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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 14 gennaio 2010 n. 115
Pres., est. A. Savo Amodio
Alexiae Palombo (Avv. Gianni Emilio Iacobelli) c. Ministero della Giustizia
(Avvocatura distrettuale dello Stato)


1. Concorso - Abilitazione alla professione di Avvocato - Prove scritte - Valutazione in forma numerica - Sufficienza.

 

2. Concorso – Abilitazione alla professione di Avvocato - Prove scritte - Valutazione – Obbligo di evidenziare con segni grafici gli errori – Da parte della commissione esaminatrice – Non sussiste – Ragioni.

 

3. Concorso - Abilitazione alla professione di Avvocato - Prove scritte - Tempi medi di correzione - Insindacabilità in sede di legittimità

1. E’ legittima l’attribuzione di un voto numerico nelle prove scritte degli esami per abilitazione alla professione di avvocato, nonostante la previsione contenuta nell’art. 3, comma 1°, L. n. 241 del 1990; il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte ed orali di un esame di abilitazione, infatti, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (1)

 

2. Ai sensi dell’art. 23 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla L. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia. Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l'inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione (2)

 

3. Non è sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame di candidati: in primo luogo, infatti, manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti (all'infuori di quello fissato per la chiusura di tutte le operazioni di revisione: cfr. art. 26 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37); in secondo luogo, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato

 

1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991; 10 maggio 2007, n. 2182; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731 e 10 aprile 2007, n. 3206; (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731;

 

2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4295; id. Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2576).

 

3. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 10 maggio 2007, n. 2182


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 6007 del 2009, proposto da Alexiae Palumbo, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Emilio Iacobelli, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, via P.Giannone n. 30;

contro



Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato per legge in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



del provvedimento di cui al verbale 29 gennaio 2009 della commissione per gli esami di avvocato, sessione 2008, istituita presso la Corte d’Appello di Milano, con cui la ricorrente è stata dichiarata non idonea a sostenere le prove orali per conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione forense;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
visti tutti gli atti della causa;
rRelatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con il ricorso in esame, la dott. Palumbo impugna l’esito delle prove di esame per l’abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2008 e, in particolare, il punteggio complessivo di 85 punti, attribuito alle prove scritte, che, essendo inferiore a quello minimo di 90 punti prescritto, le ha impedito l’ammissione all’orale.
Avverso tale determinazione deduce:
1) Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, atteso che il giudizio di inidoneità non sarebbe assistito da un’idonea motivazione, tanto più necessaria in presenza di criteri valutativi generici nella loro formulazione.
2) Eccesso di potere, non risultando logico il giudizio non pienamente favorevole reso dall’organo collegiale sulle prove, alla stregua anche dei pareri di illustri giuristi, esperti delle singole branche del diritto oggetto di esame, allegati all’impugnativa.
3) Eccesso di potere, configurabile in relazione ai tempi, eccessivamente contratti, riservati alle operazioni di correzione degli elaborati.
Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2009 la causa è stata introitata ed il Collegio si è riservato la facoltà di decidere la controversia con sentenza in forma semplificata, dandone comunicazione ai difensori delle parti presenti.

DIRITTO



In via preliminare, il Collegio accerta che sussistono le condizioni richieste dall’art. 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 per adottare una decisione in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare e, in particolare, che il contraddittorio risulta integro e che le questioni di diritto prospettate sono state oramai definitivamente risolte da una giurisprudenza consolidata, anche di appello (ex plurimis, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 giugno 2009 n. 3991; 10 maggio 2007, n. 2182; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731 e 10 aprile 2007, n. 3206).
Infine, come si è riferito in fatto, in camera di consiglio si è data comunicazione dell’intenzione del Collegio di definire con sentenza il giudizio ai difensori presenti, che si sono limitati a prenderne atto.
1. La prima doglianza concerne il difetto della motivazione (espressa dalla commissione giudicatrice con l’attribuzione del mero punteggio numerico), che non consentirebbe un effettivo sindacato sulle ragioni poste a base della valutazione negativa.
Sul punto, occorre tener conto dell’elaborazione giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui, in tema di esami per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, i provvedimenti della commissione esaminatrice che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non ammettono all'esame orale il partecipante vanno di per sé considerati adeguatamente motivati, quando si fondano su voti numerici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540, 4 febbraio 2008, n. 294; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 24 settembre 2008, n. 10731).
Pertanto, l’obbligo di motivazione del giudizio reso dalla commissione giudicatrice è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi questo come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2003 n. 1162, 17 dicembre 2003 n. 8320, 7 maggio 2004 n. 2881, 6 settembre 2006 n. 5160), specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2008 n. 294).
Peraltro, a sciogliere definitivamente ogni residua perplessità sulla sufficienza dell'attribuzione di un punteggio numerico per la valutazione degli elaborati scritti, espresse dalla Commissione esaminatrice in sede di esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale che, nell'affermare che la soluzione interpretativa offerta in giurisprudenza costituisce ormai un vero e proprio diritto vivente, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale riferita alla mancata previsione, nelle norme che disciplinano gli esami di abilitazione in argomento, dell'obbligo di giustificare e motivare il voto verbalizzato in termini alfanumerici in sede di valutazione delle prove scritte d'esame (Corte Costituzionale, sentenza 30 gennaio 2009, n. 20).
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, dalla mancanza di segni grafici apposti sugli elaborati dalla commissione esaminatrice non può farsi discendere l’assenza di errori ed incongruenze tali da giustificare la valutazione negativa.
In proposito, giova rammentare che, in base all'art. 23, R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, come modificato dalla L. 27 giugno 1988 n. 243, la commissione giudicatrice non ha il dovere di evidenziare con segni grafici i punti dai quali, più degli altri, risulti l'insufficienza o l'erroneità dell'elaborato ovvero la non rispondenza alla traccia (Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 luglio 2009, n. 4295). Infatti, l’apposizione di annotazioni sugli elaborati, di chiarimenti ovvero di segni grafici o specificanti eventuali errori, costituisce una mera facoltà di cui la commissione può avvalersi nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, mentre l'inidoneità della prova risulta dalla stessa attribuzione del voto numerico in base ai criteri fissati dalla Commissione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2576).
La conclusione raggiunta non muta neppure alla stregua dell’ulteriore profilo di doglianza riguardante la presunta insufficienza dei criteri di valutazione delle prove o, comunque, della loro irragionevolezza. In proposito, è sufficiente osservare che, secondo la costante giurisprudenza, la predeterminazione dei criteri valutativi è connotata da un’ampia discrezionalità, sicché essi sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvo il caso – non rinvenibile nella specie – di manifesta illogicità ed irrazionalità di quelli approvati dalla commissione di esame (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2000 n. 679 e 6 maggio 2004 n. 2798).
2. Non coglie nel segno la doglianza che si appunta contro l’incongrua valutazione di insufficienza degli elaborati, trattandosi di rilievo che investe lo spazio riservato alle determinazioni discrezionali della commissione esaminatrice alla quale l’ordinamento vigente affida in via esclusiva la valutazione degli elaborati dei soggetti partecipanti a procedure concorsuali. Difatti, i giudizi della commissione, in quanto espressione di una competenza specifica attribuita ex lege, si sottraggono al sindacato del giudice della legittimità che può intervenire solo in presenza di macroscopici errori logici o di travisamento dei fatti, non rilevabili nella fattispecie.
Nel caso in esame, la ricorrente non evidenzia patenti e macroscopici profili di irragionevolezza del giudizio, ma critica la valutazione operata nel merito dalla commissione esaminatrice sostenendo la bontà e la validità degli elaborati scritti.
Tale considerazione deve essere tenuta ferma anche nel caso, come quello in scrutinio, in cui la ritenuta erroneità della valutazione del merito è sostenuta da pareri pro veritate (di professori universitari o altri professionisti legali), non essendo consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nelle materie oggetto di esame.
3. L’ultimo profilo di illegittimità evidenziato concernente l’esiguità del tempo impiegato dalla commissione per la valutazione degli elaborati.
In senso contrario, è sufficiente osservare che non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità i tempi dedicati dalla commissione giudicatrice, allorché tali tempi siano calcolati, come nel caso in esame, in base ad un calcolo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o per quello degli elaborati esaminati.
Siffatta conclusione viene normalmente giustificata con la considerazione che, di norma, non è possibile stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici in concreto il giudizio del singolo candidato contestato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 maggio 2007, n. 2182), tenuto anche conto che in ogni caso la congruità del tempo impiegato dagli esaminatori va valutata anche con riferimento all’ampiezza degli elaborati.
Ne consegue che l’eventuale brevità del tempo impiegato dalla Commissione per la revisione degli elaborati non costituisce motivo che ex se possa inficiare la legittimità delle operazioni, considerato anche che, come si è visto, l’apprezzamento della commissione d’esame è squisitamente tecnico-discrezionale ed il tempo occorrente per la valutazione degli elaborati non è predeterminato, ben avendo la Commissione medesima la facoltà di utilizzare tempi differenti in relazione alle diverse prove, a seconda che queste presentino o meno particolari problematiche di correzione e che sia necessaria una maggiore o minore ponderazione.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.



il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo rigetta.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore
Antonio Ferone, Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2010








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