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T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 12 gennaio 2010 n. 54
Angelo De Zotti, Italo Franco


Pubblica amministrazione - Atto amministrativo – Errata notifica del provvedimento – Illegittimità – Non sussiste.

L’atto amministrativo può ritenersi legittimo e valido allorquando lo stesso risulti assunto nel rispetto delle leggi vigenti, mentre tutto ciò che segue l’emissione dell’atto, e che è finalizzato alla sua messa in esecuzione (che consiste eminentemente in attività materiali) –come, in particolare, la pubblicità, la notifica, la comunicazione et similia- sta fuori, è esterno all’atto, e può influire sulla sua efficacia, ma non sulla validità-legittimità dell’atto amministrativo medesimo. Da ciò si può inferire che, per portare a compimento il provvedimento, occorrerà, caso mai, rifare correttamente le operazioni che erano state svolte in maniera lacunosa o inefficace; ma certo tale constatazione non potrà giustificare, di per sé sola, l’annullamento o la revoca.


N. 00054/2010 REG.SEN.
N. 00998/1997 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 998 del 1997, proposto da:

 

Bordignon Giuseppe, Bordignon Giovanni e Fogale Prisca, rappresentati e difesi dagli avv. Guido Sartorato, Marina Perona e Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Venezia, Dorsoduro, 3593, come da mandato in calce al ricorso,

contro



Comune di Mussolente (VI), in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emma Bergamin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, come da determinazione di autorizzazione a resistere e procura a.l. in calce alla copia notificata del ricorso

per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 624 del 20.01.97 con il quale si ingiunge la demolizione di alcuni manufatti;
- del provvedimento prot. n. 623 del 18.01.97 recante revoca dell’ordinanza n. 73 del 16.11.95 e del provvedimento n. 19 del 14.06.96;
- di ogni altro atto presupposto o conseguente.

Visto il ricorso, notificato il 20.03.97 e depositato presso la segreteria del TAR entro il termine di legge, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mussolente, depositato il 6.04.99;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2009 il dott. Italo Franco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Sul terreno di cui Bordignon Giuseppe è nudo proprietario e gli altri due degli odierni ricorrenti usufruttuari, insiste un fabbricato adibito ad officina meccanica, realizzato senza atto di assenso –si dice- anteriormente al 1967, in relazione al quale venne rilasciata concessione edilizia in sanatoria in data 3.11.87. Inoltre, il 19.12.87 veniva rilasciata concessione edilizia per la costruzione di un nuovo fabbricato in ampliamento di attività artigianale, con spostamento di sedime, ai sensi della l.r. n. 1/82, cui seguiva altra concessione in variante (il nuovo fabbricato venne dichiarato agibile il 20.04.95).
Quindi, con ordinanza n. 73 del 16.11.95, notificata al solo nudo proprietario, veniva ingiunta la demolizione del manufatto preesistente (locali adibiti a garage e lavaggio autovetture con depuratore), sull’assunto che il nuovo edificio era stato assentito, con la concessione edilizia del 9.12.87, a condizione che quello preesistente venisse abbattuto. Seguiva anche il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale (n. 19 del 14.06.96) per inottemperanza dell’ordine di demolizione. Tali provvedimenti venivano impugnati con ricorso 2263/96, e questa Sezione ne sospendeva l’esecutività, con ordinanza cautelare n. 1303/96, nella camera di consiglio del 2.08.96. Infine, con provvedimento prot. n. 623 del 18.01.97, venivano revocati sia l’ordinanza di demolizione n. 73/95 che il provvedimento di acquisizione, sul solo presupposto che la notifica degli stessi era avvenuta al solo nudo proprietario, e, con provvedimento prot. n. 624 del 20.01.97, veniva ingiunta nuovamente, su conforme parere della commissione edilizia, la demolizione dei locali menzionati, da ritenere abusivi in base ai provvedimenti precedenti ed anche in contrasto con il PRG.
Contro tali determinazioni insorgono gli interessati con il ricorso in epigrafe, deducendo, con il primo motivo, sviamento, alla luce del fatto che l’efficacia dei precedenti provvedimenti (demolizione e acquisizione) era sospesa in forza dell’ordinanza cautelare richiamata, soggiungendo che il difetto di notifica non influisce sulla validità dell’atto amministrativo, essendo elemento estrinseco al medesimo, e che gli usufruttuari, proponendo il ricorso pregresso, hanno dimostrato di essere a conoscenza dei provvedimenti loro non notificati.
Con il secondo mezzo si deduce che non risulta dalle concessioni edilizie a suo tempo rilasciate il limite all’ampliamento del 60% e la condizione del previo abbattimento del fabbricato preesistente (come dice ora il comune).
Con il terzo mezzo si sostiene che l’edificio in questione non si pone in contrasto con il PRG, poiché la volumetria rientra negli indici consentiti in zona.
Resiste il Comune, eccependo che correttamente ha revocato i precedenti provvedimenti per difetto di notifica (in recepimento delle censure che si muovevano con il ricorso precedente) e comunque che l’eventuale annullamento della revoca fa rivivere i provvedimenti che ne sono oggetto, soggiungendo che solo formalmente risulta fondato il secondo motivo di ricorso, essendo stata data la concessione edilizia sulla scorta degli elaborati di progetto, e che vi è contrasto con la classificazione di zona la cui destinazione è agricola, mentre l’attività in questione è: attività produttiva da bloccare.
Con memoria conclusionale parte ricorrente aggiunge agli argomenti già svolti che altri sono i presupposti della revoca, non sussistenti nel caso di specie.
All’udienza del 18 dicembre 2009 i difensori comparsi hanno ribaditole rispettive domande ed eccezioni, dopo di che la causa è stata spedita indecisione.

DIRITTO



1- Come si evince dalla narrativa in fatto che precede, l’unico elemento eretto dall’amministrazione comunale a presupposto delle disposta revoca dei pregressi provvedimenti -con i quali era stata ingiunta la demolizione di un manufatto ritenuto difforme dal titolo abilitativo edilizio, e quindi disposta l’acquisizione, per inottemperanza dell’ordine di demolizione, al patrimonio comunale del fabbricato con l’area di sedime-, è il difetto di notifica (vale a dire, la constatazione che gli stessi andavano notificati, oltre che al nudo proprietario, anche ai due usufruttuari). Nella motivazione della rinnovata ordinanza di demolizione del medesimo fabbricato si aggiunge, poi, un non meglio specificato contrasto con il PRG vigente.
2- Senonché, al riguardo, non si può non concordare con i rilievi mossi dagli odierni ricorrenti, specialmente con il primo mezzo di impugnazione, in ordine all’asserita ininfluenza dei vizi di notifica sulla legittimità degli atti amministrativi, nonché alla mancanza dei presupposti per potere disporre legittimamente la revoca.
Quanto al primo punto, invero, è, si può dire, insegnamento di scuola che l’atto (e, in particolare, il provvedimento) amministrativo, può ritenersi legittimo e valido allorquando lo steso risulti assunto nel rispetto delle leggi vigenti –quando ricorrano, cioè, tutti gli elementi per l’esistenza e per la validità richiesti dall’ordinamento amministrativo. Tutto ciò che segue l’emissione dell’atto, e che è finalizzato alla sua messa in esecuzione (che consiste eminentemente in attività materiali) –come, in particolare, la pubblicità, la notifica, la comunicazione et similia- sta fuori, è esterno all’atto, e può influire sulla sua efficacia, ma non sulla validità-legittimità dell’atto amministrativo medesimo. Da ciò si può inferire che, per portare a compimento il provvedimento, occorrerà, caso mai, rifare correttamente le operazioni che erano state svolte in maniera lacunosa o inefficace; ma certo tale constatazione non potrà giustificare, di per sé sola, l’annullamento o la revoca.
In ordine al secondo punto, ricordato che vi era stata in precedenza una lunga elaborazione giurisprudenziale delle ragioni che possono giustificare l’annullamento e la revoca dei provvedimenti in autotutela da parte della stessa p.a. che li aveva emessi, che aveva dato luogo a risultati consolidati, che poi sono stati in gran parti codificati legislativamente, con l’art. 21-quinquies (revoca) e 21-nonies (annullamento d’ufficio) della legge n. 241/90 (aggiunti dalla legge n. 15/2005). Orbene (precisato che nel caso di specie trovano applicazione, piuttosto che dette norme sopravvenute, i principi elaborati in precedenza dalla giurisprudenza), a parte il rilievo che le ragioni poste alla base della revoca di cui è causa potrebbero, in astratto, figurare quale presupposto di un annullamento d’ufficio, piuttosto che di una determinazione di revoca- sembra evidente che non ricorrono i presupposti dell’annullamento d’ufficio e tanto meno della revoca (nella richiamata norma sopravvenuta: “sopravvenuti motivi di pubblico interesse; mutamento della situazione di fatto; nuova valutazione dell’interesse pubblico originario).
Per le ragioni su esposte si manifesta fondato il primo motivo di ricorso, nelle parti appena evidenziate.
3- Deve ritenersi, d’altra parte, fondato anche il terzo motivo, là dove si censura l’assunto del Comune, figurante nella rinnovata ordinanza di demolizione, che il manufatto in questione è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
In effetti, non sembra davvero sufficiente a sostenere l’esistenza di un siffatto contrasto, la mera sua enunciazione, non corredata da nessuna notazione esplicativa. La p.a. resistente ha, in verità, tentato di esplicare dette ragioni con la memoria di resistenza. Tuttavia, non solo si deve ricordare che ciò infrange altri principi processuali consolidati, quali quelli dell’ininfluenza delle motivazioni aggiunte in sede giurisdizionale; ma, altresì, deve rilevarsi come le ragioni addotte (inutilmente, in questa sede) non sembrano tali da configurare un chiaro contrasto con la classificazione di zona dell’area dove insiste il fabbricato in questione.
L’accertata illegittimità del provvedimento di revoca investe (nel senso che ne comporta l’illegittimità) anche la reiterata ordinanza di demolizione, che viene privata del presupposto che ne sta alla base (la revoca).
Conclusivamente, per le ragioni su esposte, si manifestano fondati i due mezzi di impugnazione suddetti, e assorbenti di ogni altra censura. Di conseguenza il ricorso va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
Le peculiarità della fattispecie giustificano la compensazione integrale fra le arti delle spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa integralmente fra le parti le spese e glionorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Italo Franco, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/01/2010



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