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| n. 1-2010 - © copyright |
T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 20 gennaio 2010 n. 16
Pres.P. G. Lignani – Est. C.L. Cardoni
L. S. (avv. F. A. De Matteis) c/ il Comune di Marsciano (avv. F. D. Mastrangeli) e nei confronti di F. T., L. L., A. M., M. F., F. P.T. O. M., C. D., V. M., M. E. M., S. R. |
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1. Pubblico Impiego – Concorsi Pubblici – Bando di concorso – Criteri di valutazione – Sub criteri e sub punteggi – Individuazione - Poteri della Commissione - Portata
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2. Pubblico Impiego – Concorsi Pubblici – Assegnazione di punteggi – Titoli di studio necessari per l’ammissione al concorso – Valutazione – Ammissibilità - Limiti
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1. In tema di procedure concorsuali per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso la P.A., la commissione è tenuta, o comunque autorizzata, a specificare i criteri di valutazione previsti dal bando di concorso, ad esempio, suddividendo il punteggio massimo disponibile fra diverse categorie ed eventualmente sub categorie di giudizio e formulando altresì gli opportuni criteri relativi alla graduazione del punteggio nell’ambito di ciascuna delle categorie e sub categorie (nella specie, in cui il bando aveva previsto, puramente e semplicemente, la valutazione del “curriculum” con un massimale di 50 punti, senza fornire ulteriori criteri o sub criteri; la commissione aveva deciso di riservare, all’interno dei cinquanta disponibili, cinque punti per i titoli di studio)
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2. In tema di procedure concorsuali per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa presso la P.A., i titoli necessari per l’ammissione al concorso non possono essere nuovamente valutati ai fini del punteggio di merito, mentre possono essere valutati i titoli eccedenti (eventualmente anche solo sotto il profilo del voto di esame) il minimo necessario per l’ammissione (nella specie, il bando richiedeva, testualmente, una “laurea storica e/o umanistica” e la Commissione aveva assegnato i cinque punti previsti per il sub criterio – da essa stessa individuato - “titoli di studio” - a tutti i concorrenti in possesso del titolo di studio necessario per l’ammissione al concorso, meno che alla ricorrente (laureata in architettura), la quale, a giudizio della Commissione, non possedeva una “laurea storica e/o umanistica”).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 321 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
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L. S., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Augusto De Matteis, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, via Bonazzi, 9;
contro
Comune di Marsciano, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Domenico Mastrangeli, con domicilio eletto presso lo stesso in Perugia, piazza Italia n. 4;
nei confronti di
F. T., L. L., A. M., M. F., F. P.;
per l'annullamento
a) della determinazione n. 284del 5.5.2009, con la quale il Responabile del Settore Amministrativo del Comune di Marsciano ha approvato la graduatoria di merito della selezione pubblica indetta con avviso prot. n. 7236 in data 3.3.2009 per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, correlato al “Progetto di promozione culturale per la valorizzazione e diffusione eventi culturali sul territorio comunale”; .
b) del provvedimento, di estremi ignoti, col quale l’incarico è stato conferito al controinteressato, collocatosi al 1° posto della graduatoria di merito;
c) di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, ed, infine, l’eventuale contratto frattanto stipulato dal Comune di Marsciano e dal Dott. Federico Testadura;.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Marsciano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con il ricorso principale ed i motivi aggiunti (contenenti anche la richiesta di il risarcimento del danno) vengono impugnati gli atti con i quali la selezione in epigrafe, indetta per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la promozione culturale del territorio del comune di Marsciano, è stata vinta dal controinteressato
Si formulano articolate censure di eccesso di potere e violazione di legge con le quali, in estrema sintesi, si sostiene che la procedura sarebbe viziata poiché:
- alla ricorrente sarebbe stato indebitamente attribuito, per il possesso del titolo di studio, un punteggio inferiore a quello riconosciuto agli altri concorrenti.
- l’attribuzione dei punteggi in questione sarebbe illegittima in sé e per sé giacché correlata al mero possesso di titoli (di studio) richiesti per l’ammissione al concorso.
- la normativa di gara prevedeva soltanto la valutazione del curriculum e del colloquio di ciascun concorrente non anche quella dei titoli di studio, introdotta in maniera ultronea dalla Commissione giudicatrice;
- in subordine, il colloquio sarebbe stato ridotto ad una breve conversazione, oltretutto non valutata con l’attribuzione di un punteggio specifico.
2- Il Comune si è costituito controdeducendo diffusamente ed eccependo, fra l’altro, il difetto di giurisdizione per l’intervenuta stipula del contratto oggetto della competizione e l’insufficienza del contraddittorio.
3- Il collegio osserva che quest’ultima eccezione è infondata in fatto poiché, come risulta dagli atti ed è affermato dalla ricorrente, non smentita, il gravame ed i motivi aggiunti sono stati notificati a tutti e cinque i soggetti iscritti in graduatoria.
4- È poi infondata in diritto anche l’eccezione di difetto di giurisdizione giacché viene qui impugnato il procedimento amministrativo prodromico rispetto alla stipula del contratto e non quest’ultimo (nozione istituzionale da non illustrarsi).
5- Ovviamente, si nota, sussiste l’interesse all’impugnazione perché, ove fondata, non solo può essere disposto il risarcimento dei danni, ma l’Amministrazione è tenuta a conformarsi al deciso anche con riferimento alla stipula del contratto (Consiglio di Stato, A.P. 30 luglio 2008 n. 9, pronunciata in armonia con Cass. Sez. Un. 23 aprile 2008 n. 10443 e 28 dicembre 2007 n. 27169; TAR Umbria 31 ottobre 2008 n. 694).
6- Tanto premesso in rito, si osserva che nel merito vengono in questione due profili distinti (anche se concatenati) delle scelte discrezionali della commissione giudicatrice del concorso.
Il primo punto è la decisione della commissione (verbale n. 1 pag. 4, tabella all’ultimo ultimo cpv.) di attribuire un punteggio per i titoli di studio, non previsto dall’avviso di selezione pubblica (pag. 3, ultimo cpv).
Il secondo punto è la decisione di assegnare uno stesso punteggio fisso (5/50) per il semplice possesso del titolo di studio a tutti i concorrenti, ad eccezione della ricorrente il cui titolo è stato valutato con punti zero (la questione è della massima rilevanza pratica, perché per il resto la ricorrente è stata la sola a riportare il punteggio pieno di 45/50, superando nettamente tutti gli altri e risultando soccombente nella graduatoria finale solo a motivo del minor punteggio per il titolo di studio).
7- Quanto al primo punto (decisione di considerare distintamente il titolo di studio, assegnando uno specifico punteggio nell’àmbito dei 50 punti a disposizione) si osserva che, in linea astratta di principio, tale decisione non si può considerare illegittima.
Va premesso che il bando prevedeva, puramente e semplicemente, la valutazione del “curriculum” con un massimale di 50 punti, senza fornire ulteriori criteri o subcriteri.
In situazioni del genere, si ritiene comunemente (la giurisprudenza è costante) che la commissione sia tenuta, o comunque autorizzata, a dotarsi di criteri più specifici, ad esempio suddividendo il punteggio massimo disponibile fra diverse categorie ed eventualmente subcategorie di giudizio e formulando altresì gli opportuni criteri relativi alla graduazione del punteggio nell’ambito di ciascuna delle categorie e subcategorie.
In questa luce, la decisione di riservare, all’interno dei cinquanta disponibili, cinque punti per i titoli di studio, non appare affatto illegittima, ma semmai criticabile (come si vedrà meglio più avanti) perché ancora troppo generica essa stessa.
Posto, infatti, che il bando chiedeva di valutare il “curriculum”, non si può negare che una componente rilevante del “curriculum” sia rappresentata proprio dai titoli di studio (specie ove si discuta dell’accesso ad una posizione lavorativa o ad un incarico professionale).
E’ vero, semmai (come è di comune esperienza in questo campo), che molti bandi di concorso dividono direttamente il punteggio fra diverse voci, come ad es. “titoli di studio” e “titoli di servizio”, ovvero “pubblicazioni”, etc., aggiungendo infine una categoria residuale con la denominazione “curriculum”. Ed è vero che in questo caso, considerata la struttura del bando, la voce “curriculum” non può riferirsi ai titoli di studio,né a quelli di servizio o a tutti gli altri che siano già considerati a parte, ma si riferisce solo agli ulteriori titoli non valutabili nelle precedenti categorie.
Ma nella presente fattispecie, non essendo previsto un punteggio apposito per i titoli di studio, era doveroso e comunque legittimo valutare (anche) i titoli di studio quali componenti del “curriculum”.
8- Si passa così al secondo punto in contestazione: e cioè il modo nel quale concretamente la commissione ha valutato i titoli di studio.
Di fatto, dopo aver riservato cinque punti (sul totale di cinquanta) ai titoli di studio, essa ha assegnato il punteggio pieno (5 punti) indistintamente a tutti i candidati, meno che all’attuale ricorrente alla quale ha assegnato zero punti; e ciò con la motivazione che gli uni possiedono una delle lauree previste dal bando quale titolo di partecipazione al concorso, mentre l’altra possiede una laurea non prevista dal bando.
Ora, questo modo di procedere appare censurabile sotto molteplici profili.
Innanzi tutto, è opinione comune e consolidata in giurisprudenza che i titoli necessari per l’ammissione al concorso non possono, poi, essere nuovamente valutati ai fini del punteggio di merito. Possono essere valutati, invece, i titoli eccedenti (eventualmente anche solo sotto il profilo del voto di esame) il minimo necessario per l’ammissione. E così, supposto che tutti i candidati debbano essere in possesso della laurea in una materia determinata, potrà essere dato un maggiore punteggio a chi l’abbia riportata con un voto più elevato, oppure a chi abbia conseguito titoli ulteriori e pertinenti (specializzazione, dottorato, master, seconda laurea, etc.).
In questo caso, invece, non è stata prevista né effettuata alcuna graduazione in rapporto, ad es., al voto di esame, ma è stato attribuito il punteggio pieno per il solo fatto di possedere una laurea del tipo richiesto dal bando quale titolo di ammissione.
Peraltro, una volta scelta questa strada - sia pure incongrua, in quanto consisteva nell’attribuire un uguale punteggio a tutti i candidati ammessi - essa doveva essere seguìta con coerenza: il punteggio pieno doveva essere cioè riconosciuto anche alla ricorrente, che nella fase precedente, quella della verifica dei titoli di ammissione, era stata esplicitamente giudicata ammessa.
Se la commissione riteneva che la laurea della ricorrente non fosse valida come titolo di partecipazione, avrebbe dovuto escluderla; ma poiché l’ha ammessa (implicitamente ma inequivocamente giudicando utile la sua laurea) non poteva poi penalizzarla con un diverso punteggio.
L’operato della commissione appare dunque manifestamente contraddittorio ed irrazionale.
9- Alla conclusione ora raggiunta si potrebbe obiettare che la ricorrente non ha interesse a denunciare detta contraddittorietà, perché il suo titolo di laurea non rientrava, in effetti, nelle previsioni del bando: dunque lo scioglimento della contraddizione non consisterebbe nell’aumentare il suo punteggio ma nell’escluderla dal concorso.
Tuttavia la ricorrente – che pure non impugna in parte qua il bando del concorso - fornisce un principio di argomentazione anche per superare questa obiezione. Ella deduce infatti che la formulazione del bando era troppo lata e generica per giustificare una sua eventuale esclusione e, comunque, un punteggio minore o nullo.
I termini della questione sono i seguenti. La ricorrente è laureata in architettura, mentre il bando richiedeva, testualmente, una «laurea storica e/o umanistica».
La formula usata dal bando appare, in effetti, sommaria e imprecisa, ma permette di individuare con sufficiente sicurezza un certo numero di lauree ammissibili (lettere, filosofia, storia, lingue e letterature straniere, scienze della formazione, etc.) e di altre non ammissibili (chimica, biologia, farmacia, medicina, ingegneria, etc.); quindi non si può dire che si tratti di una formula tanto ampia da risultare inutile e priva di significato. Restano tuttavia altre lauree – e architettura può essere una di queste – la cui classificazione può apparire problematica.
Le difficoltà derivano dal fatto che l’espressione “materie umanistiche” può assumere significati più estensivi o più restrittivi, a seconda dei casi. In senso stretto, o strettissimo, l’aggettivo “umanistico” equivale a “letterario” e anzi si riferisce esclusivamente alle letterature classiche (greco e latino) o al più a tutte le discipline che hanno la loro origine e la loro base nella cultura classica greco-latina (incluse dunque la filosofia e il diritto); in senso più lato, l’area “umanistica” si definisce per contrapposizione all’area delle materie dette “scientifiche” intendendosi per tali quelle relative alle scienze c.d. esatte o sperimentali (matematica, fisica, chimica, biologia, etc.).
Nella scelta fra l’accezione restrittiva e quella estensiva è utile il riferimento al contesto e allo scopo. In questo caso, ci si può riferire alla finalità del concorso di cui si discute, e cioè alle funzioni che il vincitore dovrà svolgere. Si tratta delle funzioni di “promotore culturale” ossia (cfr. allegato A alla delibera 10 febbraio 2009 n. 33) di organizzatore dei c.d. “eventi culturali” (mostre, pubblicazioni, convegni, spettacoli, concerti) con riferimento specifico, fra l’altro, alla realizzazione del “museo del laterizio e delle terrecotte”; il che «presuppone una professionalità specifica con conoscenze storico-umanistiche, esperienza e abilità operative sia nell’ambito della comunicazione pubblica che nella gestione dei beni culturali, cui affidare l’espletamento di attività ad alto contenuto di complessità e di qualificazione, eccedenti le competenze ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali dell’ente [Comune]».
Ad avviso del Collegio, le funzioni così descritte inducono ad una interpretazione piuttosto estensiva che restrittiva del concetto di “formazione umanistica” - e a questo punto si potrebbe anche ritenere non estranea a questo concetto la figura dell’architetto, se è vero che quest’ultima, secondo una diffusa opinione, si distingue da quella dell’ingegnere civile proprio per una connotazione in qualche misura meno tecnico-scientifica e più artistico-umanistica. Il che potrebbe trovare una conferma indiretta nel fatto che proprio l’attuale ricorrente è stata valutata la più meritevole, fra tutti i candidati, per le esperienze concretamente maturate nelle attività previste dal bando.
Ma una risposta definitiva al quesito può essere data solo sul piano del merito e della inerente discrezionalità dall’amministrazione comunale e per essa dalla commissione giudicatrice del concorso, la quale dovrà esprimersi motivatamente sul punto, cosa che sinora non ha fatto.
10- Le considerazioni suesposte inducono il Collegio ad accogliere il ricorso e ad annullare gli atti impugnati, salve le nuove valutazioni discrezionali che dovranno essere compiute nel rispetto dei princìpi sopra enucleati.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare, in via di autotutela, provvedimenti discrezionali ulteriori rispetto a quelli imposti dalla presente decisione.
In considerazione di quanto precede appare allo stato non fondata la richiesta di risarcimento dei danni poiché non è al momento certo che la ricorrente non sia la vincitrice della selezione.
11.- La particolarità della fattispecie induce a compensare le spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati come specificato in motivazione.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/01/2010
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