Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2010 - © copyright

T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 21 gennaio 2010 n. 23
Pres.P. G. Lignani - Est. P. Ungari
G. S. (avv.ti A. Contini Sperti e M. C. Perri) c/ Comune di
Montecchio (avv.ti P. Bececco e D. Antonucci)


Edilizia e urbanistica – Abusi edilizi – Intervento repressivo - Lungo intervallo di tempo tra realizzazione dell’opera abusive e adozione della misura repressiva – Legittimità – Condizioni – Oneri probatori del privato

In tema di repressione di abusi edilizi, in forza del lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e del protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, l’intervento sanzionatorio richiede l’indicazione di un pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato; tuttavia, la tutela dell’affidamento del privato deve essere subordinata al rigoroso accertamento dei relativi presupposti giustificativi, dovendo a) essere considerevole il lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera senza che l’amministrazione sia intervenuta in alcun modo, con onere dell’interessato farlo risultare in modo ragionevolmente certo (non soltanto mediante riferimenti documentali, diretti o indiretti, ma anche sulla base di considerazioni concernenti elementi oggettivi, quali le tipologie e modalità realizzative, i materiali impiegati, lo stato di conservazione, etc.); b) constare che la presenza dell’opera realizzata in assenza di autorizzazione sia stata ritenuta, anche implicitamente, regolare dalla stessa Amministrazione in occasione dell’esame di precedenti pratiche edilizie, di attività di vigilanza sul territorio, o di altre attività amministrative.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 328 del 2009, proposto da:

 

G. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Adriana Contini Sperti e Maria Carmela Perri, e domiciliato presso il T.A.R. Umbria, in Perugia, via Baglioni, 3;

contro



Comune di Montecchio, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Bececco, con domicilio eletto presso Donato Antonucci, in Perugia, via Baglioni, 10;

per l'annullamento
a) dell’ordinanza n. 4 del 04/05/2009, protocollo nr. 1961, del Comune di Montecchio — Provincia di Terni, Ufficio Tecnico — Sezione Urbanistica - Responsabile dei Servizio geom. Giovanni Dominici, avente ad oggetto: Demolizione opere abusive — Ripristino dello stato dei luoghi — Via del Casermone — Fraz. Tenaglie;
b) di tutti gli atti a tale ordinanza comunque connessi e/o preordinati, coordinati e conseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecchio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2009 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il Comune di Montecchio, con ordinanza n. 4 in data 4 maggio 2009, prot. 1961, ha ingiunto al ricorrente la demolizione di una rimessa – box in lamiera metallica, realizzata senza titolo edilizio nella sua proprietà sita nella frazione di Tenaglie.
2. Il ricorrente impugna il provvedimento sanzionatorio, sostenendone la nullità.
Sottolinea l’intervenuta usucapione ai sensi dell’articolo 1158 c.c. e la possibilità – se soltanto i funzionari comunali non gli avessero a suo tempo segnalato l’inutilità della domanda, data l’esiguità dell’opera - di chiedere ed ottenere il condono.
Lamenta che:
- il procedimento – in violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona amministrazione - sia stato originato da una denuncia anonima, mentre il Comune non avrebbe dato seguito a sue richieste di sopralluogo per accertare abusi ben più consistenti nelle proprietà limitrofe.
- il verbale del sopralluogo (rapporto n. 2/09 in data 24 aprile 2009) posto alla base della sanzione, sia stato redatto dai tecnici senza le adeguate misurazioni, e sia stato poi rettificato.
- nel provvedimento, il riferimento catastale dell’area su cui insiste il manufatto abusivo sia erroneo (viene indicata la particella 507, anziché la 657, del foglio 24), così come l’indicazione dell’anno, nella data di nascita del ricorrente sia erronea (viene indicato il 1936, anziché il 1938).
- il manufatto sia di fabbricazione anteriore al 1985, e costituisca la “traslazione”, avvenuta senza variazione di cubatura, di una costruzione in muratura legittima ma divenuta fatiscente e pericolante – ciò, a quanto è dato di capire, comporterebbe eccesso di potere per errore sui presupposti, non essendo per la realizzazione necessario alcun titolo edilizio.
3. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Montecchio.
4. Il ricorso è manifestamente infondato e dev’essere pertanto respinto.
4.1. E’ del tutto evidente che, vertendo la controversia sulla legittimità di un provvedimento amministrativo concernente la realizzazione di un’abuso edilizio, nessuna rilevanza può assumere la decorrenza del ventennio necessario all’usucapione di un diritto reale.
Né, peraltro, si comprende in che misura possa ipotizzarsi l’usucapione, da parte del proprietario, di un immobile da lui stesso (o dal proprio dante causa) realizzato sul proprio terreno.
4.2. Qualora, poi, il ricorrente si riferisse al tempo trascorso al fine di invocare il consolidamento della situazione di fatto, o comunque una tutela particolare della propria situazione giuridica, occorre ricordare che la giurisprudenza di questo Tribunale intende restrittivamente la rilevanza del decorso del tempo in ordine alla tutela dell’interesse del realizzatore di un abuso edilizio.
E’ vero che un orientamento giurisprudenziale, peraltro minoritario, vuole che, in forza del lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e del protrarsi dell’inerzia dell’amministrazione preposta alla vigilanza, l’intervento sanzionatorio richieda l’indicazione di un pubblico interesse, diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato. Ma questo Tribunale ha affermato che in ogni caso la tutela dell’affidamento del privato deve essere subordinata al rigoroso accertamento dei suoi presupposti giustificativi (cfr., TAR Umbria, 18 agosto 2009, n. 492; 18 marzo 2008, nn. 102 e 103).
In sostanza, quanto meno:
- il lasso di tempo trascorso dalla realizzazione, dell’opera senza che l’amministrazione sia intervenuta in alcun modo, deve essere considerevole, ed è onere dell’interessato farlo constare in modo ragionevolmente certo (non soltanto mediante riferimenti documentali, diretti o indiretti, ma anche sulla base di considerazioni concernenti elementi oggettivi, quali le tipologie e modalità realizzative, i materiali impiegati, lo stato di conservazione, etc.);
- la presenza dell’opera realizzata in assenza di autorizzazione deve essere stata ritenuta, anche implicitamente, regolare dalla stessa Amministrazione in occasione dell’esame di precedenti pratiche edilizie, di attività di vigilanza sul territorio, o di altre attività amministrative.
4.3. Ma nel caso in esame non ricorrono i presupposti indicati.
Infatti, il ricorrente non ha dimostrato, e neanche argomentato con riferimenti circostanziati, che l’abuso in questione risalga alla data asserita, e che nell’area esistesse in precedenza un manufatto di identica volumetria legittimamente realizzato.
In ogni caso, se anche venisse dimostrata la preesistenza del manufatto, la sua “traslazione” (rectius, secondo quanto affermato dal ricorrente: demolizione e ricostruzione del manufatto su diverso sedime e con diverse caratteristiche), in quanto successiva al 1967, avrebbe comunque richiesto il previo rilascio di un titolo edilizio, rappresentando (alla luce della normativa vigente negli ultimi decenni) quanto meno una ristrutturazione edilizia. Ciò che invece, pacificamente, non è avvenuto.
4.4. L’episodio dal quale ha avuto origine l’inizio del procedimento sanzionatorio non assume rilevanza, trattandosi dell’esercizio del potere-dovere del Comune di vigilare sulle trasformazioni del territorio.
Così che l’eventuale diversa sorte di segnalazioni analoghe fatte dal ricorrente (alle quali il Comune asserisce peraltro di aver dato seguito) non può inficiare il provvedimento impugnato.
La rettifica lamentata dal ricorrente riguarda le dimensioni del manufatto (dapprima indicate in m 5,05 x 2,50, e poi rettificate in 5,14 x 2,50), ma risulta inserita nel medesimo verbale, in esito a richiesta del ricorrente e conseguente nuova misurazione, effettuata e verbalizzata in orario successivo; ciò che non dà luogo ad alcuna irregolarità o incertezza.
4.5. L’errore nell’indicazione della data di nascita del ricorrente (in realtà, il 1934) e della particella catastale (che sarebbe dovuto, secondo il Comune, al riferimento ad una numerazione mutata a seguito di frazionamento) non hanno impedito al ricorrente di riconoscersi come destinatario del provvedimento, di identificarne univocamente l’oggetto e di individuare la sua lesività, tutelandosi tempestivamente mediante il ricorso in esame, nel quale nessun dubbio viene prospettato riguardo agli elementi soggettivi ed oggettivi dell’ordinanza di demolizione. Si tratta, quindi, di mere irregolarità, che non possono inficiare il provvedimento impugnato (tanto meno, assurgere a causa di nullità dello stesso, ai sensi dell’articolo 21-septies della legge 241/1990).
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Montecchio della somma di euro 2.000,00 (duemila/00) per spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/01/2010


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento