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In materia di concessioni aeroportuali, il provvedimento di assegnazione diretta delle bande orarie (slots) effettuata dal coordinatore (in Italia, Assoclearance) e collegata alla sussistenza di un evento straordinario e transitorio – temporanea disponibilità di bande orarie assegnata ad altra compagnia aerea - ha natura eccezionale, poiché la normativa comunitaria (ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 10, Reg.95/93 CE come modificato dal Reg. 793/2004 CE) prevede una procedura valutativa da parte del coordinatore che preleva dal pool delle bande orarie disponibili (o di nuova creazione, inutilizzate o rinunciate) quelle da assegnare ai richiedenti interessati per la stagione di traffico di norma semestrale. Pertanto, la determinazione del coordinatore di non rinnovare gli slots rilasciati in via provvisoria non ha la portata di un provvedimento di revoca di un valido ed efficace titolo, ma costituisce una pronuncia strettamente ricognitiva del decorso del termine di efficacia del precedente atto ampliativo della sfera giuridica del privato e della conseguente preclusione ad esercitare lo stesso diritto essendo venuti meno i presupposti, di fatto e di diritto, che ne avevano consentito il rilascio, senza ulteriori obblighi motivazionali in capo all’organismo di coordinamento. Nella specie è legittimo il diniego del coordinatore in ordine alla richiesta di estensione dell’assegnazione di diritti di atterraggio e decollo attribuiti temporaneamente su determinate tratte.
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