T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VII - Sentenza 15 gennaio 2010 n. 148
Pres. S. Veneziano, est. M. Liguori
Vanacore Maria Giuditta, Di Martino Antonietta, Di Martino Eduardo, Di Martino
Luigi, Di Martino Marianna (Avv. Giuseppe Ferraro) c. Ministero per i Beni e le
Attivita' Culturali e Ambientali (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli) c. Comune di Vico Equense (N.C.) |
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Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Avviso di udienza - Comunicazione - Presso il domicilio eletto all’atto del ricorso - Ritualità - Circostanza che il procuratore abbia cambiato domicilio - In mancanza di apposita comunicazione - Irrilevanza.
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Deve ritenersi rituale l'invio dell'avviso di udienza all'indirizzo indicato dal procuratore del ricorrente nel ricorso, in mancanza di una formale tempestiva comunicazione di modifica di tale domicilio (1), a nulla rilevando a tal fine che il nuovo domicilio del procuratore costituito sia stato inserito nei terminali della Segreteria del TAR, dato ciò non può di per sé comportare il mutamento di domicilio relativamente ad uno specifico giudizio nel quale vi è stata elezione di domicilio (1)
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1. cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 5854 del 7.9.2004; Cons. di Stato sez. V, n° 1233 del 28.2.2002; Cons. di Stato sez. V, n° 4849 del 19.9.2000; T.A.R. Lazio-Latina n° 77 del 30.1.2008; T.A.R. Lazio-Roma n° 4362 del 7.6.2006 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 12268 dell’anno 2004, proposto da: Vanacore Maria Giuditta, Di Martino Antonietta, Di Martino Eduardo, Di Martino Luigi, Di Martino Marianna, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Ferraro, presso lo studio del quale sono tutti elettivamente domiciliati, in Napoli, alla via del Rione Sirignano n. 9;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ambientali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la sede della quale è per legge domiciliata, in Napoli, alla via A. Diaz n° 11;
Comune di Vico Equense, in persona del Sindaco p.t., non costituito.
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento in data 5.8.2004, con cui il Soprintendente B.A.P.P.S.A.D. per Napoli e provincia ha annullato il decreto n° 72 del 25.3.2004 a firma del Capo Settore Urbanistica del Comune di Vico Equense di concessione, ai sensi dell’art. 32 L. 47/1985, della sanatoria paesaggistica per una costruzione abusivamente realizzata alla via Vergini 10 di detto Comune;
della comunicazione emessa dal Soprintendente B.A.P.P.S.A.D. in data 13.5.2004, con la quale è precisato che il Decreto Dirigenziale del 20.4.2004 del Capo Settore Urbanistica del Comune di Vico Equense fu rilasciato a Indovino Giuseppa, Indovino Giuseppe, Indovino Michele e Indovino Anna, per cui lo stesso è stato notificato a costoro e non al comune genitore Indovino Tommaso;
di ogni atto e provvedimento preordinato, consequenziale o connesso lesivo dei diritti e interessi dei ricorrenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e Ambientali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta il 6 novembre 2004 e depositato il successivo 15 novembre, Vanacore Maria Giuditta, Di Martino Antonietta, Di Martino Eduardo, Di Martino Luigi, Di Martino Marianna hanno esposto
che, in forza di successione ab intestato del defunto De Martino Michele, erano divenuti comproprietari di un fabbricato articolato su tre livelli (seminterrato, piano terra e piano primo), sito in Vico Equense, località Vergini n° 70, per la realizzazione del quale era stata presentata una prima domanda di condono ai sensi della legge 47/1985, nonché, per successivi piccoli ampliamenti, una seconda ai sensi della legge 724/1994;
che al momento tale fabbricato risultava privo di rifiniture esterne e della scala di collegamento con il terzo livello, mentre in grafici di rilievo allegati era rappresentato il completamento previsto, inclusa la scala di collegamento suddetta e la struttura di copertura;
che l’immobile ricade in Zona Territoriale 4 (riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado) del P.U.T., ed in analoga Zona del vigente P.R.G. adeguato al P.U.T.;
che, con provvedimento in data 5.8.2004, il Soprintendente B.A.P.P.S.A.D. per Napoli e provincia aveva annullato il decreto n° 72 del 25.3.2004 a firma del Capo Settore Urbanistica del Comune di Vico Equense di concessione, ai sensi dell’art. 32 L. 47/1985, della sanatoria paesaggistica dell’immobile in questione, in relazione alle presentate istanze di condono.
Tanto esposto, i ricorrenti hanno impugnato il citato atto soprintendentizio, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione delle norme paesistiche – violazione e falsa applicazione delle norme del P.R.G. – violazione di legge sotto molteplici profili – mancata corrispondenza tra le norme richiamate ed il provvedimento emesso – irragionevolezza – sviamento di potere;
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 241/1990 – eccesso di potere – violazione e falsa applicazione dell’articolo 1 L. 431/1985 – inosservanza del termine perentorio ex art. 1 L. 431/1985;
eccesso di potere sotto molteplici aspetti;
eccesso di potere per mancata comparazione degli interessi pubblici con quelli del privato.
In data 6 dicembre 2004 si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ambientali, onde resistere al proposto ricorso, e il successivo 1 aprile 2005 ha prodotto documentazione (in questa compresa una relazione amministrativa sulla vicenda).
Con ordinanza n° 1245/2005 del 7 aprile 2005, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata dai ricorrenti.
In data 27 ottobre 2009 la difesa erariale ha depositato una memoria.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Premesso che il difensore di parte ricorrente, non comparso all’udienza pubblica di trattazione, deve dirsi ritualmente posto a conoscenza della stessa (pur se il relativo avviso inviato al domicilio da lui eletto è tornato indietro per essere il destinatario “sconosciuto”), in quanto l’elezione di domicilio serve a individuare un luogo certo ove si possa ritenere che le comunicazioni effettuate dalla Segreteria del giudice adito e dalle altre parti abbiano raggiunto lo scopo e resta ferma fino a nuova elezione, cosicché il mutamento d'indirizzo del domiciliatario, che integra una nuova elezione di domicilio, esplica effetti solo dopo che sia stato reso noto all'ufficio di Segreteria, con onere a carico della parte privata, non esistendo alcuna norma che imponga alla Segreteria del giudice di ricercare il procuratore domiciliatario nel nuovo indirizzo in cui egli abbia trasferito la sede del suo studio (cfr. Cons. di Stato sez. V, n° 5854 del 7.9.2004; Cons. di Stato sez. V, n° 1233 del 28.2.2002; Cons. di Stato sez. V, n° 4849 del 19.9.2000; T.A.R. Lazio-Latina n° 77 del 30.1.2008; T.A.R. Lazio-Roma n° 4362 del 7.6.2006);
Rilevato che, ben dopo la notifica del presente ricorso (risalente al 6 novembre 2004) e il suo deposito il successivo 15 novembre, l’avv. Francesco Cinque, qualificatosi difensore di fiducia dei ricorrenti (ma al quale, invece, non risulta conferito alcun mandato ad litem dagli attuali ricorrenti) ha presentato una “istanza fissazione udienza cautelare”, a mezzo della quale ha chiesto “la fissazione dell’udienza per la discussione della sospensione cautelare del provvedimento impugnato”, con evidenza non riferibile però al merito del ricorso;
Rilevato che all’esito dell’udienza camerale del 7 aprile 2005, con ordinanza n° 1245/2005, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente;
Rilevato che, dopo di ciò, nessuna istanza finalizzata alla fissazione della discussione del merito del ricorso è stata presentata;
Considerato che, quindi, nessun atto di procedura è stato compiuto dalla parte ricorrente dal 7 aprile 2005 fino ad oggi, e perciò in un periodo di tempo ben superiore a un biennio (anche a voler computare in aggiunta a questo i periodi annuali di sospensione feriale dei termini processuali);
Considerato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 25 L. 1034/1971 il ricorso risulta perento;
Considerato che, le spese di giudizio sopportate dalla costituita Amministrazione statale vanno poste a carico della parte ricorrente (con liquidazione come da dispositivo), essendo stato il comportamento processuale di quest’ultima ad aver dato luogo all’esposta causa di estinzione;
Considerato che, invece nulla va disposto nei confronti del Comune di Vico Equense, stante la sua mancata costituzione in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sede di Napoli - Sezione VII, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da Vanacore Maria Giuditta, Di Martino Antonietta, Di Martino Eduardo, Di Martino Luigi, Di Martino Marianna, lo dichiara perento.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell’Amministrazione per i Beni Culturali e Ambientali delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €1.000,00 (di cui €300,00 per diritti ed €600,00 per onorario), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nulla per le spese nei confronti del non costituito Comune di Vico Equense.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Primo Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/01/2010
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