T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE VIII - Sentenza 14 gennaio 2010 n. 104
Pres. A. Amodio, est. G. Di Vita
Azienda Agricola Florind di E. Gallo & C. s.a.s. (Avv.ti Elia Rossi ed Edi
Napoletano) c. Circumvesuviana s.r.l. (Avv. Enrico Soprano) c. Consorziozio
Ferroviario Vesuviano (N.C.) c. CON.FER. s.c. a r.l. (N.C.) |
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Giurisdizione competenza - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Comportamenti materiali collegati all’esercizio del potere - Rientrano in tale giurisdizione - Comportamenti materiali non connessi all’esercizio di un potere - Rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O.
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. A seguito della sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2006 n. 191 , deve ritenersi che rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a 'comportamenti' (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, mentre rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a quei 'comportamenti' posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto (1): nel caso di specie la controversia era relativa ad occupazione sine titolo rispetto ad altre oggetto di rituale decreto di esproprio.
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1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2009 n. 4571; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 marzo 2008 n. 7442 e 19 aprile 2007 n. 9323. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2366 del 2007, proposto da:
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Azienda Agricola Florind di E. Gallo & C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avv.ti Elia Rossi ed Edi Napolitano, presso i quali ha eletto domicilio in Napoli, via Piedigrotta, 23;
contro
Circumvesuviana s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Soprano, presso cui ha eletto domicilio in Napoli, via Melisurgo, 4; Consorzio Ferroviario Vesuviano, CON.FER. s.c. a r.l., non costituite in giudizio;
per il risarcimento dei danni
riportati dalla ricorrente sia alle colture sia agli altri beni esistenti e all’attività commerciale nonché per mancato guadagno e per lucro cessante in seguito all’esecuzione del decreto di occupazione in via d’urgenza n. 40064 emesso in data 26 maggio 1997 dal Prefetto di Napoli.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Circumvesuviana s.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2009 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe n. 2366 del 2007 l’Azienda Agricola Florind espone:
- di essere un’azienda primaria operante nel settore orto – floro – vivaistico esercente la propria attività per la produzione e coltivazione di piante in coltura protetta su un’area di complessivi 30.000 mq, di cui circa 10.000 mq coperti con serre idoneamente attrezzate, riportata nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Boscoreale al foglio n. 15, particelle 85, 88, 148, 350 e 436;
- in forza del decreto di occupazione d’urgenza n. 40064 emesso in data 26 maggio 1997 dal Prefetto di Napoli, il Consorzio Ferroviario Vesuviano (e per esso la CON.FER. s.c. a r.l.) procedeva in nome e per conto della Gestione Governativa della Circumvesuviana Ferrovie ed Autolinee alla occupazione d’urgenza di un’area di circa 1.200 mq dei fondi in questione, al fine di eseguire lavori di potenziamento ed ammodernamento della limitrofa ferrovia nella tratta Torre Annunziata – Pompei;
- che all’atto dell’inizio dei lavori, ad onta di quanto previsto nel citato decreto prefettizio, gli incaricati dei consorzi provvedevano ad occupare, oltre alla descritta area, una ulteriore superficie di circa 800 mq del mappale 88, dando luogo ad una maggiore occupazione di area del tutto arbitraria ed illegittima;
- inoltre, per eseguire i lavori, i menzionati consorzi avevano utilizzato, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo, ulteriori aree adibite ad accesso e viabilità interna dell’Azienda ricorrente, che erano state di conseguenza sottoposte per un lungo periodo ad un intenso ed ininterrotto traffico di pesanti mezzi di cantiere;
- tali attività hanno recato gravi danni sia alla sede stradale interna della proprietà Florind, sia alle opere murarie, sia alle coltivazioni, danni quantificati con perizia tecnica di parte in Euro 45.448,00 (Lire 88 milioni);
- nel corso di tali lavori, le coltivazioni in atto nell’azienda hanno subito danni ingenti provocati dal sollevamento di enormi qualitità di polveri derivanti dal traffico veicolare, come risulta da altra perizia che quantifica il pregiudizio in Euro 108.172,00 (Lire 209.451.000);
- per l’effetto, il danno complessivo lamentato dalla ricorrente è pari a Euro 153.620 (Lire 297.451.000);
- con atto di citazione ritualmente notificato, l’Azienda Florind adiva dapprima il Tribunale ordinario di Torre Annunziata che dichiarava la propria incompetenza territoriale e rimetteva le parti innanzi al Tribunale civile di Napoli;
- in seguito ad atto di citazione in riassunzione, la causa veniva incardinata presso il Tribunale del capoluogo campano che, con sentenza n. 5561 dell’11 maggio 2004, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione ritenendo trattarsi di materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo: infatti, pur dando atto che la pretesa risarcitoria attiene ad “comportamento materiale” posto in essere da un concessionario (occupazione di una porzione di fondo superiore a quello indicato nel decreto prefettizio), il giudice ordinario ha declinato la propria giurisdizione in base al disposto dell’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e dell’art. 53 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (nel testo vigente all’epoca della pronuncia) secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
La ricorrente conclude con la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti delle società intimate.
Si è costituita in giudizio la Circumvesuviana s.r.l. rilevando genericamente l’inammissibilità ed infondatezza del gravame.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2009 il ricorso è stato introitato in decisione.
DIRITTO
1. Viene in decisione il ricorso proposto dall’Azienda Agricola Florind per il risarcimento dei danni che il Consorzio Ferroviario Vesuviano e le società intimate avrebbero cagionato per effetto dell’occupazione disposta con decreto n. 40064 emesso dal Prefetto di Napoli il 26 maggio 1997 per l’esecuzione dei lavori di ampliamento ed ammodernamento della tratta ferroviaria Torre Annunziata – Pompei.
2. Il Collegio ritiene di essere sfornito di giurisdizione in materia.
3. In particolare, l’Azienda Florind lamenta il pregiudizio conseguente all’arbitraria occupazione di una porzione di fondo superiore (di circa 800 mq) rispetto a quanto indicato nel decreto prefettizio oltre che danni arrecati alle coltivazioni floreali e alla viabilità interna del podere derivanti dall’utilizzazione, in assenza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo, di ulteriori aree adibite ad accesso e viabilità interna del predetto fondo.
È, dunque, evidente che il petitum sostanziale, al quale occorre avere riguardo al fine di individuare i confini della giurisdizione del giudice amministrativo, desumibile dalla domanda proposta è costituito dalla richiesta di risarcimento dei danni derivante da un comportamento illecito posto in essere dal concessionario dell’Amministrazione; peraltro, è la stessa ricorrente ad evidenziare che il danno di cui chiede il ristoro discende da mere comportamenti illeciti e non dall’adozione di atti illegittimi.
3.1. Tuttavia, è noto che la Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004 n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della L. 21 luglio 2000 n. 205, nella parte in cui prevedeva che fossero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia.
3.2. La Corte poi, con sentenza 28 luglio 2004 n. 281, ha accertato l’incompatibilità con la Carta costituzionale sempre dell'art. 34 del menzionato D.Lgs. 80/1998, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno.
3.3. Infine, con sentenza dell’11 maggio 2006 n. 191, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
4. Ebbene, è indubbio che, alla luce del quadro normativo venutosi a formare per effetto delle richiamate pronunce della Corte Costituzionale (intervenute dopo il deposito della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli che ha declinato la propria giurisdizione), vanno esclusi dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica prevista dall’art. 34 del D.Lgsl. 80/1998 i meri “comportamenti” illeciti dell’Amministrazione, oggi devoluti alla giurisdizione ordinaria (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 luglio 2009 n. 4571).
5. Ne consegue che le descritte pronunce della Corte Costituzionale hanno determinato la sicura sottrazione della presente controversia alla sfera di cognizione del giudice amministrativo.
Infatti l’occupazione di aree non comprese nell’originario decreto prefettizio (così come l’utilizzo non autorizzato di ulteriori aree adibite ad accesso e della viabilità interna) deve essere assimilata ad un’occupazione sine titulo, e pertanto costituisce un mero comportamento materiale, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario, come peraltro ribadito anche dalla Corte di Cassazione in materia espropriativia, con riguardo all’occupazione di aree non comprese nell’originario progetto dell’opera pubblica (Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 marzo 2008 n. 7442 e 19 aprile 2007 n. 9323).
6. In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione indicando come competente il giudice ordinario ai sensi dell’art. 59 L. 18 giugno 2009 n. 69 innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.
7. Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sez. VIII, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine al ricorso meglio specificato in epigrafe n. 2366 del 2007, indicando come giudice competente il giudice ordinario.
Compensa tra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Antonio Ferone, Consigliere
Gianluca Di Vita, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2010
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