la lettura degli elaborati, si riuniscono per la comunicazione delle rispettive valutazioni. Subito dopo ogni Sottocommissione assegna ai lavori da essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel precedente comma”. Ai sensi dell’art. 13, comma 1:
“Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della commissione o della sottocommissione e dal segretario”.
Alla stregua delle disposizioni sopra riportate, si evince che la suddivisione in Collegi della Sottocommissione rappresenta soltanto una modo per agevolare i compiti di quest’ultima e che, comunque, la valutazione complessiva del candidato deve essere effettuata dalla medesima Sottocommissione, nella sua interezza e in modo contestuale, attraverso il raffronto, e lo scambio, delle opinioni emerse nella correzione degli elaborati di pertinenza dei rispettivi Collegi.
In tale prospettiva, nel caso di specie, l’annotazione del voto operata, su entrambi i compiti, dal Presidente della Sottocommissione, appare conforme al dettato normativo. oltre che al tenore, testuale, delle disposizioni del d.lgs. n. 398 del 1997, testé trascritte, le quali, a ben vedere, non richiamano, relativamente ai Collegi, l’applicazione delle norme recate dall’art. 13 del ripetuto decreto n. 1860 del 1925 in tema di annotazione del voto.
Appare, infine, speciosa, l’argomentazione relativa all’asserita ambiguità del verbale, nella parte in cui viene dato conto della “sostituzione” di due membri originariamente previsti, in base al calendario delle presenze, essendo evidente che, in mancanza di diversa specificazione, tale adempimento non può che essere avvenuto all’inizio della seduta di correzione.
Né ad una diversa conclusione può indurre il mero riferimento all’espressione utilizzata dalla Commissione, non essendovi alcuna incertezza sull’identità dei commissari che hanno partecipato alla seduta, indicati espressamente, peraltro, anche nell’epigrafe del verbale del 22 luglio 2008.
Relativamente alla sottoscrizione del verbale, si è in precedenza richiamato l’art. 13, comma 1, del r.d. n. 1860 del 1925.
Giova anche richiamare l’art. 8, ultimo comma, del medesimo regio decreto, secondo cui “Di tutto quanto sopra è disposto come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario”.
Tale, speciale disciplina, prevale (in quanto compatibile, e in mancanza di diverse disposizioni) su quella dettata per la generalità dei pubblici concorsi dal d.P.R. n. 487 del 1994.
4. In definitiva, per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.
Sembra equo, però, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti di cui in premessa, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Giorgio Giovannini, Presidente
Roberto Politi, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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