T.A.R. UMBRIA - PERUGIA - Sentenza 15 gennaio 2010 n. 4
P. G. Lignani – Presidente; S. Fantini - Estensore
E. S. (avv. A. Bartolini) c/ Comune di Perugia; Ufficio Centrale
Circoscrizionale di Perugia; Ministero dell'Interno (Avv. Distr. St.) e nei
confronti di M. F. (avv. A. Velatta) e L. V. (avv. M. Bromuri) |
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1. Processo amministrativo – Rito elettorale – Motivi di ricorso – Censura sulla correttezza delle operazioni di scrutinio – Specificità del motivo – Indicazione del profilo di illegittimità delle operazioni di scrutinio – Necessità – Non sussiste – Fattispecie
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2. Processo amministrativo – Rito elettorale – Motivi di ricorso – Censura sulla correttezza delle operazioni di scrutinio – Dichiarazioni sostitutive elettori circa la preferenza espressa – Rilevanza – Indizio di anomalia delle operazioni di scrutinio – E’ tale – Fattispecie
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3. Elezioni – Elezioni del Consiglio comunale – Verificazione operazioni elettorali - Espressione del voto - Art. 57, co. 5, D.P.R. 16.5.1960 n. 570 - Collocazione di due preferenze – Inapplicabilità - Fattispecie
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1. In tema di contenzioso elettorale locale, non è necessario che il ricorrente indichi sotto quale specifico profilo ritiene le operazioni illegittime (ad esempio, se si tratti di voto dichiarato nullo e per quale motivo, di preferenza dichiarata nulla e per quale motivo, ovvero non considerata per mera svista, etc.), attesa la difficoltà per gli interessati di acquisire direttamente elementi di prova circa la correttezza delle operazioni di scrutinio, conducono (nella specie il Collegio ha enunciato il principio di cui in massima sottolineando che nella fattispecie esistevano dichiarazioni “sostitutive” di alcuni elettori, i quali affermavano di aver espresso preferenze non risultanti dagli atti)
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2. In tema di contenzioso elettorale locale, le dichiarazioni sostitutive degli elettori, qualora rese ex art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e complete della menzione, ai sensi dell’art. 48, della consapevolezza del dichiarante delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76, D.P.R. cit., costituiscono indizio di anomalia sufficiente per sottoporre a verificazione le operazioni elettorali. Ciò, quanto meno, laddove si possa ragionevolmente ipotizzare che una verificazione, oltre ad individuare l’effettiva consistenza della pretesa azionata in giudizio, riesca anche a confermare o smentire il contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate a sostegno di quella pretesa (il Collegio ha enunciato il principio di cui in massima sottolineando le peculiarità del caso concreto, contraddistinto dalla esiguità del numero delle preferenze espresse per le parti in causa e di quelle in contestazione).
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3. In tema di verificazione di operazioni elettorali, l’applicazione dell’art. 57, co. 5, del D.P.R. 16.5.1960 n. 570, secondo cui sono (...) efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata, presuppone che si sia in presenza di un voto di preferenza univocamente espresso, ancorché scritto in uno spazio diverso da quello appropriato; tale norma non è, quindi, applicabile laddove non si pone tanto il problema dello spazio, quanto quello della presenza di due voti di preferenza, per altrettanti candidati, espressi con identiche modalità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: E. S., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bartolini, anche domiciliatario in Perugia, via Mario Angeloni, 62;
contro
- Comune di Perugia; - Ufficio Centrale Circoscrizionale di Perugia; - Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
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nei confronti di
- M. F., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Velatta, anche domiciliatario in Perugia, via Alessi, 45 (altresì ricorrente incidentale); - L. V., rappresentato e difeso dall'avv. Michele Bromuri, anche domiciliatario in Perugia, via del Sole, 8 (altresì ricorrente incidentale);
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per l'annullamento
1) quanto al ricorso principale:
- della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Perugia relativa alle elezioni del 6 e 7 giugno 2009, resa nota dal Sindaco di Perugia con avviso del 24 giugno 2009,
riguardo alla mancata elezione del candidato Emanuele Scarponi della lista “Il Popolo della Libertà per Sbrenna”, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali allo stato non conosciuti dal ricorrente, tra cui in particolare, in parte qua, l’elenco dei candidati non eletti e consequenzialmente per la riforma della medesima proclamazione, in modo da correggere i risultati di quest’ultima, sostituendo i candidati illegittimamente eletti con l’odierno ricorrente (ricorso introduttivo);
- delle tabelle di scrutinio e dei verbali delle operazioni svoltesi presso la sezione elettorale n. 16 del Comune di Perugia, nella parte in cui non è stata riconosciuta una preferenza a favore del ricorrente (motivi aggiunti);
2) quanto ai ricorsi incidentali, rispettivamente, di Felicioni e di Varasano:
- del medesimo verbale di proclamazione degli eletti, nella parte in cui non attribuisce ai ricorrenti incidentali, rispettivamente, le preferenze legittimamente espresse in loro favore, ed attribuisce al ricorrente principale preferenze non esistenti o illegittimamente espresse;
Visto il ricorso principale ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Michelangelo Felicioni, di Leonardo Varasano e del Ministero dell'Interno;
Visto il ricorso incidentale proposto da Michelangelo Felicioni;
Visto il ricorso incidentale proposto da Leonardo Varasano;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 33 in data 7 ottobre 2009 e visto il relativo adempimento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, sig. Emanuele Scarponi, ha partecipato, quale candidato della lista n. 16 “Il Popolo della Libertà per Sbrenna”, alle elezioni del Consiglio comunale di Perugia, tenutesi in data 6-7 giugno 2009.
Ha ottenuto 423 voti, collocandosi al tredicesimo posto della graduatoria della lista, che si è vista attribuire dodici seggi (gli ultimi eletti sono stati il sig. Michelangelo Felicioni, con 429 voti, ed il sig. Leonardo Varasano, con 424 voti).
2. Lamenta che, in violazione e falsa applicazione degli articoli 57, 68, 69, 70 e 72 del d.P.R. 570/1960, non gli siano state attribuite 9 preferenze espresse dagli elettori in suo favore.
Ciò risulterebbe da dichiarazioni di elettori (rese nella forma delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e prodotte i giudizio), i quali hanno dichiarato di aver votato il ricorrente, mentre nelle relative sezioni non sono state attribuite preferenze in numero congruente; in particolare :
- nella sezione n. 16, in base alle dichiarazioni il ricorrente dovrebbe avere (almeno) 2 preferenze, mentre non ne risulta attribuita alcuna;
- nella sezione n. 89, dovrebbe avere una preferenza, mentre non ne risulta attribuita alcuna;
- nella sezione n. 99, 3 preferenze, mentre è stata attribuita una preferenza;
- nella sezione n. 124, tre preferenze, a fronte di nessuna preferenze;
- nella sezione n. 148, una preferenza, a fronte di nessuna preferenze.
Va precisato che il ricorrente lamenta anche che nella sezione n. 110 risulti 1 preferenza soltanto, mentre ne avrebbe ottenute 2, ma in questo caso la sua pretesa non è accompagnata da alcuna dichiarazione sostitutiva o altro elemento di prova.
Il ricorrente impugna pertanto la proclamazione degli eletti resa nota dal Sindaco con avviso in data 24 giugno 2009, e chiede conseguentemente la riforma della stessa, con la sostituzione al candidato illegittimamente eletto.
3. Si sono costituiti in giudizio il sig. Felicioni ed il sig. Varasano, eccependo l’inammissibilità del ricorso per genericità delle censure e per mancato assolvimento dell’onere del principio di prova, e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
Gli stessi hanno anche proposto ricorso incidentale.
3.1. Il sig. Felicioni lamenta anzitutto che non gli siano state attribuite 3 preferenze, e deduce due ordini di censure:
- vi è stata un errata trascrizione; ciò, in quanto nel prospetto dell’ufficio centrale elettorale viene indicato che, nella sezione n. 84, il candidato ha ottenuto 1 preferenza, mentre invece nel verbale delle operazioni della sezione e nel riepilogo informale curato nell’immediatezza del voto dall’ufficio elettorale comunale, vengono riportate 3 preferenze;
- in violazione dell’articolo 69 del d.P.R. 570/1960, non è stata attribuita 1 preferenza, nella sezione n. 42, in quanto il voto che la riportava (al pari di altri due voti per la medesima lista) è stato annullato, semplicemente perché l’elettore aveva posto il crocesegno senza centrarlo sul simbolo, bensì spostato verso il riquadro vicino (cfr. dichiarazione sostitutiva di uno degli scrutatori, versata in atti).
Lamenta poi che al ricorrente principale sig. Scarponi sia stata erroneamente attribuita, nella sezione n. 155, 1 preferenza; ciò, a causa dell’erronea trascrizione da parte dell’organo di sezione nella tabella di scrutinio dei voti di preferenza e quindi nel verbale delle proprie operazioni, delle risultanze dello scrutinio (viceversa correttamente riportate nel riepilogo dell’ufficio elettorale comunale), erroneità che poi si è riverberata negli atti dell’ufficio centrale.
3.2. Analoghe doglianze ha prospettato il sig. Varasano, lamentando che l’ufficio elettorale centrale sia incorso in eccesso di potere per errore, travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, poiché, a causa di un erronea trascrizione :
- non gli ha attribuito al ricorrente incidentale, nella sezione n. 42, 1 preferenza validamente espressa (come risulterebbe da informazioni assunte dal rappresentante di lista);
- ha attribuito al sig. Scarponi, nella sezione n. 155, 1 preferenza, in realtà non esistente nel verbale della sezione.
Inoltre, deduce che gli uffici elettorali siano incorsi in violazione ed omessa applicazione dell’articolo 57, comma 2, del d.P.R. 570/1960, nonché in eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, in quanto non gli hanno attribuito 1 preferenza nella sezione n. 124 ed 1 preferenza nella sezione n. 8, semplicemente perché gli elettori per esprimerle hanno utilizzato uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno della lista n. 16, che pure hanno votato (anche in questi casi, il vizio sarebbe stato segnalato dal rappresentante di lista).
4. Il ricorrente principale, a sua volta, eccepisce l’inammissibilità dei ricorsi incidentali per i medesimi motivi in essi dedotti nei confronti della sua impugnazione.
5. Con ordinanza n. 33 in data 7 ottobre 2009, il Collegio ha disposto una verificazione, ad opera della Prefettura di Perugia, volta a stabilire la effettiva consistenza delle preferenze ottenute dal ricorrente principale nelle sezioni elettorali nn. 16, 89, 99, 124 e 148, in relazione alle quali è stato fornito un principio di prova (mentre è evidente che per la sezione n. 110 il relativo onere non è stato soddisfatto, non essendo sufficiente la mera affermazione dell’interessato, non supportata da alcun elemento oggettivo tale da far supporre l’esistenza di errori o anomalie nelle operazioni di scrutinio).
6. La verificazione è stata effettuata, in contraddittorio con le parti, in data 20 novembre 2009, ed il verbale delle operazioni è stato depositato dalla Prefettura con nota prot. 0044196 in data 23 novembre 2009.
Dal verbale si evince che nelle sezioni nn. 89, 99, 124 e 148 non sono state riscontrate le preferenze di cui il ricorrente lamenta la mancata attribuzione.
Nella sezione n. 16, è stata riscontrata l’esistenza, tra le schede valide, di una scheda «…contenente il crocesegno sul simbolo della lista “Il Popolo della Libertà – Berlusconi per Sbrenna” la scritta “MONNI MASSIMO” a fianco del simbolo della lista “Perugia di Tutti – Sbrenna Sindaco” senza crocesegno e la scritta “SCARPONI EMANUELE” a fianco del simbolo della lista “Per Sbrenna Sindaco – Unione di Centro” senza crocesegno».
E’ pacifico tra le parti che detta scheda sia stata considerata valida quanto al voto di lista ma non anche ai fini della preferenza per i candidati al consiglio comunale ivi menzionati.
Le operazioni della verificazione non hanno dato luogo a contestazioni.
7. Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente principale ha esteso l’impugnazione alle tabelle di scrutinio ed ai verbali delle operazioni relative alla sezione n. 16, nella parte in cui non gli è stata riconosciuta la preferenza menzionata nel verbale della verificazione.
A suo dire, la decisione di non attribuire la preferenza è stata presa in forma non rituale. Infatti, in base alle “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione del Ministero dell’interno per le elezioni amministrative dell’anno 2009”, le schede contenenti voti di preferenza nulli devono essere vidimate da parte di almeno due componenti dell’ufficio ed incluse nell’apposito busta (Busta n. 4-ter (C), per essere poi allegate al verbale e debitamente annotate e segnate nelle tabelle di scrutinio e nei verbali (cfr. pag. 125 delle citate Istruzioni).
Inoltre, la decisione è illegittima anche nella sostanza, posto che, in applicazione del principio di salvaguardia della validità del voto sancito dall’articolo 69 del d.P.R. 570/1960, ai sensi dell’articolo 59, comma 4, “sono comunque efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscono a candidati della lista votati”, mentre ai sensi dell’articolo 54, ultimo comma, “le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il comune sono nulle”, e quindi, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere considerata valida (soltanto) la preferenza in favore del ricorrente (e considerata eccedente quella espressa per l’altro candidato), in quanto:
- la volontà dell’elettore di preferire il ricorrente emergeva, dal punto di vista grafico, dal fatto che il suo nome era scritto più vicino alla lista validamente votata;
- in ogni caso, è stata prodotta in giudizio una dichiarazione sostitutiva nella quale un elettore della sezione n. 16 ha affermato di aver espresso la preferenza per il ricorrente principale.
8. I ricorrenti incidentali hanno depositato memorie di replica, confutando dette argomentazioni.
9. A proposito dell’ammissibilità del ricorso principale del ricorrente Scarponi, e dei motivi aggiunti da lui proposti a seguito della verificazione, sembrano prevalenti gli argomenti a favore della posizione del ricorrente.
9.1. Viene anzitutto in rilievo il profilo della genericità, o meglio della sostanziale non specificità dei motivi di censura prospettati con il ricorso introduttivo.
Considerata la difficoltà per gli interessati di acquisire direttamente elementi di prova circa la correttezza delle operazioni di scrutinio (è ben vero che le operazioni sono pubbliche, ma è anche evidente che per i candidati non è agevole presenziare direttamente o indirettamente in tutte le sedi rilevanti), conducono a non ritenere necessario, in una situazione come quella in esame (caratterizzata, si ripete, dall’esistenza di dichiarazioni “sostitutive” di alcuni elettori, i quali affermano di aver espresso preferenze non risultanti dagli atti), che il ricorrente indichi anche sotto quale specifico profilo le operazioni risultino illegittime (ad esempio, se si tratti di voto dichiarato nullo e per quale motivo, di preferenza dichiarata nulla e per quale motivo, ovvero non considerata per mera svista, etc.).
9.2. Come anticipato al punto 5, l’esistenza delle dichiarazioni “sostitutive” degli elettori soddisfa (nei limiti entro i quali è stata disposta la verificazione) l’onere del principio di prova.
Infatti, le dichiarazioni degli elettori versate in atti sono state rese espressamente ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, e contengono la menzione, ai sensi dell’articolo 48, della consapevolezza del dichiarante delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articolo 76 (il cui comma 1 dispone che «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia»).
E’ stato recentemente affermato (sia pure nell’ambito di una controversia riguardante una gara d’appalto) che nelle dichiarazione sostitutive il collegamento esistente tra il profilo dell'efficacia amministrativa dell'attestazione proveniente dal cittadino e quello della responsabilità penale del dichiarante si presenta come assolutamente inscindibile, giacché l'impegno consapevolmente assunto dal privato a « dire il vero » costituisce l'architrave che regge l'intera costruzione giuridica degli specifici istituti di semplificazione (cfr. Cons. Stato, VI, 23 luglio 2008, n. 3651).
Si potrebbe tuttavia obiettare che la dichiarazione di cui all’art. 47, d.P.R. n. 445/2000, è per definizione “sostitutiva dell’atto di notorietà”, vale a dire che in tanto è ammissibile, in quanto abbia per oggetto fatti di per sé “notori” ossia pacifici e di dominio pubblico o comunque palesi e come tali facilmente e sicuramente verificabili, ancorché possa risultare oneroso ed inutilmente complicato fornirne la prova documentale. In effetti, la funzione di tale istituto (il tradizionale atto di notorietà o per esso la dichiarazione “sostitutiva”) è quella di semplificare gli oneri di documentazione, non già quella di conferire efficacia probatoria a dichiarazioni che hanno per oggetto fatti dei quali unicamente il dichiarante può essere a conoscenza. Ora, il voto espresso dall’elettore è segreto per definizione e la dichiarazione resa in proposito dallo stesso elettore non può essere in alcun modo verificata, e al più può essere smentita nel caso accidentale e marginale che in un determinato seggio elettorale non si rinvenga neppure una scheda il cui contenuto corrisponda a quanto autodichiarato dall’elettore (peraltro, come si vedrà appresso, nella presente vicenda ricorre proprio questa situazione).
Sin qui, si sono esposte le ragioni che porterebbero ad escludere la rilevanza delle dichiarazioni “sostitutive” degli elettori. Ad esse però si può replicare che qui non si discute di attribuire alle dichiarazioni degli elettori una efficacia probatoria in senso proprio, ossia di farle prevalere sul risultato degli scrutini, ma solo prenderle in considerazione al fine di procedere ad una verifica dei voti espressi.
Ed in questi limiti si può ammettere che la dichiarazione sostitutiva del privato costituisca indizio di anomalia sufficiente per sottoporre a verificazione le operazioni elettorali. Ciò, quanto meno, qualora si possa ragionevolmente ipotizzare – come avviene nel caso in esame, data l’esiguità del numero delle preferenze espresse per le parti in causa e di quelle in contestazione – che una verificazione, oltre ad individuare l’effettiva consistenza della pretesa azionata in giudizio, riesca anche a confermare o smentire il contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate a sostegno di quella pretesa (così eventualmente dando ingresso alla “sanzione”, lato sensu intesa, che l’ordinamento ricollega alle dichiarazioni mendaci).
9.3. Le pretese relative alle cinque sezioni oggetto della verificazione condurrebbero, qualora risultassero fondate, all’accoglimento del ricorso, consentendo al ricorrente principale di scavalcare in graduatoria i due controinteressati ricorrenti incidentali.
9.4. Seguendo la linea argomentativa sinora esposta, le censure prospettate con motivi aggiunti costituiscono uno sviluppo di quelle già proposte con il ricorso introduttivo, e quindi non comportano un inammissibile allargamento della cognizione a nuovi vizi.
9.5. Sin qui, si sono esposti gli argomenti favorevoli alla tesi dell’ammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti. Il Collegio si ritiene dispensato dall’esporre e discutere gli argomenti contrari, stante che dette impugnazioni risultano comunque infondate nel merito, come si dimostrerà appresso.
10. Passando dunque all’esame del merito, come già detto, il ricorso principale è infondato e dev’essere respinto.
10.1. L’esito in fatto della verificazione è univoco.
In nessuna delle sezioni indicate sono stati reperiti ulteriori voti di preferenza per il candidato Scarponi, tranne che nel caso della sezione n. 16, dove, come si è visto, è stata reperita una scheda recante detta preferenza, peraltro non conteggiata da quell’ufficio elettorale perché ritenuta nulla.
Si tratta a questo punto di stabilire se quest’ultima preferenza sia invece validamente espressa ed attribuibile al ricorrente.
Il Collegio ritiene di no.
E’ vero che l’articolo 57, quinto comma (secondo la numerazione originaria dei commi), del d.P.R. 570/1960 dispone che «sono (...) efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata». Ma la sua applicazione presuppone che si sia in presenza di un voto di preferenza univocamente espresso ancorché scritto in uno spazio diverso da quello appropriato.
Nel caso in esame, invece, non si pone tanto il problema (superabile) dello spazio, quanto quello della presenza di due voti di preferenza, per altrettanti candidati, espressi con identiche modalità (vale a dire: apposizione del cognome e nome accanto a due distinti simboli di lista non votati, entrambi diversi da quello della lista votata, cui appartengono i candidati).
Ciascuna di tali preferenze, considerata a sé, avrebbe potuto essere ricondotta alla previsione dell’articolo 57, comma quinto. Coesistendo, proprio perché uguali e divergenti, sono invece destinate ad elidersi reciprocamente, in quanto manifestazione di una volontà, quanto all’espressione della preferenza, non intelligibile.
Il ricorrente invoca l’art. 57, ultimo comma (decimo secondo la numerazione originaria) a norma del quale «le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle». La sua tesi si articola in due punti:
(a) la disposizione va interpretata nel senso che non sono nulle “tutte” le preferenze espresse sulla scheda, ma solo quella, o quelle, “eccedenti”: resterebbe dunque salva (essendone consentita solo una) la prima;
(b) nel caso in esame, la preferenza da salvare sarebbe proprio quella riferita al ricorrente Scarponi.
La prima affermazione è discutibile. Da un punto di vista letterale, la formulazione della norma non è univoca nel senso voluto dal ricorrente, ma potrebbe anche essere interpretata nel senso che in caso di eccedenza sono nulle “tutte” le preferenze espresse. Più rilevante è l’obiezione che, sul piano razionale, salvare un voto di preferenza scartandone un altro significa sostituire arbitrariamente la volontà dell’interprete a quella dell’elettore. Ed invero, quest’ultimo ha creduto, erroneamente, di poter esprimere la preferenza per due candidati; nessuno può presumere di sapere per quale dei due avrebbe votato, ove fosse stato consapevole di poter esprimere una preferenza sola.
Dato e non concesso, tuttavia, che sia possibile ricostruire presuntivamente la volontà dell’elettore, l’unico criterio plausibile (o il meno arbitrario) è quello dell’ordine, o sequenza, in cui sono stati scritti i nomi: il nome scritto per primo prevale su quello scritto per ultimo; e si presume scritto per primo il nome scritto più in alto e per ultimo quello scritto più in basso mentre fra i nomi scritti sulla stessa linea, prevale quello scritto a sinistra. Tale criterio è anche il più aderente alla lettera della legge, dato e non concesso che questa vada interpretata come sostiene il ricorrente.
Invece, ad individuare la volontà effettiva dell’elettore, non può assumere alcuna rilevanza una dichiarazione sostitutiva rilasciata a posteriori. Infatti, non vi è alcun elemento certo che consenta di ricondurre quella dichiarazione a quella scheda (ovviamente anonima), e comunque non è consentito ricostruire la volontà degli elettori se non mediante le indicazioni rinvenibili nella scheda elettorale.
10.2. Per le considerazioni esposte, deve dunque ritenersi che correttamente l’Ufficio elettorale della sezione n. 16 non abbia attribuito alcuna preferenza in relazione alla scheda suindicata.
10.3. Le censure incentrate sulla omessa vidimazione, annotazione ed allegazione al verbale in apposita busta, della scheda in questione, al massimo possono porre in evidenza una mera irregolarità.
Infatti, il ricorrente principale non dice in che modo tale irregolarità potrebbe avere influito sull’esito finale delle operazioni elettorali, danneggiandolo.
Del resto, alla ricostruzione della situazione di fatto delle schede elettorali operata in contraddittorio mediante la verificazione, non è stata mossa alcuna censura.
L’eventuale difformità rispetto alle “Istruzioni” ministeriali non potrebbe pertanto inficiare gli atti impugnati.
11. In conclusione, il ricorso principale va respinto mentre i ricorsi incidentali risultano improcedibili per sopravvenuto difetto d’interesse.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
13. Le spese della verificazione sono definitivamente poste a carico del ricorrente principale, in conformità a quanto allo stesso verrà richiesto dalla Prefettura di Perugia. Eventuali contestazioni al riguardo saranno risolte da questo Tribunale.
14. Posto che il contenuto di alcune delle dichiarazioni sostitutive rese dagli elettori ed acquisite al fascicolo processuale non ha trovato conferma nella verificazione, occorre disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le eventuali decisioni di competenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso principale.
Dichiara improcedibili i ricorsi incidentali.
Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese dell’istruttoria effettuata in esecuzione dell’ordinanza n. 33 in data 27 ottobre 2009, nonché al pagamento delle spese legali, così liquidate: in favore del Ministero dell’interno, euro 500,00 (cinquecento/00); del controinteressato Felicioni, euro 2.000,00 (duemila/00); del controinteressato Varasano, euro 2.000,00 (duemila/00); oltre gli accessori di legge.
Ordina la trasmissione degli atti al P.M.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Annibale Ferrari, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2010
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