N. 03605/2009 REG.SEN.
N. 01225/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2009 proposto da:
Luca Giovannini, rappresentato e difeso dagli avvocati Ezio Conchi e Antonella Raimondi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Chinellato in Venezia -Mestre, via Pepe, 8/3;
contro
il Ministero dell'interno , in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, n. 63;
per l'annullamento
del decreto del Prefetto della Provincia di Rovigo prot. n. 29451/Area I° del 25 marzo 2009, notificato il 3 aprile 2009, concernente diniego di rilascio di licenza di porto di pistola per difesa personale;
visto il ricorso, notificato il 21 maggio 2009 e depositato in segreteria il 29 maggio 2009, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione dell'interno, con i relativi allegati;
vista l’ordinanza collegiale n. 618 del 17 giugno 2009 con la quale la sezione ha respinto la domanda di misure cautelari presentata dal ricorrente;
viste le memorie depositate a sostegno delle rispettive difese;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 19 novembre 2009 il consigliere Marco Buricelli e uditi l’avv.to Ezio Conchi per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Daneluzzi per l’Amministrazione resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente espone:
-di essere socio accomandante della società Master Game s. a. s. , la quale noleggia, ai pubblici esercizi, slot machines collegate alla rete telematica dell’AAMS;
-di ritirare ogni giorno somme ingenti di denaro contante, costituito in prevalenza da monete metalliche, prelevandolo dalle slot machines collocate negli esercizi pubblici, raccogliendolo in sacchetti plastificati e depositandolo presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Ferrara –Agenzia di Porto Viro (RO);
-che nel 2007 -2008 la Master Game ha subito diversi furti e che una prima istanza di rilascio di porto di pistola per difesa personale è stata respinta con decreto del Prefetto in data 16 luglio 2008, motivato evidenziando il fatto che a carico del Giovannini è stata emessa, nel 1986, sentenza penale di condanna a quattro mesi e 15 giorni di reclusione per detenzione e porto abusivo di arma, e che la condanna, ancorché l’interessato abbia ottenuto la riabilitazione, è ostativa ai fini del rilascio della licenza (v. art. 43/C) del TULPS);
-che il ricorso al Tar Veneto proposto contro il diniego di autorizzazione è stato accolto con la sentenza n. 3682 del 2008 e che il Prefetto di Rovigo, con il decreto in epigrafe, si è ripronunciato sulla domanda, dopo avere riesaminato la situazione e acquisito documentazione integrativa sulla necessità di andare armato, in relazione all’attività lavorativa prestata dal Giovannini, rifiutando ancora di accordare al medesimo la licenza, e ciò per due ragioni:
-primo, per la insussistenza del dimostrato bisogno di andare armato;
-secondo, perché il Giovannini è persona potenzialmente capace di abusare dall’autorizzazione.
Ciò esposto, il Giovannini ha impugnato il decreto in epigrafe deducendo, in particolare, con riguardo al capo di motivazione relativo al non dimostrato bisogno di andare armati, la violazione degli articoli 42 e 43 del TULPS e dell’art. 52 cod. pen. , nonché il vizio di eccesso di potere per illogicità, e formulando, riguardo alla ritenuta capacità potenziale di abuso dell’autorizzazione, le censure di eccesso di potere per valutazione erronea dell’Amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, e per carenza di motivazione.
Resiste l’Amministrazione.
2.1.-In diritto va premesso che è chiaramente infondata e va respinta la censura (sub 1) con la quale è stata rilevata la violazione dell’art. 4 della l. n. 241 del 1990, in relazione alla affermata mancata individuazione, nel provvedimento impugnato e negli atti del procedimento, del responsabile del procedimento.
In primo luogo, come si ricava dagli atti di causa, l’identificazione del soggetto responsabile del procedimento è desumibile dalla sottoscrizione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della istanza, ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, comunicazione inviata all’interessato il 27 febbraio 2009. Infatti, la comunicazione ex art. 10 bis viene fatta a cura del responsabile del procedimento che, nella specie, si identifica nel funzionario dirigente dell’Area I^ della Prefettura.
In secondo luogo, e in ogni caso, la omessa indicazione del responsabile del procedimento costituisce una mera irregolarità, non idonea a determinare l’illegittimità dell’atto lesivo. Nel caso specifico, il ricorrente è stato ampiamente messo in grado di difendersi, indipendentemente da eventuali omissioni come quella rilevata nel ricorso.
2.2.-Va rilevato inoltre che, diversamente da quanto ritiene la difesa del Giovannini (v. censura sub 2) a pag. 5 ric. , là dove si afferma che “avere il porto di pistola è un diritto”), il porto di pistola non è affatto un diritto. La normativa vigente contempla infatti non come regola, ma come eccezione, la facoltà del cittadino di circolare armato, dato che la tutela dell’incolumità delle persone è affidata, istituzionalmente, alle forze dell’ordine, e non esiste quindi, nel nostro ordinamento, alcun diritto di portare armi, essendo la facoltà di circolare armati subordinata al possesso di requisiti soggettivi oltre che al “dimostrato bisogno” di andare armati.
2.3.-Quanto alla rilevata violazione dell’art. 52 cod. pen. , nella parte in cui il ricorrente sostiene che la Prefettura a) ha escluso che si possa esercitare una legittima difesa nel caso di aggressione a beni e, con particolare riferimento al caso di specie, ad auto e uffici, e b) ha erroneamente ritenuto essere ragione di diniego il valore dei beni trasportati in quanto il citato art. 52 cod. pen. consente al cittadino di esercitare una legittima difesa indipendentemente dal valore dei beni aggrediti; il collegio sottolinea l’improprietà del riferimento alla norma sopra richiamata nell’àmbito di un giudizio amministrativo diretto a contestare la legittimità di un provvedimento di diniego di licenza di porto (e non di semplice detenzione) di pistola per difesa personale. A questo proposito, in linea con quanto rimarcato dall’Amministrazione, il collegio osserva:
-che la legittima difesa, nella sua accezione ampliata, per quanto riguarda il privato domicilio, dalla l. n. 59 del 2006 che ha aggiunto, all’art. 52 cod. pen. , un secondo e un terzo comma, costituisce “causa di non punibilità”, o “esimente”, con specifico riferimento alla commissione di reati;
-che i presupposti per poter riconoscere la scriminante della legittima difesa sono accertati dal giudice penale in relazione alla situazione concreta esistente nel momento in cui si è fatto uso dell’arma, tenendo conto delle condizioni delineate dal codice penale e specificate dalla giurisprudenza, specialmente della Corte suprema di Cassazione (v. Cass. Pen. IV, sent. n. 32282 del 2006, e ivi rif.);
-che l’interpretazione e l’applicazione del menzionato art. 52 cod. pen. non può essere trasposta sul diverso piano delle autorizzazioni di polizia, dato che quello che attiene al rilascio, o alla revoca, delle licenze di polizia, è un ambito nel quale entrano in gioco apprezzamenti peculiari che interessano tra l’altro la sussistenza del requisito del dimostrato bisogno, e che hanno quindi natura prognostica.
2.4.- Quanto alla affermata –dal ricorrente- sussistenza del requisito del dimostrato bisogno di portare l’arma, va sottolineato che nella motivazione del decreto impugnato, sul punto, il Prefetto:
a) richiama il parere reso dalla Questura di Rovigo in data 20 febbraio 2009, secondo cui “non si ravvedono elementi di esposizione al rischio personale tali da giustificare il rilascio del porto d’arma per difesa personale”. Nel parere si fa presente che : “ dall’esame della documentazione esibita dall’interessato a comprova della sua necessità di andare armato, non sono emersi elementi di particolare esposizione al rischio che consentono di modificare quanto già precedentemente espresso.
In particolare nelle ricevute di prelevamento di contante dagli esercizi dove sono installate le apparecchiature di intrattenimento non è indicato il nominativo della persona che materialmente effettua il prelevamento. Pertanto questa operazione non può essere attribuita a Giovannini Luca.
Dall’esame della documentazione relativa alla movimentazione bancaria emergono operazioni di denaro, sia contante che in assegni, ma appaiono normali per un’azienda che opera nel settore dei videogiochi in relazione anche al numero di clienti.
In riferimento poi agli episodi denunciati, tre hanno coinvolto esclusivamente i suoi collaboratori, mentre in altri due casi si è trattato di furti effettuati negli uffici della società.
Da segnalare inoltre che né il Giovannini né i suoi collaboratori sono stati oggetto di aggressione diretta o di atti predatori che possano aver messo in pericolo l’incolumità personale, trattandosi nella totalità dei casi di furti consumati all’interno di autovetture lasciate incostudite in sosta dai suoi collaboratori e che l’entità dei cespiti percepiti non giustifica di per sé la necessità del porto di pistola”;
b) trascrive il testo del parere negativo, espresso il 24 marzo 2009, in sede di riunione di coordinamento delle forze di polizia, dopo avere acquisito dal Giovannini elementi illustrativi integrativi: "le condizioni della sicurezza pubblica nella provincia, dove si registra, soprattutto nell’ultimo anno, un decremento di reati in genere, non fanno propendere per l’attualità del rischio per l’incolumità dell’interessato: ciò, con riferimento all’assenza di episodi specifici in danno della persona fisica del richiedente, nonché all’entità delle somme trasportate ordinariamente che, in mancanza di limiti fissati da norme, assumerebbe il rilievo di parametro meramente discrezionale per l’ottenimento della autorizzazione: quanto sopra, non ritenendosi, infine, nel caso di specie, che l’entità dei redditi percepiti dall’istante possa configurarsi come un indicatore di rischio significativo per valutare il grado di esposizione a rischio del predetto: infatti, come sottolineato nella citata nota della Questura, “l’entità dei cespiti percepiti non giustifica di per sé la necessità di essere munito di un porto di pistola”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, i presenti concludono che non sussistono elementi perché il sig. Luca Giovannini debba circolare armato per difendere il suo patrimonio o la sua incolumità personale alla quale, dagli elementi acquisiti, non risulta che nessuno abbia mai attentato.
Per tali motivi, gli stessi esprimono parere contrario al rilascio del porto d’arma”;
c)evidenzia che, poiché gli indicatori di rischio segnalati, riferibili peraltro solo potenzialmente al Giovannini, sono comuni alle generalità degli esercenti attività quali quella svolta dall’interessato, il rilascio del porto d’armi “si tradurrebbe nel riconoscimento “di fatto” di una intera categoria professionale alla quale riconoscere il porto d’arma, a prescindere dalle concrete situazioni di rischio”.
Il Collegio ritiene che il Prefetto abbia legittimamente giudicato i “parametri o indicatori di rischio” segnalati dal Giovannini insufficienti per poter considerare comprovato l’effettivo bisogno di portare l’arma. L’analisi dei rischi, effettuata dalla Prefettura tenendo conto del contesto ambientale e delle circostanze concrete, non appare né illogica né fondata su una istruttoria insufficiente o su fatti travisati.
Vale soggiungere:
-che le considerazioni svolte, anche in giudizio, dal ricorrente, in ordine alla pericolosità del trasporto del denaro, anche in relazione ai percorsi seguiti dai bar allo sportello bancario in cui le somme sono depositate, non sono suffragate da elementi concreti idonei a comprovare una esposizione effettiva del Giovannini ai pericoli, e rimangono allo stato di semplici congetture;
-che, in ogni caso, i cinque episodi denunciati, tenuto anche conto delle modalità con cui si sono verificati, legittimamente sono stati ritenuti insufficienti per poter considerare dimostrato il bisogno di portare un’arma (v. “amplius” pag. 6 relazione Pref. Rovigo in atti);
-che la situazione della sicurezza nella provincia di Rovigo è stata valutata non in virtù di percezioni ma sulla base di dati oggettivi forniti dalle forze dell’ordine.
In conclusione, la giustificazione relativa alla insussistenza del dimostrato bisogno di andare armato è idonea a sorreggere, da sola, il decreto impugnato.
2.5.-Come si è detto in parte narrativa, infatti, il provvedimento impugnato si fonda su due motivazioni tra loro autonome ( a) l’insussistenza del dimostrato bisogno di andare armati e b) la capacità potenziale di abusare delle armi). Per giurisprudenza consolidata –il che esime il collegio dal fare citazioni specifiche sul punto- , quando un atto amministrativo è sorretto da una pluralità di ragioni giustificatrici tra loro autonome, per poter considerare legittimo l’atto stesso è sufficiente la conformità a legge anche di una sola delle ragioni suddette.
Poiché la giustificazione relativa al non dimostrato bisogno di portare l’arma basta per sorreggere il decreto impugnato, appare evidente l’inammissibilità, per carenza di interesse, delle restanti censure, concernenti eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, proposte dal ricorrente avverso la giustificazione –autonoma- dell’impugnato diniego che attiene alla capacità potenziale di abuso dell’autorizzazione. Si è già visto infatti che l’eventuale accoglimento delle censure da ultimo menzionate non arrecherebbe al ricorrente alcun vantaggio, reggendosi l’atto ugualmente mediante il richiamo alla assenza del dimostrato bisogno di portare l’arma.
Il ricorso va dunque respinto. Concorrono tuttavia giusti motivi, anche avuto riguardo alle peculiarità che caratterizzano le questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione terza, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo rigetta.
Spese compensate.
La presente sentenza verrà eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2009, con l’intervento dei magistrati
Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Marco Buricelli, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/12/2009