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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 8 gennaio 2010 n. 27
Pres. C. D’Alessandro, est. U. Maiello
Caccavale Biagio (Avv. Vincenzo D'Avino) c. Comune di Nola (N.C.) c. Nunziata Carmine (Avv. Pietrantonio Ciccone)


Edilizia ed Urbanistica – Abusi edilizi – Condono – Domanda - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio – Non costituisce elemento di prova di ultimazione dei lavori – Ragioni

. Anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dall'interessato l'Amministrazione può legittimamente respingere la domanda di condono ove non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l'ultimazione dell'edificio entro la data prescritta dalla legge (nella specie il termine era il 31/12/1993 ex art. 39 L. 724/94), atteso che la semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun modo assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull'epoca dell'abuso (1)

 

1.cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 24 dicembre 2008 , n. 6548


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 4241 del 2008, proposto da: Caccavale Biagio, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo D'Avino e, con il medesimo difensore, elettivamente domiciliato presso la Segreteria T.A.R.;

contro



Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituito;

nei confronti di



Nunziata Carmine, rappresentato e difeso dall'avv. Pietrantonio Ciccone, domiciliato d’ufficio presso la Segreteria T.A.R.;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,



della concessione in sanatoria n. 11 del 6.5.2003 rilasciata, ai sensi della legge 724/1994, al controinteressato Carmine Nunziata;
del parere favorevole espresso dalla Commissione edilizia;
di ogni altro atto allo stesso preordinato, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nunziata Carmine;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2009 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO



Con il gravame in epigrafe, il ricorrente impugna la concessione in sanatoria (n. 11 del 6.5.2003) rilasciata, ai sensi della legge 724/1994, al controinteressato Nunziata Carmine ed avente ad oggetto l’opera edilizia realizzata alla via San Massimo, traversa S. Luca n. 51, consistente nella realizzazione di un manufatto adibito a deposito di legname.
A sostegno del proposto gravame deduce che:
1) l’opera sarebbe stata edificata successivamente al 1993; e ciò sarebbe desumibile dagli accertamenti compendiati in una c.t.u. di parte che si avvale di aerofotogrammetrie relative agli anni 1995, 1996 e 2000;
2) l’opera realizzata rifletterebbe una struttura diversa, per consistenza e destinazione, da quella dichiarata;
3) il provvedimento di condono sanerebbe un manufatto eretto in violazione delle distanze minime dalla linea ferrata;
Resiste in giudizio il contro interessato Nunziata Carmine, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Non è, invece, costituito il Comune di Nola.
All’udienza del 26.11.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
Segnatamente, va convalidata la censura rubricata al punto 1) del gravame con la quale il ricorrente lamenta che, in spregio alla normativa di settore, il Comune di Nola ha condonato l’opera abusivamente realizzata dalla parte contro interessata (e consistente in un manufatto adibito a deposito di legname) in assenza di una prova certa circa l’esecuzione della medesima in epoca antecedente al termine del 31.12.1993.
Il suddetto termine finale è, infatti, improrogabilmente posto dall’art. 39 della legge 724/1994 che limita l’accesso ai benefici previsti dalla medesima legge alle sole opere abusive che risultino ultimate entro la suddetta data.
Preliminarmente, giova osservare che oggetto dell’avversato provvedimento di sanatoria è “un manufatto costituito dalla pilastratura con copertura in lamiere grecate..” indicato, nel preambolo del suindicato titolo, come realizzato nell’anno 1993; e ciò in ragione della “dichiarazione resa dal richiedente”.
Orbene, giova, anzitutto, premettere che, secondo autorevole giurisprudenza, anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata dall'interessato l'Amministrazione può legittimamente respingere la domanda di condono ove non riscontri elementi dai quali risulti univocamente l'ultimazione dell'edificio entro la data prescritta dalla legge, atteso che la semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun modo assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull'epoca dell'abuso (cfr. Consiglio Stato , sez. IV, 24 dicembre 2008 , n. 6548).
Avuto riguardo al caso di specie, non solo non risultano versati in atti elementi di così significativa valenza dimostrativa da supportare il risultato probatorio che vuole l’edificio univocamente ultimato entro la data prescritta dalla legge, ma le acquisizioni veicolate nel fascicolo processuale appaiono orientare il giudizio in una direzione diametralmente opposta.
Ed, invero, un primo significativo elemento oggettivo di segno contrario rispetto alla premessa in fatto in cui impinge il provvedimento di condono è dato dall’attuale consistenza dello stato dei luoghi, ben messa in risalto dalla perizia prodotta dal ricorrente e corredata da eloquenti reperti fotografici: il manufatto in questione non risulta affatto coperto da lamiere grecate, bensì da un solaio di calcestruzzo in cemento armato, con murazione di tutto il perimetro esterno , tramezzi ed impermeabilizzazione.
Coerenti con le suddette anomalie si rivelano le ulteriori risultanze delle indagini tecniche commissionate dal ricorrente, dalle quali si evince che, negli anni 1995, 1996 e 2000, dell’immobile in questione non vi è traccia nelle aerofotogrammetrie di zona che, viceversa, riportano l’area di sedime come non occupata da alcun manufatto.
Tale assunto nemmeno viene contestato dal contro interessato Carmine Nunziata che, però, offre del suddetto dato istruttorio una lettura alternativa.
Al riguardo, fin d’ora è opportuno anticipare che le stesse argomentazioni difensive svolte dal controinteressato Carmine Nunziata, lungi dal fornire persuasivi chiarimenti rispetto alle divisate emergenze processuali, si pongono come un’indiretta conferma alla denunciata inverosimiglianza della ricostruzione fattuale posta a base del provvedimento di condono.
Ed, invero, nel costrutto della parte privata resistente la veridicità della domanda di condono trarrebbe alimento dalla spedizione, nei confronti del suocero del Nunziata, Antonio D’Elia, di un decreto di citazione a giudizio “per aver realizzato, senza concessione edilizia, un capannone delle dimensioni di metri 12 x 15 x 2,20 di altezza, composto da tre muri in tufo con sovrastante solaio in ferro e laterizio. Acc. In Nola rapp. 30.3.1998”.
Nella prospettazione difensiva della detta parte resistente, insistendo sul fondo del Nunziata solo due costruzioni ed essendo una di esse adibita ad abitazione, la contestazione elevata in sede penale non potrebbe che riferirsi all’abuso per cui è processo (id est manufatto adibito a deposito di legname), indicato nel suindicato provvedimento giurisdizionale come accertato già nell’anno 1988.
D’altro canto, la stessa descrizione delle caratteristiche costruttive di tale capannone (segnatamente la precarietà della parte relativa alla copertura, fatta da semplici lamiere), incontrovertibilmente documentate dal suindicato documento, varrebbe anche a fornire una plausibile spiegazione dell’apparente contraddizione tra l’affermata preesistenza al 31.12.1993 dell’abuso oggetto di condono e le risultanze fotografiche che, viceversa, non evidenziano la struttura in questione.
In particolare, secondo la parte contro interessata, nel periodo intercorrente tra il 31.12.1993 (epoca in cui la struttura sarebbe stata realmente esistente e dotata di copertura) ed il momento della prima levata aerea del 1995, le intemperie ed il naturale degrado degli elementi di copertura ne avrebbero imposto la rimozione.
Ciò spiegherebbe le ragioni della mancata rilevazione del manufatto in questione nei reperti aerofotogrammetrici (che, però, consentirebbero, a dire del Nunziata, di leggere i pilastri portanti su cui era poggiata la copertura in lamiera) ascrivibili ad epoche successive.
D’altro canto, la rimozione della copertura in epoca successiva (e cioè tra il 1993 ed il 1995) al termine di scadenza per la presentazione della domanda di condono così come le modifiche anche strutturali del manufatto (asseritamente realizzate in epoca successiva al rilascio del provvedimento di condono) sarebbero irrilevanti ai fini del presente giudizio, che verte unicamente sulla sussistenza, alla data del 31.12.2003, dei presupposti per il rilascio della sanatoria, dati dall’esistenza della struttura portante e della copertura.
Orbene, giusta quanto già sopra anticipato, le sopra richiamate argomentazioni difensiva, svolte dal contro interessato Carmine Nunziata, trovano analitica confutazione nelle successive acquisizioni processuali, rappresentate da una nuova perizia giurata depositata il 3.11.2009, alla quale la mentovata parte resistente questa volta non ha replicato.
In verità, già il semplice raffronto tra la descrizione del manufatto recepita nell’avversato provvedimento di condono (“manufatto costituito dalla pilastratura con copertura in lamiere grecate”) e quella posta a fondamento del decreto di citazione a giudizio spedito dal Comune di Nola (““per aver realizzato, senza concessione edilizia, un capannone delle dimensioni di metri 12 x 15 x 2,20 di altezza, composto da tre muri in tufo con sovrastante solaio in ferro e laterizio. Acc. In Nola rapp. 30.3.1998”) inducevano a dubitare dell’affermata coincidenza dei due manufatti, di consistenza e struttura diverse.
A seguito delle ulteriori produzioni difensive versate in atti dal ricorrente appare poi verosimile che sul fondo del conbtrointeressato Carmine Nunziata esistano non due costruzioni, come dichiarato da quest’ultimo nella memoria difensiva depositata il 3.9.2008, bensì tre costruzioni: la casa di abitazione, il capannone oggetto della citazione composto da tre muri di tufo con sovrastante solaio in ferro e laterizio (entrambe oggetto di richiesta di condono edilizio ai sensi della legge 47/1985) e, collocato in posizione intermedia tra le prime due, un terzo manufatto con pilastri portanti.
A fronte delle descritte univoche emergenze viene, dunque, indubitabilmente meno la ricostruzione alternativa offerta dal contro interessato Nunziata per spiegare le incongruenze che il provvedimento di condono lasciava trasparire.
In ragione di ciò residua, dunque, la denunciata inaffidabilità dei dati istruttori in cui impinge il provvedimento di condono che, sotto il profilo in esame (circa cioè l’ultimazione dell’opera condonata nel termine del 31.12.1993), non rivela una sufficiente capacità di resistenza rispetto alle censure attoree, per converso supportate da pregnanti elementi gnoseologici.
Tanto è sufficiente ai fini dell’accoglimento del ricorso, restando in esso assorbite le ulteriori censure, con conseguente caducazione degli atti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, il Comune di Nola ed il contro interessato Carmine Nunziata vanno condannati al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di 1.000 (mille) € ciascuno.
Va, infine, disposta – in ragione della controversa veridicità dei dati fattuali concernenti l’epoca di edificazione del manufatto, ciò nondimeno confluiti nell’atto di concessione in sanatoria - la trasmissione di copia della presente decisione e del fascicolo processuale agli Uffici della Procura della Repubblica di Nola per le valutazioni di competenza.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Nola ed il contro interessato Carmine Nunziata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di 1.000 (mille) € ciascuno.
Dispone trasmettersi agli Uffici della Procura della Repubblica di Nola copia della presente sentenza e del fascicolo processuale per le determinazioni di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere
Umberto Maiello, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2010






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